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Dalla Visura_ per_ Immobile_ Foglio116_Particella519, emergeva che il terreno seminativo, annesso al fabbricato residenziale, era composto da un unico appezzamento di are 46,00, identificato catastalmente come terreno seminativo di classe 4, del tipo seminativo-arborato. (§ Visura_ per_ Immobile_ Foglio116_

Particella519)

Confronto tra Stralcio di mappa catastale e Stralcio Foto Aerea (©Google)

Lo stralcio di mappa catastale restituiva un fondo di forma pressoché rettangolare regolare, confermato dalla rispettiva foto satellitare (©Google); non si riscontravano, in loco, recinzioni e/o siepi a delimitare il lotto. Il terreno agricolo annesso al fabbricato residenziale si presenta scosceso, con diversi salti di quota.

La sovrapposizione tra foto aerea (© Google) e stralcio planimetrico tratto dal PUC – TAV 35

ZONIZZAZIONE (Trave - Turco - Masciano) – Comune di Ariano Irpino, mostrava come l’intero lotto si articolasse tra le curve di livello (+550 m) s.l.m e (+525 m) s.l.m.

Sovrapposizione di: Stralcio Foto Aerea (©Google) e Stralcio TAV 35 – PUC (comune di Ariano Irpino)

Per la caratterizzazione del sito si attingeva alla “Relazione Geologica e Geotecnica – Ricostruzione Fabbricato Rurale L14/5/81 N.219 e succ.” datata 7 Marzo 1989, acquisita presso l’Ufficio Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Ariano Irpino. Da suddetta relazione, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si evinceva che: “[…] L’analisi morfologica dei luoghi, tesa ad individuare eventuali indirizzi di instabilità, ha permesso di evidenziare quanto segue: (morfologia) Il sito in esame si colloca in corrispondenza della parte sommitale di una dorsale orientata N-S alla quota di 550 metri s.l.m; [...]

(stratigrafia) La successione litostatica locale, dedotta grazie al rilevamento geologico di superficie, permette di attribuire i terreni affioranti alla formazione argillosa del pliocene inferiore-medio; si tratta di argille marnose grigio azzurre con frequenti tracce di microfossili e rare intercalazioni sabbiose, sormontate dalla coltre detritica quarantenaria. […]; (geologia strutturale) Stando a quanto riportato nella cartografia geologica ufficiale, l’area in esame non è interessata da grosse discontinuità tettoniche e, durante il rilevamento geologico di superficie, non sono stati individuati indizi di faglie o altri accidenti tettonici che possano compromettere l’area di sedime[..]”.

In merito alle coltivazioni presenti sul terreno in esame, nel corso dei sopralluoghi si riscontravano piante disseminate di vario tipo, sebben non vi fosse un tipo di coltura prevalente. Di contro, dal confronto con i lotti limitrofi, di altrui proprietà, emergeva come la coltivazione ad uliveto fosse quella prevalente nella zona.

Terreno seminativo – Vista Sud-Est (Foto 94) Terreno seminativo – Vista Nord-Est (Foto 95)

Quesito 3: [Provveda il Perito] “alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico, indicando in quale epoca fu realizzato l’immobile, gli estremi del provvedimento autorizzatorio, la rispondenza della costruzione alla previsione del provvedimento medesimo, eventuali modifiche e gli estremi degli atti autorizzativi. In caso di esistenza di opere abusive, il tecnico provvederà all'indicazione dell'eventuale sanabilità ai sensi delle leggi n. 47/85 ed alla luce degli attuali strumenti urbanistici e dei relativi costi, assumendo le opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti ovvero agli oneri economici necessari per l’eliminazione dell’abuso (ove non sanabile);

Il fabbricato residenziale in oggetto (NCEU Foglio 116, Particella 520) sorgeva in loco di un preesistente fabbricato rurale, che aveva subito danni ingenti nel corso del terremoto del 23/11/1980. In proposito si riportava quanto dedotto dallo studio della documentazione acquisita presso l’Ufficio Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Ariano Irpino, cui si rimanda per maggiori approfondimenti.

- Perizia Extragiudiziale Giurata, per la richiesta di contributo di cui all’art.9 della Legge 14.05.1981 N. 219 ad art.5 della Legge 21/1/1988 N.12 coltivatore diretto, datata 18 febbraio 1988, contenente Progetto per la ricostruzione di un fabbricato rurale e pertinenze agricole danneggiato dal terremoto del 23/11/1980 sito alla contrada “Masciano N.43” per conto ed interesse della Ditta: omissis.

La richiesta di contributo, esaminata dalla Commissione con parere Favorevole il 6 dicembre 1988, venne approvata con Concessione/Autorizzazione Edile (Legge 14/05/1981 N.219 e succ.) N.777 del 12 gennaio 1989. Dalla Relazione Tecnica Illustrativa si leggeva che il preesistente fabbricato ammalorato, poi demolito, si componeva di “un piano a livello campagna ed un piano seminterrato con tre vani abitazione e pertinenze agricole consistenti in stalla deposito, forno e antiforno”. Il preesistente fabbricato, con struttura portante in pietrame calcareo e malta idraulica, a seguito del terremoto del 23/11/1980 aveva subito gravi danni, comprendenti “lesioni gravi e passanti, avvallamento del solaio di calpestio, dissesto della copertura in legno spingente sui muri perimetrali.” Una preliminare verifica della convenienza economica alla ricostruzione del fabbricato danneggiato, con esito negativo (“costo di intervento unitario maggiore dell’80% del costo di intervento per la ricostruzione”) giustificava la scelta di ricostruire ex novo il fabbricato “sulla stessa particella 178 del F.116” (in seguito modificata in p.lla 520).

Il progetto prevedeva “la costruzione di un fabbricato in muratura di tufo e malta cementizia”, con i dovuti accorgimenti strutturali necessari in zona sismica, “poiché le opere ricadono in zona sismica di 1° categoria a norma della legge 64 nella progettazione si sono applicate tutte le disposizioni che regolano la materia ed in particolare: il fabbricato cha andrà a costruirsi sorgerà nel rispetto delle normative sismiche e dei regolamenti comunali in materia di edilizia rurale[..]”.

Si riportava il quadro riepilogativo delle superfici allegato alla richiesta di contributo per la ricostruzione del fabbricato rurale, da cui si evinceva come la superficie effettivamente realizzata (136.90 m2, da rilievo in loco) fosse approssimabile a quella prevista nel progetto di ricostruzione.

Tot Superficie Fabbricato preesistente (demolito post sisma)e m2 106,47 Tot Superficie Progetto (costruzione ex novo) m2 131,55

Tot Superficie ammessa a contributo m2 114,74

- Integrazione alla pratica N.777_ Oggetto: Legge 14/5/1981 N.219_ Ricostruzione Fabbricato Rurale C/da “Masciano” _ Integrazione pratica N. 1982, datata 30 ottobre 1989

Con riferimento alla nota n. 11623 del 13 Dicembre 1988 avente ad oggetto la richiesta di documentazione integrativa alla pratica N.777, veniva depositata, dal Tecnico Competente, la

“Relazione sulla Stabilità delle aree”, comprendente la Relazione Geologica e Geotecnica sopra citata, da cui si deducevano “tutti gli elementi necessari alla valutazione della fattibilità geologico- tecnica dell’opera, […] acquisiti attraverso l’esame di tutti quei fattori che governano la stabilità delle aree ed influenzano la risposta sismica locale […]”. La relazione integrativa depositata prevedeva il “seguente programma di indagini: studio della bibliografia tecnico-scientifica;

rilevamento geologico di dettaglio; analisi morfologica dei luoghi e relative condizioni di stabilità;

definizione della successione litostratigrafica locale; caratterizzazione geotecnica dei terreni di sedime”.

- Integrazione Collaudo, del 4 febbraio 1992 e Certificato di Regolare Esecuzione, del 20 agosto 1992. I lavori di ricostruzione avevano inizio il 23 marzo 1989; venivano ultimati il 31 dicembre 1990. Il nuovo fabbricato rurale, realizzato a seguito della completa demolizione dell’immobile preesistente, veniva collaudato il 4 febbraio 1992. Seguiva certificato di regolare esecuzione, datato 20 agosto 1992.

- Concessione per opere edilizie a contributo – Pratica n. 255/95 – Registro Costruzioni n.7131 – Prot. N. 4470: Concessione per il cambio di destinazione d’uso da pertinenze agricole ad abitazione, concessa alla Sig.ra omissis, relativamente all’immobile sito in c.da Masciano (Comune di Ariano Irpino), individuato sul mappale n.116 particella n. 178 (in seguito modificata in p.lla 520), e successivo Rilascio Concessione Edilizia N.7131 del 31 Ottobre 1995.

La scheda urbanistica allegata alla concessione edilizia approvata riportava quanto segue:

SCHEDA URBANISTICA (da Concessione Edilizia N.7131 del 31 Ottobre 1995 – Comune di Ariano Irpino) Tipo di Costruzione ***variazione di destinazione d’uso***

Destinazione d’uso abitazione

Superficie utile Abitabile m2 110,00

Confrontando i dati precedenti con le risultanze dai rilievi condotti in loco si constatava che l’esistente fabbricato ad uso residenziale, così come rilevato, risultava rispondente alle previsioni del rispettivo provvedimento autorizzativo. A seguire si comparavano gli elaborati grafici allegati alla Concessione edilizia N. 7131 del 31 ottobre 1995 e quelli redatti dalla scrivente a valle dei rilievi geometrici condotti in loco. Si evinceva la rispondenza del fabbricato esistente alle disposizioni del rispettivo provvedimento autorizzativo.

Piano sotto strada – Concessione Edilizia 7131/1995

Piano sotto strada – Elaborato grafico da rilievi in loco

Piano Terra – Concessione Edilizia 7131/1995

Piano Terra – Elaborato grafico da rilievi in loco

Per completezza, si riportava un confronto tra le superfici dei vani previsti negli elaborati grafici allegati alla concessione edilizia e quelle effettivamente rilevate, a sottolineare la rispondenza della costruzione alle previsioni del rispettivo provvedimento autorizzativo.

Ambiente S.U.A da Concessione Edilizia S.U.A rilevata

(1) Ingresso – Veranda

- Richiesta certificato di Agibilità, datato 27 novembre 2009 e Rilascio Certificato di Agibilità, del 18 dicembre 2009. Il fabbricato ad uso residenziale presentava regolare Certificato di Agibilità, datato 18 dicembre 2009, rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale di Ariano Irpino, previo richiesta protocollata in data 27 novembre 2009, “relativamente all’immobile di cui al decreto N. 777 del 12/01/1989 e Concessione N. 7131 del 31/10/1995, entrambi intestati all’ex proprietaria omissis”.

- Richiesta di permesso di Costruire, prot. 916 del 29 febbraio 2012_oggetto: Lavori per la realizzazione di un’autorimessa alla località C/da Masciano, di cui al progetto allegato.

Nella “Relazione Tecnico-Illustrativa” del “Progetto per la realizzazione di una autorimessa pertinenziale” si leggeva: “L’autorimessa da realizzare è articolata su un livello, con struttura portante in cemento armato, del tipo intelaiata con travi e pilastri incastrati in una platea di fondazione anch’essa in c.a. di forma trapezoidale con superficie di cir ca 70,00 mq, per un’altezza di gronda pari a 3.00m. […] è anche prevista la realizzazione di un pergolato con struttura in c.a.

[…]Tutte le superfici utili interne saranno pavimentate, gli infissi esterni sono previsti in PVC. La copertura è prevista a terrazzo”.

- Pratica Edilizia n.20/2012. Richiesta Permesso di Costruire per la “realizzazione di un’autorimessa pertinenziale”(primo) parere favorevole, del20 Settembre 2012. La pratica suddetta riceveva un primo parere favorevole della Commissione Edilizia, nella seduta del 06/092012 – Verbale 28.

- Pratica Edilizia n.20/2012. Richiesta Permesso di Costruire per la “realizzazione di un’autorimessa pertinenziale”_ Richiesta integrazioni, datata 26 Giugno 2012. La Commissione Edilizia, nella seduta del 24.05.2012 – Verbale 17, sospendeva la pratica in attesa venisse integrata la seguente documentazione: Planimetria catastale del fabbricato e dell’appartamento con indicazione delle distanze dalla strada e dai confini; Verifica dimensioni autorimessa rispetto ai parametri urbanistici.

- Pratica Edilizia n.20/2012. Richiesta Permesso di Costruire per la “realizzazione di un’autorimessa pertinenziale”_ Integrazioni, datata 30 Giugno 2012. In riferimento alla sopraindicata comunicazione della Commissione Edilizia, veniva predisposta l’integrazione dei documenti richiesti, allegando anche scrittura privata tra i Sigg. omissis, proprietario della attigua particella 177, foglio 116. Con detta scrittura privata il Sig. omissis autorizzava i Sigg. omissis ad edificare

Sig. omissis ad edificare su predetto confine.

- Pratica Edilizia N.20/2012 – prot.Gen. n. 3585 del 28/02/2012 – Rilascio PERMESSO DI COSTRUIRE N. 24 del 31 Maggio 2013. Veniva rilasciato ai Sigg. omissis Permesso di Costruire per una “autorimessa pertinenziale”, disponendo che “il termine per l’inizio dei lavori è di mesi dodici (12) dalla data del rilascio del permesso di costruire, rilascio che deve avvenire tramite notifica all’interessato. Il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completa, è di mesi trentasei (36) dalla data di inizio lavori. Entrambi i termini suddetti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini decade il diritto per la parte non eseguita tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta e rilasciata una proroga secondo quanto stabilito dall’art. 15 del DOR 380/01”.

- Lavori per la realizzazione di una autorimessa – Permesso di Costruire n. 24 del 31/05/2013 – Comunicazione Inizio lavori del 28/03/2014_ protocollo area tecnica comunale n. 1642 del 1 aprile 2014. omissis comunicavano all’U.T.C. del Comune di Ariano Irpino che il giorno 01/04/2014 avrebbero avuto inizio i lavori di sbancamento, sistemazione area di cantiere, recinzione e relativa logistica, per la realizzazione di autorimessa di pertinenza sulla particella 520, foglio 116 (Comune di Ariano Irpino)

- Comunicazione inizio dei lavori P.d.C. n.24/2013 per la realizzazione di un’autorimessa pertinenziale in località Masciano – fg. 116, p.lla 520 – Protocollo n. 8314 del 22 Aprile 2014. Si invitavano i Sigg. omissis ad interrompere i lavori iniziati addì 01/04/2014, dovendo preventivamente presentare il documento DURC dell’impresa esecutrice dei lavori.

- L.R. n.9/83 s.m.i. – D.P.R. n. 390/01 s.m.i. – L n. 64/74 – Ln.1086/71 – Regolamento n. 4/2010 di cui al D.P.G.R.C. n.23 del 11/02/2010. DENUNCIA DI LAVORI acquisita al prot. n.7076 del 29/03/2016 – PRIMA DENUNCIA – Committente: omissis – pratica N.01/2016 –Comune:

Ariano Irpino – Ubicazione: C/da Masciano – N.T.C.: Foglio 116 particella 520 - Lavori di REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA PERTINENZIALE- Rif. Titola Abilitativo: permesso di costruire n.24 del 31.05.2013 – Tipo di costruzione: c.a. - Autorizzazione sismica AS n.05/2016.

Il Responsabile dell’Ufficio funzioni trasferite in materia di difesa dal rischio sismica autorizzava

“l’esecuzione dei lavori strutturali in oggetto, conformemente alla denuncia dei lavori in narrativa, […], fa presente che ogni modificazione che si volesse apportare all’opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere denunciati nella forma di cui all’art.2 della L.R.

9/83 e s.m.i.”.

In continuità alle soprariportate risultanze, dedotte dai documenti acquisiti presso l’Ufficio Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Ariano Irpino, non si reperivano informazioni aggiuntive, successive all’autorizzazione sismica (2016), in merito alla autorimessa di pertinenza realizzata sulla particella 520 foglio 116.

In sede di accessi sui luoghi di causa, la pertinenza appariva allo stato incompleto, con permesso di costruire

“decaduto”, in quanto formalmente non rinnovato decorsi più di tre anni dall’emissione. Mancava, comunque, qualsiasi provvedimento del Comune che attestasse la decadenza del predetto titolo edilizio.

Allo stesso tempo, tra la documentazione relativa alla “autorimessa di pertinenza”, non erano presenti segnalazione certificata di agibilità e/o certificato di fine lavori che potessero attestare la completezza e regolarità della costruzione. In proposito, si riportavano i termini entro cui redigere predetti documenti, con rimando allo Sportello Telematico del Comune di Ariano Irpino:

- Segnalazione certificata di agibilità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380), secondo quanto riportato dallo Sportello Telematico del Comune di Ariano Irpino (https://sportellotelematico.comune.ariano-irpino.av.it/segnalazione-certificata-di-agibilita),

l’agibilità attesta la conformità dell’opera al progetto nonché l’esistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati. Ogni volta che si modificano le condizioni suddette e per gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione e di sopraelevazione è necessaria l’agibilità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.

380, art. 24). L’agibilità è attestata con segnalazione certificata contenente la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta anche la conformità dell'opera al progetto presentato, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione richiesta dalla normativa vigente (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24, c. 5). La segnalazione deve essere presentata entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. Se la segnalazione non è presentata, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24.

- Certificato di fine lavori (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380) : secondo quanto riportato dallo Sportello Telematico del Comune di Ariano Irpino (https://sportellotelematico.comune.ariano-irpino.av.it/comunicazione-di-fine-lavori) , il certificato di fine lavori per tutti i procedimenti edilizi soggetti a titolo abilitativo la fine dei lavori deve avvenire entro tre anni dal loro inizio, salvo diverso termine previsto dal permesso di costruire. Dopo questo termine nessun lavoro potrà essere effettuato fino a quando: (1) non sia concessa una proroga del permesso di costruire (solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare oppure in considerazione della mole o delle particolari caratteristiche tecnico costruttive dell’opera); (2) non sia rilasciato un nuovo permesso di costruire; (3) non sia stata presentata una nuova segnalazione certificata di inizio attività. È obbligatorio presentare la comunicazione di fine lavori per i procedimenti di: permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività edilizia.

Considerata la particolarità del caso, mancando la certificazione necessaria ad attestare l’effettiva conclusione e/o regolarità della costruzione, in qualità di tecnico stimatore, la scrivente sottoponeva la questione sorta al competente Ufficio Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Ariano Irpino, per ricevere le indicazioni del caso. Considerate le limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica da covid-19, facevano seguito una serie di comunicazioni via pec, debitamente protocollate. Vista la sopraggiunta necessità di interfacciarsi con i competenti uffici comunali per chiarimenti in merito alla

“autorimessa” di pertinenza, rilevata sulla particella 520, foglio 116, si richiedeva, dato il superamento dei termini previsti per il completamento della costruzione, quale fosse il nuovo titolo edilizio, ed i rispettivi oneri necessari per ultimare l’opera, o altro intervento necessario, così da rispondere compiutamente ai quesiti formulati dall’Ill.mo Sig. Giudice. Venivano, pertanto, inoltrate, a mezzo pec, quattro istanze, rispettivamente del 28 aprile 2020 (protocollo N.0014198 del 17/06/2020), del 17 giugno 2020 (protocollo N.0014198 del 17/06/2020), del 07 luglio 2020 (protocollo N.0016096 del 07/07/2020), poi il tentativo di interloquire di persona presso i competenti uffici del Comune di Ariano Irpino in data 08/07/2020, seguito da un’ultima istanza inviata il 03/08/2020 (protocollo N.0 0018634 del 04/08/2020), tutte senza ricevere riscontro.

A valle delle risultanze dalle ispezioni condotte, si procedeva, comunque, ad una comparazione tra il rilievo geometrico in loco della “autorimessa di pertinenza” e i grafici di progetto relativi al PERMESSO DI COSTRUIRE N. 24 del 31 Maggio 2013. Sebbene le dimensioni in pianta fossero comparabili (superficie utile netta di progetto circa 80 m2; superficie utile netta rilevata circa 80 m2), l’altezza utile rilevata (≈ 3,87 m) eccedeva quella di progetto (≈ 3,00 m) di circa il 30%. I grafici del progetto riportavano una struttura intelaiata in c.a., con travi emergenti di lunghezza variabile e n.7 pilastri, con impalcato caratterizzato da due travi a due campate (P1-P2-P3) – (P4-P5-P6), ed una trave a campata unica (P7-P8). Nel corso dei rilievi in loco, invece, si riscontrava una struttura in c.a., con travi a spessore, n. 3 pilasti a vista e due setti perimetrali (lati nord e ovest), con impalcato caratterizzato da tre travi, di lunghezza variabile, tutte a campata unica (P1-P2) – (P3 –A) (B- C).

Considerato lo stato della “autorimessa di pertinenza”, così come rilevato nel corso degli accessi, e quanto dedotto dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Servizi Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Ariano Irpino, risultava oltremodo necessario il parere dei sopracitati uffici comunali competenti in merito alla pertinenza in esame, in quanto la struttura, non ultimata e con qualche variazione rispetto al progetto originale, era incompleta decorsi ormai sette anni dal rilascio del permesso di costruire e quattro anni dall’ultima certificazione inerente la costruzione (autorizzazione sismica del 2016). Mancava, comunque, la

documentazione necessaria ad attestare l’effettiva conclusione e/o regolarità della costruzione, o, in alternativa, qualsivoglia provvedimento del Comune che attestasse la decadenza del titolo abilitativo (permesso di costruire) e/o l’irregolarità della costruzione. Si rimetteva, quindi, al parere del competente Ufficio Servizi Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Ariano Irpino lo stato attuale dell’immobile

“autorimessa di pertinenza”:

Pianta Paino Seminterrato da Progetto allegato a PERMESSO DI COSTRUIRE N. 24 del 31 Maggio 2013

Rilievo geometrico “autorimessa di pertinenza

P2 P1

A P3

C B

P3 P2 P1

P6 P5 P4

P8 P7

A fronte delle risultanze predette e dei mancati riscontri ricevuti, di cui si informava l’Ill.mo Sig. Giudice, la scrivente non considerava oggetto di stima, eccetto che per il terreno di ingombro, la “autorimessa di pertinenza”, la cui eventuale sanabilità” si rimetteva al parere dei competenti uffici del Comune di Ariano Irpino. Pertanto, ai fini dell’espletamento dell’incarico affidato, limitatamente alla “autorimessa di pertinenza”, si considerava oggetto di stima solo il terreno su cui detta pertinenza era stata realizzata.

Quesito 4: [il Perito] “indichi se è presente o meno l’attestato di certificazione energetica (ACE/APE)”;

Nel corso delle ispezioni condotte non si riscontrava la presenza di Attestato di Certificazione Energetica per il fabbricato ad uso residenziale, relativo alla particella 520, foglio 116, per le cui caratteristiche si faceva riferimento ad “APE - Vademecum per il cittadino” redatto da ENEA.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche, comunemente, "certificato energetico") è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. […] La prestazione energetica è la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche per l’illuminazione, gli ascensori e le scale mobili. […] L’APE deve essere redatto da un esperto indipendente, “accreditato” nel rispetto dei requisiti di legge (DPR 16 aprile 2013, n. 75). L’esperto non deve avere legami di parentela con il richiedente e, nel caso di edifici esistenti, non deve essere coinvolto nella realizzazione dei lavori di ristrutturazione, né legato ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati. […] L’esperto incaricato è obbligato a eseguire almeno un sopralluogo per acquisire e verificare i dati necessari alla redazione dell’APE. […] L’APE vale dieci anni a partire dalla data del suo rilascio. Deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell’immobile.

La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai soggetti certificatori, ovvero:

- rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti.

- la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;

- il rilascio dell'attestato di prestazione energetica

Il costo di una certificazione energetica per un appartamento varia in media tra i 150€ ed i 250€ a seconda

Il costo di una certificazione energetica per un appartamento varia in media tra i 150€ ed i 250€ a seconda