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Danno biologico

Nel documento IL MOBBINGResponsabilità e danni (pagine 51-54)

Capitolo IV - I danni risarcibili

3. Danno biologico

La categoria del danno biologico nasce per impulso prevalentemente giurisprudenziale.

Le prime sentenze in materia risalgono alla fine degli anni ‘70 e sono caratterizzate da un contrasto sulla configurazione e sulla natura della nuova categoria di danno.

34 Cass. Civ. Sez. III, 7 novembre 2002, n. 15641.

35 Cass. Civ. Sez. III, 11 dicembre 2003, n. 18945.

36 Cass. Civ. Sez. III, 7 agosto 2001, n. 10905.

E’ nota, infatti, la querelle sviluppatasi in quegli anni sulla natura sta-tica o dinamica del danno biologico.

Sulla risarcibilità del danno biologico la Corte Costituzionale si è pro-nunciata per la prima volta nel 1979, affermando che “la tutela del dirit-to alla salute, riconosciudirit-to direttamente dalla Costituzione non solo quale interesse della collettività ma anche e soprattutto come diritto fondamen-tale dell’individuo, rientra nell’ambito di applicazione degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., per cui al soggetto viene accordato il risarcimento di tutte le con-seguenze non patrimoniali derivanti dall’illecito penale, comprese quelle corrispondenti alla menomazione della integrità fisica in sè considerata”37. Con la successiva sentenza 14 luglio 1986, n. 184, la Corte Costituzionale ha dato un diverso inquadramento sistematico del danno biologico, disancorando la risarcibilità dall’accertamento della sussisten-za della fattispecie di reato.

La Consulta, infatti, con la sentenza citata, dichiarò infondate le que-stioni di legittimità prospettate dai tribunali di Salerno e di Genova, affermando che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’arti-colo 2043 del codice civile, fatta propria dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, garantiva la piena tutela risarcitoria del danno biologico.

Nell’occasione, i giudici delle leggi precisarono che il danno biologico costituisce l’evento del fatto lesivo della salute. In questo senso esso costituisce danno evento, in quanto intrinseco alla menomazione dell’in-tegrità psicofisica, a differenza di altri tipi di danno, come ad esempio quello patrimoniale, che sono eventuali, non essendo necessariamente conseguenti alla compromissione del bene salute.

La successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ulterior-mente delineato i contorni del danno biologico, definendolo, in un’otti-ca funzionale, come una fattispecie astratta complessa, costituita non solo dal “fatto”, rappresentato dalla lesione, ma anche dalle conseguen-ze pregiudizievoli che la lesione stessa produce sulla qualità della vita del danneggiato, indipendentemente da qualsiasi ripercussione negativa sulla capacità di produrre reddito38.

E’ stato, altresì, affermato che “il bene della salute costituisce, come tale, oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), sicchè il risarcimento dovuto per la lesione non può essere limitato alle conse-guenze che incidono soltanto sull’idoneità a produrre reddito, ma deve auto-nomamente comprendere il cosiddetto danno biologico, inteso come la

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37 Corte Cost., 26 luglio 1979, n. 88.

38 Per tutte, Cass., 13 gennaio 1993, n. 357 e 29 maggio 1996, n. 4991.

menomazione dell’integrità psicofisica della persona in sé e per sé conside-rata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica”39.

Anche la Corte Costituzionale, con le note sentenze nn. 356 e 485 del 1991, ha ribadito che il danno biologico deve intendersi come il danno alla persona di carattere psicofisico, il quale sussiste a prescindere dalla eventuale perdita o riduzione del reddito e va riferito all’integrità dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, situazioni e rapporti in cui il soggetto svolge la propria vita e personalità.

In particolare, il danno biologico afferente alla sfera psichica è stato definito come quel danno non rilevabile esteriormente, caratterizzato dalla riduzione, temporanea o permanente, di una o più funzioni psichi-che della persona, la quale, incidendo sul valore uomo globalmente inte-so, impedisce alla vittima di svolgere in tutto o in parte le sue ordinarie occupazioni.

Il danno psichico può sussistere anche in presenza di lesioni che abbia-no determinato soltanto postumi di natura temporanea, ma presuppone comunque che esso sia riconducibile ad una patologia psichica suscetti-bile di accertamento e valutazione medico-legale.

La definizione del danno biologico elaborata dalla giurisprudenza, con riferimento alla lesione dell’integrità psicofisica, è stata, poi, recepi-ta dal legislatore, allorché, pur se in specifici ambiti, ne ha detrecepi-tato una espressa disciplina.

Il primo riferimento normativo, sia pure ai fini della tutela previden-ziale dei lavoratori infortunati o tecnopatici, è costituito dall’articolo 13 del decreto legislativo 20 febbraio 2000, n. 38, che definisce il danno bio-logico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona, il cui indennizzo è determinato in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

La definizione di cui sopra è stata sostanzialmente riprodotta dall’ar-ticolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che disciplinava il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Del tutto analoga, anche se più articolata, è la definizione contenuta negli articoli 138 e 139 del recente Codice delle assicurazioni private, di

39 Cass. Civ. Sez. Lav., 24 gennaio 1990, n. 411.

cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209, che recitano testualmente: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integri-tà psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dina-mico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventua-li ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

Quanto alla liquidazione del danno, è sufficiente rammentare che, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, il risarcimento del danno alla salute deve essere pieno ed integrale40; per altro verso, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che per la liquidazione del danno biologico il giudice può certamente fare ricorso ai criteri standar-dizzati e predefiniti delle varie tabelle, elaborate nei diversi uffici giudi-ziari, ma poi deve procedere necessariamente ad un’opera di adegua-mento delle stesse al caso concreto, per pervenire alla corretta liquida-zione equitativa del danno, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c.41.

Ovviamente, anche rispetto al mobbing il danno biologico può essere sia fisico che psichico, poiché non vi è dubbio che sia giuridicamente con-figurabile un danno all’integrità psico-fisica, ed in particolare alla salute psichica, nei confronti di una vittima di una condotta ostile ed ingiusta-mente persecutoria.

Secondo la giurisprudenza, una turbativa psichica può essere causata da ritmi e da carichi di lavoro eccessivi, dalla mancata crescita professio-nale e dalla forzata inattività, dalla discriminazione e dalla molestia ses-suale, dall’esercizio di prerogative imprenditoriali con modalità partico-larmente invadenti la sfera personale del lavoratore.

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