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Legge di modernizzazione sociale francese del 17 gennaio 2003, n. 73

Nel documento IL MOBBINGResponsabilità e danni (pagine 116-129)

Capitolo VII - Mobbing e molestie sessuali

6. Legge di modernizzazione sociale francese del 17 gennaio 2003, n. 73

art. L. 122-53:

“Le organizzazioni sindacali rappresentative nell’impresa possono proporre, nelle con-dizioni previste dall’art. L. 122-52, ogni azione che nasce dall’art. L. 122-46 e L. 122-49 in favore del lavoratore dell’impresa, con riserva che essi dimostrino di avere un accor-do scritto dell’interessato. L’interessato può sempre intervenire nell’istanza presentata dal sindacato e metterci fine in ogni momento”.

II. Il secondo capoverso dell’art. L. 123-1 dello stesso codice è soppresso.

III. L’art. L. 123-6 dello stesso codice è così modificato:

1°) nel primo capoverso, i riferimenti L. 122-46 e L. 123-1 sono soppressi;

2°) il secondo capoverso è soppresso.

IV. Nell’art. L. 152-1-1 dello stesso codice, le parole dell’art. L. 123-1 sono sostituite dalle parole “degli artt. L. 122-46, L. 122-49 e L. 123-1”.

V. Nell’art. L. 152-1-2 dello stesso codice, le parole “dell’art. L. 123-1” sono sosti-tuite dalle parole “degli artt. L. 122-46, L. 122-49 e L. 123-1”.

VI. Nell’art. L. 742-8 dello stesso codice, le parole “dell’art. L. 122-46 e del secondo capoverso dell’art. L. 123-1” sono sostituite dalle parole “degli artt. L. 122-46, L.

122-49 e L. 122-53”.

VII. Il secondo capoverso dell’art. L. 771-2 dello stesso codice è così redatto: “gli artt.

L. 122-46, L. 122-49 e L. 122-53”.

VIII. Nell’art. L. 772-2 dello stesso codice, le parole “dell’art. L. 122-46 e del secondo capoverso dell’art. L. 123-1” sono sostituiti dalle parole “degli artt. L. 122-46, L.

122-49 e L. 122-53”.

Art. 170

Dopo la sez. 3° del Capitolo II del Titolo II del Libro II del Codice Penale, è inse-rita una sez. 3bis intitolata “assillo morale”, introducendo un art. 222-33-2 così redatto:

“Il fatto di assalire altri con dei comportamenti ripetuti che hanno per oggetto o per effetto un deterioramento delle condizioni di lavoro capace di ledere i suoi dirit-ti e la sua dignità, di alterare la sua salute fisica o mentale o di compromettere il suo avvenire professionale, è punito con un anno di reclusione e 15.000 euro di ammenda”.

Art. 171

I. Dopo l’art. L. 122-48 del Codice del lavoro, è inserito l’art. L. 122-54 così redatto:

“Una procedura di mediazione può essere assunta da ogni persona dell’azienda che si crede vittima di assillo morale o sessuale. Il mediatore è scelto al di fuori dell’impresa su una lista di persone designate in funzione della loro autorità morale e della loro competenza nella prevenzione di assillo morale o sessuale. Le funzioni di mediatore sono incompatibili con quelle del Collegio dei probiviri in attività.

Le liste di mediatori sono redatte dal prefetto (raprésentant de l’Etat dans le départe-ment) dopo consultazione ed esame delle proposte di candidatura delle associazioni di cui l’oggetto è la difesa delle vittime di assillo morale o sessuale e delle organizzazioni sindacali le più rappresentative sul piano nazionale.

Il mediatore convoca le parti che dovranno comparire personalmente nel termine di un mese. In caso di mancata comparizione, egli fa un verbale scritto che indirizza alle parti.

Il mediatore si informa dello stato di relazione tra le parti, tenta di conciliarle e sottopo-ne loro delle proposte che egli consegna per iscritto allo scopo di mettere fisottopo-ne all’assillo.

In caso di fallimento della conciliazione, il mediatore informa le parti delle eventuali sanzioni incorse e delle garanzie procedurali previste in favore della vittima.

Le disposizioni degli artt. da L. 122-14-14 a L. 122-14-18 sono applicabili al media-tore. L’obbligo di discrezione previsto dall’art. L. 122-14-18 è esteso ad ogni dato relativo alla salute delle persone di cui il mediatore è a conoscenza nell’esecuzione della sua missione”.

II. Nell’art. L. 152-1 dello stesso codice, dopo la parola “lavoratore” sono inserite le parole “o del mediatore indicato nell’art. L. 122-54”.

Art. 172

L’art. L. 122-34 del Codice del Lavoro è completato da un capoverso così redatto. “Egli (il regolamento interno) richiama le disposizioni relative all’interdizione di ogni pratica di assillo morale”.

Art. 173

L’art. L. 230-2 del Codice del Lavoro è così modificato:

1°) nella prima fase del 1° capoverso del I, dopo le parole “proteggere la salute” sono inserite le parole “fisica e mentale”;

2°) la lett.g) del II è completata dalle parole “specialmente in quanto concerne i rischi legati all’assillo morale, come è definito dall’art. L. 122-49”.

Art. 174

L’art. L. 236-2 del Codice del Lavoro è così modificato:

1°) nella prima fase del 1° capoverso, dopo la parola “salute”, sono inserite le parole

“fisica e mentale”;

2°) il 6° capoverso è completato dalle parole “e assillo morale”.

Art. 175

Nel 1° capoverso dell’art. L. 241-10-1 del Codice del Lavoro, dopo la parola “salute”

sono inserite le parole “fisica e mentale”.

Art. 176

Nella prima e seconda frase del 1° capoverso dell’art. L. 422-1-1 del Codice del Lavoro, dopo la parola “persona”, sono aggiunte le parole “alla loro salute fisica e mentale”.

IL MOBBING Responsabilità e danni

Art. 177

I. Nell’art. L. 742-8 del Codice del Lavoro, le parole “dell’art. L. 122-46” sono sosti-tuite dalle parole “degli artt. L. 122-46 e 122-49”.

II. Nel 1° capoverso dell’art. L. 771-2 dello stesso codice, le parole “art. L. 122-46”

sono sostituite con le parole “gli artt. L. 122-46 e L. 122-49”.

III. Nell’art. L. 772-2 dello stesso codice, le parole “dell’art. L. 122-46” sono sostituite dalle parole “degli artt. L. 122-46 e L. 122-49”.

IV. Nel 2° capoverso dell’art. L. 773-2 dello stesso codice, le parole “e art. L. 122-46”

sono sostituite dalle parole “artt. L. 122-46 e L. 122-49”.

Art. 178

Dopo l’art. 6 quater della L. n.83-634 del 13 luglio 1983 sostenendo i diritti e gli obbli-ghi dei funzionari, è inserito l’art.6 quinquies così redatto:

“Qualsiasi funzionario non deve subire i comportamenti ripetuti di assillo morale che hanno per oggetto o per effetto un deterioramento delle condizioni di lavoro capace di ledere i suoi diritti e la sua dignità, di alterare la sua salute fisica o mentale o di com-promettere il suo avvenire professionale.

Qualsiasi misura concernente specialmente il reclutamento, il passaggio di ruolo, la for-mazione, la valutazione, la disciplina, la promozione, l’assegnazione e la mutazione non può essere presa riguardo ad un funzionario che:

abbia subito o rifiutato di subire i comportamenti di assillo morale indicati al 1° capo-verso;

abbia presentato ricorso contro il superiore gerarchico o abbia iniziato un’azione giu-diziaria mirante a far cessare questi comportamenti;

abbia testimoniato di tali comportamenti o li abbia riferiti.

E’ soggetto ad una sanzione disciplinare ogni agente che ha proceduto a tali compor-tamenti.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili agli agenti non titolari di diritto pubblico”.

Art. 179

I. Dopo la parola “assillo”, la fine del 1° capoverso dell’art. L. 122-46 del Codice del Lavoro è così redatto: “di ogni persona di cui lo scopo è di ottenere dei favori di natura sessuale a suo profitto o a profitto di un terzo”.

II. Dopo la parola “assillo”, la fine del 2° capoverso dell’art. 6 ter della L. 83-634 del 13 luglio 1983 predetto è così redatto “di ogni persona di cui lo scopo è di ottene-re dei favori di natura sessuale a suo profitto o a profitto di un terzo”.

III. Lo stesso articolo (art. 6 ter della L. 83-634 del 13 luglio 1983) è completato da un capoverso così redatto: “Le disposizioni del presente articolo sono applicabili agli agenti non titolari di diritto pubblico”.

IV. L’art. 222-33 del Codice Penale è così modificato:

1°) dopo la parola “altrui”, le parole “dandomi ordini, proferendo minacce, imponendo obblighi o esercitando pressioni gravi” sono soppresse;

2°) dopo la parola “sessuale”, le parole “con una persona che abusa dell’autori-tà che gli conferiscono le sue funzioni” sono soppresse.

Art. 180

Nel capitolo II del Titolo II del Libro I del Codice del Lavoro, prima dell’art. L. 122-46 è inserita una nuova sezione, con una serie di articoli, intitolata “sezione 8: assillo”.

IL MOBBING Responsabilità e danni

Articolo 1. - (Definizione ed ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, si intende per violenza o persecuzione psicologica ogni atto o comportamento adottati dal datore di lavoro, dal committente, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, con carattere sistematico, intenso e duraturo, finalizzati a danneggiare l’integrità psico-fisica della lavoratrice o del lavoratore.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le tipologie di lavoro, pubblico e privato, indipendentemente dalla loro natura, nonché dalla mansione svolta e dalla qualifica ricoperta.

Articolo 2. - (Attività di prevenzione e di accertamento)

1. I datori di lavoro o i committenti, pubblici o privati, e le rappresentanze sindacali adottano tutte le iniziative necessarie, intese a prevenire e a contrastare i fenomeni di violenza e di persecuzione psicologica di cui all’articolo 1, comma 1.

2. Qualora siano denunciati, da parte di singoli o di gruppi di lavoratori, atti o com-portamenti di cui all’articolo 1, comma 1, il datore di lavoro o il committente, sen-tite le rappresentanze sindacali e ricorrendo, ove ne ravvisi la necessità, a forme di consultazione dei lavoratori dell’area interessata, provvede tempestivamente all’ac-certamento dei fatti denunciati e predispone misure idonee per il loro superamento.

3. Il servizio di prevenzione e protezione, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, individua le misure per la sicurezza volte a prevenire e a contrastare i fenomeni di violenza e persecuzione psicologica di cui all’articolo 1, comma 1.

4. Il medico competente, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994, collabora in relazione all’attuazione di misure finalizzate a prevenire e a contrastare i fenomeni di violenza e di persecuzione psi-cologica di cui all’articolo 1, comma 1.

5. Il rappresentante per la sicurezza, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994, espleta anche l’attività di promozione volta all’elaborazione, individuazione e attuazione di misure di prevenzione relative ai feno-meni di violenza e di persecuzione psicologica di cui all’articolo 1, comma 1.

Articolo 3. - (Attività di informazione)

1. I datori di lavoro o i committenti, pubblici o privati, e le rappresentanze sindacali

mobbing (presentato il 2 febbraio 2005)

pongono in essere iniziative di informazione periodica sulle fattispecie di cui all’ar-ticolo 1, comma 1. I datori di lavoro o i committenti sono altresì tenuti a dare, su richiesta del lavoratore interessato, tutte le informazioni pertinenti ai motivi sogget-tivi del richiedente e rilevanti, relative all’assegnazione degli incarichi, ai trasferi-menti, alle variazioni delle mansioni e delle qualifiche e all’utilizzo dei lavoratori.

2. I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di cinque ore su base annuale, per discutere riguardo alle violenze ed alle persecuzioni psico-logiche di cui all’articolo 1, comma 1. Le riunioni sono indette e si svolgono con le modalità e con le forme di cui all’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 4. - (Responsabilità disciplinare)

1. A coloro che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le misure previste con riferimento alla responsabilità disci-plinare.

2. La medesima responsabilità di cui al comma 1 grava su chi denuncia consapevol-mente atti o comportamenti, di cui all’articolo 1, comma 1, inesistenti, al fine di trarre vantaggio per sé o per altri.

Articolo 5. - (Tutela giudiziaria)

1. Qualora vengano posti in essere atti o comportamenti definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, di organizzazioni sindacali, il tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro, nei cinque giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sus-sistente la violazione di cui al ricorso, ordina al responsabile del comportamento denunziato, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cessazio-ne del comportamento illegittimo, dispocessazio-ne la rimoziocessazio-ne degli effetti degli atti ille-gittimi, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina in via equi-tativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nel-l’esecuzione del provvedimento. Contro tale decisione è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al tribunale, che decide in composizione collegiale, con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. L’efficacia esecutiva del provvedimento non può essere revocata fino alla sentenza del tribuna-le che definisce il giudizio instaurato ai sensi del secondo periodo del presente comma.

2. Qualora dagli atti o comportamenti di cui all’articolo 1, comma 1, derivi un pre-giudizio per il lavoratore, quest’ultimo ha diritto al risarcimento dei danni, ivi com-presi quelli non patrimoniali. Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni.

3. Le variazioni nelle qualifiche, nelle mansioni e negli incarichi ed i trasferimenti che costituiscano atti o comportamenti di cui all’articolo 1, comma 1, nonché le

dimis-IL MOBBING Responsabilità e danni

sioni determinate dai medesimi atti o comportamenti sono impugnabili ai sensi del-l’articolo 2113 del codice civile, secondo, terzo e quarto comma, fatto salvo il risar-cimento dei danni ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Articolo 6. - (Pubblicità del provvedimento del giudice)

1. Su istanza della parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna o di assoluzione venga data informazione, a cura del datore di lavoro o del committente, mediante lettera ai lavoratori interessati, per reparto e attività in relazione ai quali si sia manifestato il caso di violenza o persecuzione psicologica, oggetto dell’intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subito tali azioni.

Articolo 7. - (Norme “leggere”)

1. I soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno la facoltà di adottare codici antimolestie e, in particolare, codici volti alla prevenzione degli atti e comportamenti di cui all’articolo 1, comma 1, anche mediante procedure di carat-tere conciliativo e tecniche incentivanti.

Articolo 8. - (Norme finanziarie)

1. Gli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 3 a carico delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro o di committenti, trovano applicazione esclusivamente nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Dall’attuazione dei medesimi articoli 2 e 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione pro-fessionale e le condizioni di lavoro.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all’attuazione del prin-cipio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;

Visto l’articolo 17 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’allegato B;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni, recante parità di trat-tamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, recante disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma del-l’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

8. Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 145

(in Gazzetta Ufficiale 27 luglio, n. 173)

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giu-stizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto integra le disposizioni già vigenti in materia di attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne e di promozione della parità attraverso azioni positive, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Articolo 2 Art. 2.

Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di azioni positive per la rea-lizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

1. All’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’al-tra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo

svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavo-ratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offen-sivo.

2-ter. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2-quater. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una rea-zione ad un reclamo o ad una area-zione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.»;

d) al comma 9 dopo le parole: «comma 8,» sono inserite le seguenti: «oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale,»;

e) al comma 10 dopo le parole: «immediatamente esecutivo», sono inserite le seguenti: «, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,»;

f) al comma 12, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

Articolo 3 Art. 3.

Modifiche alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

1. All’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo la parola: «lavoro» sono inserite le seguenti: «, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma,»;

IL MOBBING Responsabilità e danni

b) al terzo comma dopo la parola: «contenuti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavo-ratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri eserci-tino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizza-zioni».

2. Al primo comma dell’articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: «di cui al ricorso,» sono inserite le seguenti: «oltre a provvedere, se richie-sto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova for-nita,».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi-ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spet-ti di osservarlo e di farlo osservare.

Nel documento IL MOBBINGResponsabilità e danni (pagine 116-129)