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Danno causato da protesi dentaria

Capitolo III Responsabilità per danni da dispositivo medico

3.5. Danno causato da protesi dentaria

Nel paragrafo132 in questione sarà necessario prima di analizzare i casi di danno da protesi dentaria, esaminare la particolare responsabilità dell’odontoiatra nel più ampio panorama della responsabilità medica.

con altre valvole in commercio. Qualora le valvole siano state prodotte fuori dall’Italia, il distributore è tenuto a non mettere in commercio prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale”. Un caso assimilabile a quello di danni da protesi mammaria è quello di danni causati da pace maker difettoso, infatti, anche in tali casi il concetto di duty to warn, ma anche di state of art assumono grande rilievo. A differenza dell’Italia, negli Stati Uniti vi sono diversi precedenti che riguardano il danno causato da un pace maker difettoso: molto interessante è il leading case Medtronic Inc. v. Lohr (analizzato in QUERCI, La responsabilità da farmaci nell’ordinamento statunitense: cronaca di una realtà che cambia, in Danno e resp., 2009, 3, 244); nel caso esaminato dall’autore poi si analizza anche l’istituto della preemption (“tale termine è utilizzato, in via generale, per indicare la prevalenza della legge federale sulle normative dei singoli Stati, a norma dell'art. IV, sez. seconda della United States Constitution. Si tratta dunque di una sorta di gerarchia tra fonti (simile al principio secondo cui "lex superior derogat legi inferiori") utilizzata, però, per risolvere questioni di diritto privato, come quella della responsabilità: il principio ha, pertanto, una larga portata e non è limitato al solo campo medico”), infatti, “la Corte Suprema, si è rifiutata di riconoscere alle normative secondarie, di competenza delle Agenzie amministrative, la capacità esclusiva di determinare ex ante se un prodotto possieda un livello di sicurezza ottimale, al punto di precludere l'accertamento ex post operato in sede giudiziale. In tale sofferta decisione, la Corte ha stabilito che l'applicazione della product liability statale non fosse inclusa nella federal preemption, sul presupposto che il pur rigoroso processo di controllo delegato dalla normativa federale alla FDA non garantisse un livello specifico di sicurezza sul singolo esemplare di apparecchiatura medicale”. Per un’analisi del leading case cfr. MAISEL, Semper Fidelis-Consumer Protection for patients with implanted medical devices, New England Journal of Medicine, 2008, 358, 985-987: “to protect the well- being of the recipients of medical devices and to treat them ethically, we must ensure adherence to the principles of informed consent, patient autonomy, and public disclosure of important safety information. Implanted medical devices have enriched and extended the lives of countless people, but device malfunctions and software glitches have become modern disease that will continue to occur. Remarkably, we have consumer protections for airlines passengers, cable- television customers, and cellular telephone users, but few for patient who receive life- sustaining medical devices. Only with well-defined, specific consumer protections for such patients can we hope to minimize adverse health consequences and avoid costly recalls of critical medical products”.

132FIORI E MARCHETTI, op. cit., 437: “Di notevole rilievo medico-legale sono i materiali

forniti dalle industrie di manufatti preparati dall’odontotecnico su indicazione del dentista. Il progresso raggiunto dalla tecnologia conservativa, dall’implantologia, e dalla gnatologia, ha segnato per l’odontostomatologia la nascita di ulteriori specializzazioni, impensabili fino a qualche decennio fa. I più rilevanti progressi negli ultimi anni sono stati ottenuti grazie all’implantologia moderna che, se attuata con il rigore necessario, produce effetti estetici e funzionali di notevole efficacia. In questo settore è più elevata la correlazione tra prestazioni del dentista e la qualità del prodotto, che può essere varia e comportare costi diversificati. Ma tutta l’odontoiatria protesica presenta problemi che si collocano tra le obbligazioni di mezzi e di risultato”.

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Senza voler effettuare un completo esame dell’evoluzione della responsabilità medica si vogliono però fare alcune precisazioni: innanzitutto la prestazione medica come ogni obbligazione deve essere attuata secondo l’art. 1176 II, quindi, secondo la diligenza da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. E’ necessario poi scollegare tale articolo dall’art. 2236 c.c., infatti, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà.

Un ulteriore evoluzione (Cass. Civ. n. 577 del 2008) è il venire meno della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Per obbligazioni di risultato si intendono quelle obbligazioni per le quali il debitore è tenuto a raggiungere un determinato scopo e la diligenza non rileva di per sé, ma in via strumentale al perseguimento dello scopo stesso. Per obbligazioni di mezzi, si deve, invece, considerare lo sforzo di diligenza che rileva di per sè, costituendo l’essenza stessa del comportamento esecutivo a prescindere dal risultato ottenuto133.

La citata sentenza della Suprema Corte ha innanzitutto inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto.

A sua volta anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorchè non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale134.

Inoltre, enuncia il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla

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GAZZONI, Manuale di diritto privato, 2007, Napoli, 636; MENGONI, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”, Riv. Dir. Comm., 1954, 5-6, 188.

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Cass. Civ. n. 577 del 2008, in Resp. Civ e prev., 2008, 4, 856, con notadi GORGONI, Dalla matrice contrattuale della responsabilità nosocomiale e professionale al superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato.

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mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.

Tale impostazione scardina, quindi, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato poiché l’inadempimento rilevante nell’ambito dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa efficiente di danno.

In tale contesto si inserisce la responsabilità dell’odontoiatra135

: anche per quest’ultimo si profila una responsabilità di tipo contrattuale136; inoltre,

ritenendo che la maggior parte degli interventi dell’odontoiatra siano di facile esecuzione si potrebbe ritenere applicabile a quest’ultimo un costante inasprimento della responsabilità professionale (quest’ultima è esclusa solo nei casi in cui si applichi il 2236 c.c.). In questo modo la linea di confine tra l’obbligazione di mezzi e di risultato137 diviene molto sottile poiché la maggior

parte delle obbligazioni dell’odontoiatra saranno obbligazioni di risultato, soprattutto nei casi in cui l’intervento abbia anche ragioni estetiche138.

Sarà pertanto necessario distinguere il caso in cui la sua responsabilità riguardi la mancanza di diligenza nell’eseguire determinate prestazioni oppure il caso in cui la responsabilità del professionista in questione riguardi anche l’aver adoperato, nello svolgimento della prestazione sanitaria, prodotti difettosi. A questo riguardo è interessante analizzare un caso di responsabilità dell’odontoiatra (T. Bologna, n. 4101 del 2009, inedita) il quale aveva impiantato nella paziente una protesi difettosa, più precisamente una vite: “al riguardo, deve anzitutto rilevarsi l’apparente applicabilità al caso di specie della disciplina dettata in tema di contratto d’opera dall’art. 2226 c.c. che, come è noto stabilisce

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FRANZONI, L’illecito, Milano, 2010, 265; FACCI, La responsabilità civile del professionista, Padova, 2006, 501 ss.

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Trib. Monza, 22 Maggio 2006, in Obbl. e contr., 2006, 10, 846.

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Pretura Modena, 16 settembre 1993, Giur. it. 1994, I, 2,1032.

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brevi termini decadenziali e prescrizionali cui sono soggetti i diritti del committente in caso di difformità e vizi occulti dell’opera … Infatti, l’applicazione della disciplina sopra richiamata è, in generale, ammessa anche nel caso di contratto di prestazione d’opera professionale ogniqualvolta il professionista intellettuale sia impegnato nella realizzazione di un opus materiale ovvero alla produzione di un risultato tangibile, rilevabile nel mondo sensibile e con riferimento al quale siano dunque concretamente riscontrabili eventuali vizi e difformità di esecuzione (Cass. Civ. n. 11067/94; Cass. Civ. n. 3264/95).…La richiamata disciplina non può trovare, in concreto, applicazione per effetto del comportamento posto in essere dal professionista convenuto. Quest’ultimo, infatti, … ha espressamente riconosciuto all’attrice la difettosità del manufatto, tanto da prodigarsi ripetutamente in tentativi volti a porre rimedio alle riscontrate disfunzioni. … Una siffatta condotta (riconoscimento del vizio e impegno ad eliminarlo) determina, come è noto, l’insorgenza di una nuova e autonoma obbligazione, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione sopra indicati, e soggetta, invece all’ordinaria prescrizione decennale (v. ad es. Cass. Civ. n. 8026/04; n. 1320/01)”.

Alla luce di tale sentenza la soluzione del caso sembra lineare: a causa della difettosità del prodotto, l’odontoiatra non sarà responsabile per i danni subiti dalla paziente, in quanto, egli ha utilizzato tutte le misure idonee per rimediare al danno. Si sottolinea poi che l’obbligazione che si è venuta a creare nel caso di specie non è una semplice obbligazione di risultato, tipica della prestazione dell’odontoiatra che avrebbe dovuto realizzare un opus materiale, ma un’obbligazione nuova: quella di eliminare i danni prodotti da una protesi difettosa, quindi, un’obbligazione contrattuale come quella descritta dalla Suprema Corte nella sentenza n. 577 del 2008139.

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Ciò è confermato anche in FACCI, op. cit., 511, per cui “la giurisprudenza di legittimità (Cass.

23 Luglio 2002, n. 10741, in Mass. Giust. Civ., 2002, 1320), inoltre, è giunta ad escludere l’applicabilità dell’art. 2226 c.c. alla prestazione del medico-dentista; si ritiene, infatti, che la prestazione di quest’ultimo non dia mai origine ad un opus materiale, in quanto, anche nel caso di installazione di una protesi, assume rilievo l’attività, riservata al medico, di diagnosi della

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3.6. Danno da farmaco e da dispositivo medico a confronto: nuovi