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decisione della sola domanda di separazione giudiziale dei coniugi non può prescindere dalla espressa domanda di parte.

La separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata

con sentenza non definitiva anche quando sia stato richiesto

l’addebito (

210

) » (

211

).

(artt. 8 e 23), al giudizio di divorzio e di riflesso a quello di separazione, scrive : «ogni dubbio sulla legittimità della pronuncia del divorzio con

sentenza non definitiva è così venuto definitivamente meno, ma,[ …] , non si è fatto in tempo a chiudere questo problema che se ne è subito aperto un altro : ci si è chiesto se quel che vale per il divorzio valga, mutatis mutandis, anche per la separzione, e cioè se sia possibile, in presenza della domanda di addebito, dichiarare con sentenza non definitiva (soltanto) la separazione ».

(210) Così si veda T. Milano, 29-09-1994 in Foro it., 1995, I, 3003. È possibile, altresì, consultare tale sentenza anche in Corriere giur., 1995, 244, con nota di GALIZIA DANOVI,Sentenza parziale tra separazione e divorzio; in Famiglia e dir., 1995, 43, con nota di CARBONE,Sentenza non definitiva di divorzio e sentenza non definitiva di separazione ; in Foro pad.,

1994, I, 352; in Giur. It., 1995, I, 2, 653 con osservazioni di DALMOTTO; ivi, 1996, I, 2, 226, con nota di BARBIERA – CONTENTO, Nuovi principi

dell’ordinamento del matrimonio e doverosità della pronuncia immediata sulla separazione e sul divorzio, scissa dalle successive pronunce su domande accessorie in Nuova giur. civ., 1995, I, 736, con nota di RIMINI,

L’autonomia del capo della sentenza relativo alla pronuncia della separazione personale fra i coniugi sulle questioni accessorie; in Dir. famiglia, 1995, 596, con nota di NAPPI, Più sollecita la pronuncia di separazione personale ; in Giur. Civ. comm. , 1996, I, 83, con nota di E.

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domanda di addebito e ammissibilità della sentenza non definitiva di separazione . In senso conforme, si veda, Tribunale di Vercelli 27 maggio

1992, in Foro it. Rep. 1992, voce Separazione di coniugi, nn. 34, 39

(211) La prima sentenza che si è pronunciata favorevolmente sul punto è, invero, Tribunale Vercelli, 27 maggio 1992 in Giur. merito 1992, 1082, per la quale : «Come nel giudizio di divorzio anche in quello di separazione

personale dei coniugi sono ammissibili sentenze non definitive sulla separazione (suscettibili unicamente di appello immediato), ogniqualvolta il processo debba continuare per l'esistenza di questioni controverse su aspetti personali o patrimoniali della separazione stessa. Anche la rimessione della causa al collegio ai sensi dell'art. 4 comma 9 l. 1 dicembre 1970 n. 898, peraltro investe - a norma dell'art. 189 comma ultimo c.p.c. - l'organo giudicante di tutta la causa».

Nelle motivazioni della sentenza in oggetto, invero, si legge che: «…la

presente causa è stata rimessa immediatamente al Collegio in virtù del principio desumibile dall’art. 4 comma 9 legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall’art. 8 legge n. 74 del 1987, il quale – nonostante il tempo trascorso dalla sua entrata in vigore – continua ad essere trascurato da alcuni ed ignorato da altri), da considerarsi applicabile pure ai giudizi di separazione personale dei coniugi ai sensi dell’art. 23 comma 1 legge n. 74 del 1987)». Inoltre, in modo estremamente chiaro, i giudici di Vercelli

sottolineano che « la ratio “acceleratoria”» di cui all’art. 4, comma 9 della legge 898 del 1.12.1970 che consiste «nell’esigenza di frustrare le manovre

dilatorie – se non proprio ricattatorie – di una delle parti» è, indubbiamente, «comune tanto ai processi di “divorzio” quanto ai giudizi di separazione personale, essendo la formazione del giudicato sulla sentenza di separazione condizione necessaria per l’instaurazione del successivo procedimento diretto alla pronuncia dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio ». La sentenza non definitiva in questione deve, dunque,

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sussistono contestazioni tra i coniugi in ordine ai rapporti (patrimoniali o non) reciproci relativi ai figli».

Nella sentenza del Tribunale di Vercelli, in definitiva, si precisa, altresì, che « il fatto che i giudizi di separazione personale possano avere ad oggetto

anche questioni circa l’addebitabilità della separazione medesima, infine, non è idoneo a rendere la disposizione in parola incompatibile con codesti giudizi, posto che simili questioni possono solo determinare il compimento di attività istruttorie del tutto analoghe a quelle derivanti dalle contestazioni in ordine alla determinazione dell’assegno (in presenza delle quali l’art. 4 comma 9, prevede espressamente la possibilità di emettere la sentenza non definitiva) ».

Si veda, in senso conforme, anche: T. Milano, 29-09-1994 in Foro it. , 1995, I, 3003 ; T. Como, 13-06-1994 in Giust. civ., 1995, I, 1104 (con nota adesiva di CAPUTO, Frazionamento della decisione nei giudizi di separazione), per la quale «In applicazione del disposto di cui al 2º comma dell’art. 277 c.p.c., il giudice chiamato a decidere su di una domanda di separazione personale con addebito può pronunciare sentenza (definitiva) in ordine all’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di separazione, rimettendo la causa in istruttoria per la risoluzione delle questioni relative alla richiesta di addebito» ; App. Milano 13 maggio 1994,

in Nuova giur. Civ. comm. 1995, I, 736 con nota di RIMINI,L’autonomia del capo della sentenza relativo alla pronuncia della separazione personale fra i coniugi rispetto alla pronuncia sulle questioni accessorie.

In senso conforme, si veda poi : T. Milano, 16-11-1995 in Foro it. Rep. 1996, voce Separazione di coniugi, n. 58 ed in Dir. famiglia, 1996, 1111, per la quale «L’applicabilità al giudizio di separazione personale dei coniugi

della disciplina processuale del divorzio, prevista dall’art. 23, 1º comma, l. n. 74/1987, determina la possibilità, anche ai sensi dell’art. 277 c.p.c., di pronunciare sentenza di separazione non definitiva e soggetta ad appello immediato, qualora il processo debba continuare per risolvere, a prescindere dallo status di separato già acquisito da ciascuno dei coniugi, questioni

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residue in ordine ai rapporti personali e patrimoniali relative ai coniugi stessi ed ai loro figli, non escluso l’accertamento dell’addebitabilità; la domanda di separazione personale proposta dai coniugi è, invero, pienamente autonoma, sul piano ontologico ed effettuale, una volta accertata l’improseguibilità della convivenza, rispetto alla domanda diretta a provocare la dichiarazione di addebito ed a regolare ogni altra pendenza collegata alla separazione, per cui il giudice del merito, su istanza di una o di entrambe le parti che v’abbiano interesse, può pronunciare, senza che occorrano ulteriori accertamenti istruttori, la separazione personale, riservandosi di decidere in prosieguo su ogni altra richiesta avanzata dalle parti, fermo restando che per la pronuncia del divorzio è sufficiente l’acquisizione dello stato di coniuge separato»; nonché Trib. Roma 15-10-

1995, Gius 1995, 3744 ; Trib. Reggio Emilia 10-07-1995 in Giust. Civ. , 1996, I, 527, con nota di CIPRIANI, Sulla pronuncia di separazione con sentenza non definitiva, nonché in Nuova giur. civ. comm. 1996, I, 504, con

nota di DALMOTTO,La sentenza parziale di separazione come espediente per

ottenere il divorzio in tempo ragionevole.

Ancora, in senso conforme alle precedenti, sempre con riferimento alle sentenze di merito, si vedano : T. Trani, 06-08-1996 in Giur. it., 1997, I, 2, 284, con nota adesiva di GRAZIOSI,Nuovi consensi alla pronuncia immediata della sentenza di separazione tra i coniugi ;A. Bologna, 16-01-1997 in Foro

it., 1999, I, 2308, con nota di CIPRIANI ; T. Bologna, 14.09.1998, in Foro it., 1999, I, 2308 ; T. Benevento, 02-02-1999 in Riv. giur. Molise e Sannio, 1999, fasc. 1, 9 ; T. Oristano, 15-10-1998. Riv. giur. sarda, 2000, 413, con nota di Cotza ; T. Trani, 16-02-2000 in Foro it., 2000, I, 982 ; T. Trani, 08-11-1999 in Foro it., 2000, I, 445 ; T. Vercelli, 11-08-2000 in Giur. merito, 2001, 17, con nota di ASPRELLA,Separati… aspettando l’addebito ; T. Ascoli Piceno,

24-03-2003 in Dir. e lav. Marche, 2003, 304, con nota di PENSINI ed in Giur.

it., 2003, 2068 nonchè in Dir. e giustizia, 2003, fasc. 22, 82, con nota di

MINNITI ; T. Perugia, 14-09-2005 in Rass. giur. umbra, 2005, 507, con nota di NICOTRA.

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Volendo individuare i notevoli vantaggi di tale soluzione,