Le sentenze nn. 20 e 63 del 2019456 hanno segnato l’avvio di un graduale ravvicinamento del Giudice delle leggi verso i principi espressi dalla Corte di giustizia
449 Corte di cassazione, sentenza n. 12108/2018, cit., p.ti 12-14.
450 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 3 novembre 2011 che stabilisce i requisiti
tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 311 del 25.11.2011, pagg. 1–193.
451 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303 del 2.12.2000, pp. 16–22, nel caso in cui il Regolamento (UE) n. 1178/2011 non fosse ritenuto applicabile al caso sub iudice.
452 CGUE, Causa C-190/16, Werner Fries c. Lufthansa CityLine GmbH, sentenza del 5 luglio 2017,
ECLI:EU:C:2017:513, con nota di D.BERLIN, 65 ans, âge limite pour les métiers complexes impliquant de nombreuses personnes?, in La Semaine Juridique - édition générale, 2017, nº 29, pp. 1416 e ss.
453 Ibidem, p.ti 38 e 69. 454 CGUE, Kücükdeveci, cit.
455 Corte di cassazione, ordinanza n. 13678/2018, cit., p.to 16. 456 Corte costituzionale, sentenze nn 20 e 63/2019, cit.
in materia di rinvio pregiudiziale.457 Senza indugiare eccessivamente nella ricostruzione delle due decisioni, sia sufficiente in questa sede sottolineare che, mentre la prima riguardava una pretesa violazione della normativa europea sulla privacy derivante dall’obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare online la documentazione attestante i compensi ricevuti dai dirigenti pubblici, la seconda verteva sulla pretesa illegittimità costituzionale dell’esclusione di retroattività «in mitior» del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dall’art. 187-bis del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, contemplato dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 72 del 2015 attuativo della direttiva dell’Unione europea 2016/36.
Tralasciando dunque le questioni di merito trattate nelle sentenze nn. 20 e 63 del 2019, esaminiamo le affermazioni con le quali la Corte costituzionale è tornata sulla nota decisione n. 269 del 2017. Detta pronuncia - ha evidenziato la sentenza n. 20 del 2019 - ha stabilito alcuni criteri volti ad orientare le scelte del giudice che sia chiamato ad applicare una norma nazionale di dubbia legittimità costituzionale e compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dopo aver ribadito che l’adozione di tali criteri deriva dall’opportunità di un «intervento con effetti erga
omnes», il Giudice delle leggi ha affermato che tale intervento si rende necessario anche
nei casi in cui «i principi previsti [da una direttiva] si present[i]no [...] in singolare connessione con le pertinenti disposizioni della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]: non solo nel senso che essi ne forniscono specificazione o attuazione, ma anche nel senso, addirittura inverso, che essi hanno costituito “modello” per quelle norme, e perciò partecipano all’evidenza della loro stessa natura [...]».458
Anche il diritto derivato dell’Unione può dunque determinare la priorità della questione di legittimità costituzionale, ingenerando l’ampliamento dei casi in cui le ipotetiche violazioni di norme sovranazionali a contenuto coincidente con quello dei principi costituzionali possano essere attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità. È indubbio, pertanto, che la sentenza n. 20 del 2019 non si sia limitata
457 Cfr. su entrambe le decisioni G.V
ITALE,I recenti approdi della Consulta sui rapporti tra Carte e
Corti. Brevi considerazioni sulle sentenze nn. 20 e 63 del 2019 della Corte costituzionale, in federalismi.it, fasc. 10/2019, 22 maggio 2019. Sulla prima cfr., inoltre, i commenti di A.RUGGERI,La
Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una pronunzia in chiaroscuro (a prima lettura di Corte Cost. Sent. n. 20 del 2019), in Consulta online, 25 febbraio 2019, pp. 113 ss.; O.POLLICINO,F.RESTA, Trasparenza amministrativa e riservatezza, verso nuovi equilibri: la sentenza della Corte costituzionale, in Agenda Digitale, 24 febbraio 2019; G.BRONZINI, La sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale italiana verso un riavvicinamento all’orientamento della Corte di giustizia?, in Questione giustizia, 4 marzo 2019.
a confermare il processo di (ri)accentramento avviato con la sentenza n. 269 del 2017, ma abbia voluto estenderlo oltre il caso in cui sia lamentata la violazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale novità, che un’avvertita dottrina non ha esitato a ritenere di gravità «incalcolabile»459 per l’avanzamento del processo di integrazione europea, è tuttavia temperata dalla scomparsa, tanto nella decisione n. 20 del 2019 quanto nella n. 63 dello stesso anno (rispetto alla precedente n. 269 del 2017), dell’inciso «altri profili» relativamente alla possibilità per i giudici a quibus di proporre rinvii pregiudiziali ex art. 267 TFUE.
Tale precisazione consente ragionevolmente di ritenere che i giudici comuni, una volta chiarita la prioritaria questione di legittimità costituzionale, siano liberi di rivolgere questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia non soltanto per profili diversi da quelli fatti valere nel giudizio di costituzionalità dinanzi alla Consulta, ma anche sulle stesse questioni laddove residuino dubbi sulla validità e l’interpretazione del diritto dell’Unione. Tale conclusione può essere ricavata tanto dalla sentenza n. 20 del 2019, nella parte in cui fa salva la possibilità «[...] che i giudici comuni [...] sottopo[ngano] alla Corte di giustizia dell’Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria»,460 quanto dalla decisione n. 63 del 2019 nella misura in cui è fatto salvo espressamente «il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e - ricorrendone i presupposti - di non applicare, nella fattispecie sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale [...]».461
Il quadro giurisprudenziale complessivamente emergente dalle decisioni n. 20 e 63 del 2019 pare dunque condurre l’obiter dictum contenuto nella sentenza n. 269 del 2017 nel quadro dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di rinvio pregiudiziale, primi fra tutti quelli compendiati nella recente pronuncia Global
Starnet.462 In tale occasione, infatti, la Corte di giustizia ha precisato che «un giudice nazionale investito di una controversia concernente il diritto dell’Unione, il quale ritenga che una norma nazionale sia non soltanto contraria a tale diritto, ma anche inficiata da vizi di costituzionalità, non è privato della facoltà o dispensato dall’obbligo, previsti dall’articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte questioni relative
459 Così, A.R
UGGERI,La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario, cit., p. 113.
460 Corte costituzionale, sentenza n. 20/2019, cit., p.to 2.3 del considerato in diritto. 461 Corte costituzionale, sentenza n. 63/2019, cit., p.to 4.3 del considerato in diritto. 462 CGUE, Global Starnet, cit.
all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione per il fatto che la constatazione dell’incostituzionalità di una norma di diritto nazionale è subordinata ad un ricorso obbligatorio dinanzi ad una corte costituzionale».463 Nell’ottica della Corte di giustizia è quindi requisito imprescindibile che il giudice comune mantenga il potere di sottoporre quesiti pregiudiziali anche nel caso in cui la Corte costituzionale nazionale si sia pronunciata nel senso della legittimità di norme nazionali in funzione di parametri costituzionali di contenuto pressoché analogo a quello del diritto dell’Unione europea.