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Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39

2.3 D ECRETI LEGISLATIVI DERIVANTI DALLA L EGGE

2.3.3 Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39

La terza delega, che la legge 190/2012 attribuisce al Governo per mezzo dei commi 49 e 50 dell’art.1, ha per oggetto la modifica della disciplina vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA. e presso gli enti privati in controllo pubblico.

L’obiettivo del decreto 39/2013 è evitare che incarichi per i quali è richiesta obiettività vengano ricoperti da soggetti che, per la propria provenienza o il proprio comportamento, non siano in grado di garantire l’imparzialità richiesta.

Le disposizioni contenute nel decreto in oggetto si applicano agli incarichi conferiti:

 nelle Pubbliche Amministrazioni, ossia in tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese le scuole di ogni ordine e grado, le aziende di Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e i loro consorzi, le università, le camere di commercio, gli Enti pubblici non economici nazionali e locali, le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, l’Aran, le agenzie fiscali;

 negli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia le società e altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore della P.A. o gestione di servizi pubblici, nei confronti dei quali la P.A. esercita una funzione di controllo o di nomina dei vertici;

 Enti pubblici, ossia enti di diritto pubblico istituiti, vigilati, finanziati dalla P.A. conferente l’incarico e i cui amministratori siano dalla stessa P.A. nominati.

Il decreto individua un nuovo regime per le due situazioni ostative all’assunzione dei suddetti incarichi, ossia per l’inconferibilità e l’incompatibilità.

L’inconferibilità, secondo le disposizioni del Capo II, III e IV del decreto in questione, consegue a:

condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati12 dei pubblici ufficiali contro la P.A.; ciò rende inconferibili gli incarichi amministrativi di

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I reati dei pubblici ufficiali nei confronti della P.A. sono indicati nel Capo I , Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale. Essi comprendono i reati di:

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vertice nelle Amministrazioni statali, regionali e locali (quali Segretario Generale, Capo Dipartimento, Direttore Generale), gli incarichi di amministratore di Ente pubblico (quali Presidente, Amministratore Delegato, Organo di indirizzo dell’attività dell’Ente), gli incarichi dirigenziali interni ed esterni nelle PP.AA., gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, gli incarichi di Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo nelle aziende del Servizio Sanitario Nazionale; gli incarichi in uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni e servizi, alla concessione di sovvenzioni e all’esercizio della vigilanza;

svolgimento, nei due anni precedenti, di incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione o dall’Ente pubblico conferente il nuovo incarico dirigenziale;

assunzione di cariche nell’organo politico di livello nazionale; ciò rende inconferibile qualsiasi incarico diverso dal mandato parlamentare, in particolare cariche e funzioni in enti di diritto pubblico, cariche con compiti di gestione in società aventi fini di lucro o di rilievo imprenditoriale, impieghi a qualsiasi titolo a livello pubblico e privato;

partecipazione, in qualità di componente, a giunte o consigli regionali o locali nei due anni precedenti; ciò rende inconferibile gli incarichi amministrativi di vertice, quelli dirigenziali, quelli di amministratore di Ente pubblico e di ente di diritto privato in controllo della stessa Regione o Ente locale in cui si è svolto il mandato politico.

 malversazione a danno di privati;

 malversazione a danno dello Stato;

 indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;

 concussione;

 corruzione per l’esercizio della funzione;

 corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio;

 corruzione in atti giudiziari;

 induzione indebita a dare o promettere utilità;

 corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;

 istigazione alla corruzione;

 abuso d’ufficio;

 interesse privato in atti d’ufficio;

 utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio;

 rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio;

 rifiuto di atti d’ufficio;

 interruzione di un servizio pubblico;

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L’inconferibilità in seguito a condanna per delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. ha durata permanente qualora al soggetto sia stata inflitta anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare.

L’incompatibilità, diversamente dall’inconferibilità, comporta una scelta che il soggetto titolare deve svolgere entro un termine, stabilito dal decreto, di 15 giorni.

L’opzione ha per oggetto due incarichi in conflitto fra loro che quindi non possono far capo alla stessa persona, la quale deve perciò procedere alla scelta tra la permanenza nell’incarico o l’assunzione di quello nuovo.

Il decreto legislativo 39/2013 individua sostanzialmente tre situazioni di incompatibilità che riguardano:

 lo svolgimento di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali nella P.A. e l’assunzione di funzioni (retribuite o no) presso enti di diritto privato regolati, controllati o finanziati dalla stessa Amministrazione conferente;

 l’assunzione di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali nella P.A. e lo svolgimento in proprio di un’attività professionale retribuita dalla stessa P.A. conferente l’incarico;

 lo svolgimento di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali e l’assunzione, nel corso della funzione, di incarichi negli organi di indirizzo politico.

La dichiarazione di insussistenza delle suddette situazioni ostative deve essere oggetto di pubblicazione sul sito dell’Amministrazione. L’interessato deve dichiarare l’insussistenza di cause di inconferibilità al momento del conferimento dell’incarico e annualmente deve presentare la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.

I conferimenti di incarichi effettuati in violazione delle disposizioni del decreto in oggetto e i relativi contratti sono nulli.

Inoltre il conferimento di un incarico dichiarato nullo comporta la responsabilità economica, relativa alle conseguenze dell’atto adottato, a carico dei componenti dell’organo conferente. Quest’ultimo poi, per i tre mesi successivi, non potrà neppure conferire gli incarichi che normalmente sono di sua competenza.

Il decreto 39/2013 affida la vigilanza sul rispetto di queste disposizioni al Responsabile del Piano Anticorruzione presente in ciascuna Amministrazione Pubblica.

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Egli infatti ha il compito di segnalare le violazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Corte dei Conti.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, anche per mezzo di poteri ispettivi, può poi sospendere le procedure di conferimento dell’incarico con un proprio provvedimento agendo d’ufficio o in seguito a segnalazione.

Inoltre, su richiesta delle Amministrazioni, l’Autorità esprime pareri riguardanti l’interpretazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità.

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