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Modifiche alla normativa già esistente

2.3 D ECRETI LEGISLATIVI DERIVANTI DALLA L EGGE

2.3.4 Modifiche alla normativa già esistente

La Legge Anticorruzione ha apportato rilevanti modifiche anche a gran parte della disciplina già vigente per la Pubblica Amministrazione al fine di potenziare il contrasto al fenomeno della corruzione.

Le modifiche hanno riguardato ambiti della normativa relativa alle PP.AA. cha vanno dalla disciplina del pubblico impiego a quella dei contratti pubblici, dai controlli antimafia alla normativa riguardante il procedimento amministrativo fino a comprendere anche le modifiche al Codice Penale.

Di seguito si procede a una breve rassegna delle suddette variazioni di normativa.

Modifiche apportate al Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali:

 tra le cause ostative alla candidatura alle elezioni provinciali e comunali e alle cariche presso gli organi rappresentativi degli Enti Locali viene introdotta la condanna definitiva per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (fattispecie di reato nuova introdotta dalla legge 190/2012);

 coinvolgimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nelle procedure di revoca del Segretario provinciale e comunale.

Modifiche apportate alla Legge sul Procedimento Amministrativo:

 introduzione dell’art.6 bis relativo al conflitto d’interessi, che pone in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti all’adozione di pareri e del provvedimento finale un duplice obbligo di astensione e di segnalazione qualora si trovino in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto d’interessi;

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 precisazione che il rispetto degli obblighi di trasparenza, partecipazione e accesso è a carico non solo delle Pubbliche Amministrazioni ma è esteso anche ai privati che svolgono funzioni pubbliche;

Modifiche apportate al Testo Unico sul Pubblico Impiego:

 obbligo di comunicazione per tutte le Amministrazioni Pubbliche e per le aziende e società da queste partecipate dell’elenco delle posizioni dirigenziali attribuite in via discrezionale dall’organo di indirizzo politico; tale comunicazione deve essere effettuata all’ANAC a opera degli Organismi Indipendenti di Valutazione;

 introduzione del comma 3 bis all’art.53 del Testo Unico in oggetto con il quale viene posto il divieto alle PP.AA. di conferire ai propri dipendenti incarichi non rientranti nei loro doveri d’ufficio e non previsti o autorizzati dalla legge;

 ridefinizione dei Codici di comportamento dei dipendenti delle PP.AA., in particolare revisione dei contenuti (prevedendo un’apposita sezione riguardante i doveri dei dirigenti, fissando a 150 euro la soglia orientativa dei regali di modico valore accettabili dai dipendenti pubblici e stabilendo l’obbligo di rispettare le disposizioni del P.T.P.C. e di prestare collaborazione al responsabile), delle finalità (introducendo tra queste anche la prevenzione dei fenomeni corruttivi) e delle modalità di approvazione (stabilendo che adesso la deliberazione debba avvenire a opera del Consiglio dei Ministri e non più del Dipartimento della Funzione Pubblica);

 introduzione dell’art.35 bis che sancisce il divieto per coloro che abbiano riportato condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per reati contro la P.A. di prendere parte a commissioni per la selezione di dipendenti pubblici, di far parte di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, di acquisizioni di beni, di erogazione di sovvenzioni, di scelta dei contraenti;

 introduzione dell’art.54 bis avente la finalità di tutelare il dipendente che segnala illeciti, tutelandone l’anonimato anche attraverso la gestione delle segnalazioni per mezzo del sistema informatico, stabilendo inoltre che il segnalante non possa essere né licenziato né discriminato per motivi legati alla sua denuncia e sottraendo al diritto di accesso la denuncia stessa.

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 inserimento della sentenza definitiva di condanna dell’appaltatore per reati di associazione a delinquere, associazione di stampo mafioso, corruzione e altri gravi reati tra le cause di risoluzione del contratto.

Modifiche al Codice Penale e al Codice Civile:

sdoppiamento del reato di concussione nei due delitti di concussione per costrizione e induzione indebita a dare o promettere utilità presenti ora rispettivamente agli artt. 317 e 319 quater c.p. e aventi disciplina parzialmente diversa; entrambe queste fattispecie delittuose hanno come presupposto l’abuso della funzione da parte del pubblico ufficiale, e in alcuni casi anche dell’incaricato di pubblico servizio, che si esplica in un abuso della qualità o dei poteri legati alla funzione, con la differenza però che nel caso di concussione per costrizione il soggetto privato non può essere punito in quanto costretto dal soggetto pubblico a dare o promettere utilità per timore di subire un pregiudizio, mentre tale stato di soggezione non si rinviene nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità in cui è punito con la reclusione anche il privato;

 modifica dell’art. 318 del Codice Penale in materia di corruzione, in cui adesso al posto della preesistente fattispecie di corruzione per atto conforme ai doveri d’ufficio troviamo la corruzione per l’esercizio della funzione; con questa sostituzione quindi la dazione o la promessa indebita non si legano più a un atto specifico bensì al più generale mercimonio dell’ufficio;

 inserimento nel Codice Penale dell’art. 346 bis con il quale viene introdotta una nuova fattispecie di reato, il traffico di influenze illecite che si realizza ogniqualvolta un soggetto sfrutta le relazioni di amicizia o conoscenza esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere per sé o per altri denaro o altra utilità in cambio della propria mediazione illecita; tale fattispecie è perciò preparativa delle condizioni in cui può svilupparsi il fenomeno corruttivo;

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 modifica dell’art. 2635 del Codice Civile e conseguente introduzione nell’ordinamento del reato di corruzione tra privati commettibile da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e loro sottoposti qualora compiano atti in violazione degli obblighi d’ufficio, della legge (ad esempio compimento di reati societari, violazione degli obblighi informativi da parte degli amministratori quando questi abbiano interessi propri legati a una certa operazione della società, violazione dei doveri di controllo del collegio sindacale..), violazione degli obblighi di fedeltà (precisati in statuti o regolamenti) nei confronti della società alla quale, così facendo, provocano un danno al patrimonio in cambio del ricevimento o della promessa di denaro o altra utilità in loro favore.

Innalzamento delle sanzioni:

 generale innalzamento delle pene minime e massime per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.; in particolare l’innalzamento della pena minima ha come obiettivo la comminazione della pena accessoria meno favorevole per il condannato e quindi una maggiore probabilità di arrivare fino all’inflizione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici (come appunto avviene per i reati di peculato e concussione) tutto ciò al fine di estromettere dalla cosa pubblica chi si è macchiato di così gravi reati contro la P.A. . Come ho già detto nel primo capitolo di questa trattazione, i recenti scandali avvenuti nel corso del 2014 hanno portato il Governo ad intervenire nuovamente in tema di innalzamento della pena e del termine di prescrizione per il reato di corruzione, rispetto a quanto era già stato fatto dalla legge in questione, per mezzo dell’approvazione di norme che verranno inserite nel disegno di legge di riforma della normativa penale sostanziale e processuale.

Potenziamento dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali:

istituzione presso la Prefettura di ogni Provincia di una white list contenente un elenco di fornitori ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa; le imprese inserite in tale elenco devono tempestivamente comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica intervenuta nell’assetto proprietario o negli organi sociali;

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 il comma 53 della legge 190/2012 riporta l’elenco delle attività che risultano maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, fra queste ricordiamo il trasporto e lo smaltimento di rifiuti per conto terzi, gli autotrasporti per conto terzi, la fornitura di ferro lavorato, il trasporto di materiali a discarica per conto terzi.

Azioni di sensibilizzazione

 coinvolgimento dell’utenza e ascolto della cittadinanza, per mezzo degli Uffici delle Relazioni con il Pubblico, con l’obiettivo di far emergere fenomeni corruttivi “silenti” e fatti di cattiva amministrazione.

Quantificazione del danno all’immagine della P.A.:

 viene stabilito essere pari al doppio della somma di denaro o del valore dell’utilità indebitamente percepita dal dipendente nel compimento del reato.

Da tutto ciò è quindi possibile evincere l’ampia portata delle innovazioni introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n.190 e i conseguenti effetti per le Amministrazioni Pubbliche che devono appunto tradurre tutto ciò in azioni concrete capaci di arginare il dilagante fenomeno della corruttela.

L’intervento mediante azioni concrete ed efficaci è particolarmente importante per l’Italia in quanto si colloca tra gli ultimi posti in Europa per quanto concerne il controllo della corruzione mentre il fenomeno risulta essere molto più diffuso rispetto agli altri Paesi dell’OCSE.

Nel prossimo capitolo perciò analizzerò come le Amministrazioni Pubbliche, nello specifico i Comuni italiani, prevedono di realizzare gli interventi previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione e verificherò anche l’adozione di eventuali misure ulteriori e volontarie finalizzate alla prevenzione di azioni corruttive all’interno delle proprie amministrazioni.

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