Capitolo 1 RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1. Normativa dell’Unione Europea
1.2.2. Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n°36
Tale Decreto, recante “Azione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” entra in vigore il giorno 27 marzo 2003 , dopo la pubblicazione in data 12 marzo 2003 è stato pubblicato tale decreto sul Supplemento Ordinario n.40 della Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.59, al fine di rinnovare la disciplina della gestione delle discariche, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello giuridico legato alle responsabilità dei produttori e degli smaltitori di rifiuti. In applicazione del nuovo Decreto Legislativo è stato inoltre già pubblicato sulla G.U. 21 marzo 2003 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” che dunque entra in vigore il giorno 5 aprile. Lo scopo del Decreto consiste nel fornire misure, procedure e linee guida per prevenire o ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi sull’ambiente dovuti alla presenza di discariche di rifiuti, con particolare riferimento all’inquinamento delle acque di superficie, delle acque di falda, del suolo, dell’aria e al rischio sulla salute pubblica. Questi ultimi aspetti sono analizzati nell’Allegato I, nel quale sono presenti i criteri generali per l’ubicazione del sito, protezione delle matrici ambientali, controllo delle
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acque e gestione del percolato, protezione del terreno e delle acque, procedure di controllo e monitoraggio ecc .
Ai sensi dell’articolo 1 comma primo, trasponendo in maniera assolutamente fedele l’omologo articolo 1 comma primo, della Direttiva 99/31/CE per conseguire le finalità di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 22/1997, vengono stabiliti i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo, dell’atmosfera e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti durante il loro intero ciclo di vita. Il comma 2 del medesimo articolo afferma che “si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 372/99 qualora siano soddisfatti i requisiti del presente Decreto” e va a recepire il disposto dell’omologo comma secondo della Direttiva. Il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n.372 recepisce la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento da attività tra le quali è compresa anche quella di discarica sia pure con alcune limitazioni (“discariche che ricevono più di dieci tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti”).
1.2.2.1. Definizioni
L’articolo 2 del nuovo decreto contiene l’elenco delle definizioni, tra le più importanti possiamo citare le seguenti:
“Rifiuti”: le sostanze ed oggetti di cui all’articolo 6, comma1, lett. a) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni, riportati nel paragrafo precedentemente dedicato;
“Rifiuti Urbani”: i rifiuti d cui all’articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni;
“Rifiuti Pericolosi”: i rifiuti di cui all’articolo 7, comma 4 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni;
“Rifiuti Non Pericolosi”: i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati alla lettera nel punto precedente;
“Rifiuti Inerti”: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti
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ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee;
“Discarica”: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area dove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
“Trattamento”: i processi fisici, termici, chimici e biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;
“Rifiuti Biodegradabili”: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali ad esempio rifiuti di alimenti, rifiuti di giardini, rifiuti di carta e di cartone;
“Gas di Discarica”: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
“Percolato”: liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi;
“Gestore”: il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;
“Detentore”: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
“Richiedente”: il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica; “Centro Abitato”: insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. Per un insieme di edifici si intende un raggruppamento
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meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
La maggior parte delle definizioni riportate rappresentano una fedelissima trasposizione della direttiva comunitaria, altre risultano essere invece modificate, anche se in maniera non sostanziale, con lo scopo di renderle meglio adattabili al nostro ordinamento giuridico o di specificarle ulteriormente. Si deve invece sottolineare che mentre nella Direttiva Comunitaria esiste la nozione di “Insediamento Isolato”, nel nuovo Decreto Legislativo compare invece la definizione “Centro Abitato” il che comporta una differenza assai significativa.
1.2.2.2. Campo d’applicazione
Ai sensi dell’articolo 3, il nuovo Decreto si applica a tutte le discariche come definite all’articolo 2, definizione che si preoccupa di includere anche le forme di “autosmaltimento” previste dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche dagli articoli 31 e 32 e su cui si attendeva da anni un decreto ministeriale che le disciplinasse in maniera semplificata, in relazione ai rifiuti non pericolosi. La nuova definizione di discarica comporta già alcune esclusioni e in particolare:
a) gli impianti di messa in riserva o di deposito preliminare (ai sensi della lett. l dell’articolo 6 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche);
b) la messa in riserva di rifiuti (ai sensi della lett. l) dell’articolo 6 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche) che abbia una durata inferiore ai tre anni;
c) il deposito preliminare che abbia durata inferiore a un anno. Ai sensi del comma secondo, il nuovo Decreto non si applica:
a) alle operazioni di spandimento sul suolo dei fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche e i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio e di materie analoghe ai fini fertilizzanti o ammendanti;
b) all’impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o ai fini di costruzione nelle discariche;
c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d’acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi dalle acque superficiali, compresi il letto e il sottosuolo corrispondente;
d) al deposito di terra non inquinata ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 25 ottobre 1999 n. 471, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalle prospezioni
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ed estrazioni, dal trattamento e dallo stoccaggio dei minerali, nonché dall’ esercizio di cave.
Bisogna osservare che le esclusioni contemplate dal secondo comma sono tutte perfettamente conformi a quelle di cui alla direttiva discariche con l’eccezione di quella relativa al deposito di “terra non inquinata” di cui il relatore italiano per meglio comprenderne il significato rimanda al D.M. n.471 del 1999 che in realtà contiene, tra le altre, la definizione di “Sito Inquinato” e di “Sito Potenzialmente Inquinato”. Bisogna però sottolineare come a tali definizioni, il decreto faccia riferimento al solo fine di individuare i casi in cui un determinato sito debba essere sottoposto ad un trattamento di bonifica e non al fine di determinarne il grado di inquinamento caratterizzante una certa quantità di terra che deve essere depositata in un certo sito.
Il Decreto, considerando che il metano insieme al biossido di carbonio risulta tra i più significativi responsabili dell’aumento della temperatura atmosferica e dell’effetto serra e che le principali sorgenti di emissione antropica del metano sono l’agricoltura, i rifiuti e la produzione di energia e infine che tra questi, i processi di trasformazione della parte organica dei rifiuti, partecipano con il 32% del totale del metano prodotto, prevede che il totale (in peso) dei rifiuti biodegradabili in discarica dovrà essere ridotto negli anni. Ogni Ambito Territoriale Ottimale dovrà raggiungere i seguenti obiettivi per i rifuti urbani biodegradabili:
1) inferiori a 173 kg/anno per abitante entro il 2008; 2) inferiori a 115 kg/anno per abitante entro il 2011; 3) inferiori a 81 kg/anno per abitante entro il 2018.
Altro punto chiave del Decreto è rappresentato dall’obbligatorietà del trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica (art 6) al fine di ridurne il volume e la pericolosità. Il pretrattamento è l’insieme dei processi fisici, termici, chimici e biologici, inclusa la cernita, che cambiano le caratteristiche del rifiuto allo scopo di ridurne il volume o la pericolosità e facilitare il suo maneggiamento e smaltimento. Tale disposizione non si applica a:
rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’Art.1, riducendo la quantità dei rifiuti o rischi per la salute umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa
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1.2.2.3. Classificazione delle Discariche
Ai sensi dell’articolo 4 ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie: Discarica per Rifiuti Inerti;
Discarica per Rifiuti Non Pericolosi; Discarica per Rifiuti Pericolosi.
In figura 1.2 è rappresentato un diagramma che mostra la corrispondenza tra la nuova e la vecchia classificazione delle discariche.
Figura 1. 2 – Corrispondenza tra le nuove e le vecchie categorie di discariche
1.2.2.3.1. Articolo 2 “Impianti di Discarica per Rifiuti Inerti”
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti: a) i rifiuti elencati nella tabella 3 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in
quanto sono già considerati conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti
Delibera Interministeriale 27/7/1984
Discariche di I categoria Decreto Legislativo 36/2003
Discariche per rifiuti inerti
Discariche per rifiuti non pericolosi
Discariche di II categoria – tipo A
Discariche di II categoria – tipo B
Discariche di II categoria – tipo C
Discariche di III categoria Discariche per rifiuti pericolosi
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inerti di cui all’ articolo 2, lettera e), della direttiva 1999/31/CE ed ai criteri di ammissibilità;
b) i rifiuti inerti che soddisfano seguenti requisiti:
sottoposti a test di cessione di cui all’allegato 2, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 1 del presente decreto;
non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate in tabella 2
E’ invece vietato il conferimento in discarica di rifiuti inerti che contengono:
a) sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio e preparati pericolosi. Sono ammissibili i rifiuti contenenti le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 del Ministro dell’Ambiente 25 ottobre 1999 n.471, alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale;
b) idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione superiore a quella prevista dalla tabella 1, allegato 1 al Decreto Ministeriale 471/1999 per i siti ad uso commerciale e industriale;
c) PCB come definiti dal D.Lgs. 22 maggio 1999, n.209 in concentrazione superiore a 1mg/kg; fino al 16 luglio 2005 sono ammissibili i rifiuti contenenti PCB alle concentrazioni previste dalla tabella 1, allegato 1 al Decreto Ministeriale n.471/1999 per i siti ad uso commerciale e industriale;
d) diossine e furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 del presente Decreto in concentrazioni superiori a 0,0001 mg/kg;
e) cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al Decreto Ministeriale n.471/1999 per i siti ad uso commerciale e industriale; Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2 possono essere disposte dall’autorità competente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.
Quando si sospetti una contaminazione (in base ad un esame visivo o alla provenienza) anche i rifiuti riportati in tabella 3 devono essere sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche eccetera in quantità tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da giustificare il loro smaltimento in una
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discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti.
1.2.2.3.2. Articolo 3 “Impianti di Discarica per Rifiuti Non Pericolosi” Nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere smaltiti, senza caratterizzazione analitica, i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti urbani di cui all’articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti e sottoposti a trattamento, le porzioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e gli stessi rifiuti non pericolosi di altra origine ma di omologa composizione;
b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della conferenza Stato-Regioni. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono altresì smaltibili i rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore a 25% e che sottoposti a test di cessione di cui all’allegato 2, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono altresì smaltibili i rifiuti pericolosi stabili reattivi che:
a) sottoposti a test di cessione di cui all’allegato 2 presentano un’eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5;
b) hanno una concentrazione di carbonio organico totale non superiore al 5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l’ambiente, con l’esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili;
c) il pH non sia inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;
Tali rifiuti non devono essere depositati in aree distinte dai rifiuti non pericolosi biodegradabili.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che contengono:
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a) PCB come definiti dal D.Lgs. 22 maggio 1999, n.209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
b) diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0,002 mg/kg;
c) sostanze considerate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia d classificazione, etichettatura d’imballaggio di sostanze e preparati pericolosi (ad esclusione dell’amianto) in concentrazione superiore a 1/10 delle rispettive concentrazioni limite riportate all’articolo 2 della decisione della commissione 532/2000/Ce e successive modifiche e integrazioni, con una sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo 0,1%.
Possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti: a) rifiuti contenenti fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro
classificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito di rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all’interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuata in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle dovranno essere realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche per rifiuti inerti. Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da poter consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e al volume dei materiali da ricoprire e da costituire un’adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell’uso dell’area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire il contatto tra i rifiuti e le persone;
b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I valori limite per il carbonio organico totale (TOC) si applicano ai rifiuti collocati in discarica insieme ai rifiuti insieme a materiali a base di gesso;
c) i materiali edili contenenti amianto legato alle matrici cementizie o resinoidi in conformità con l’articolo 6, lettera c), punto iii), della direttiva 1999/31/Ce senza
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rispettare i requisiti indicati all’allegato l. In questo caso le prescrizioni stabilite nell’allegato 1, punti 3.2 e 3.3 della direttiva 1999/31/Ce possono essere ridotte dall’autorità competente.
Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 4 e quelli indicati con l’asterisco nella tabella 5 possono essere disposte dall’autorità competente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.
1.2.2.3.3. Articolo 4 “Impianti di Discarica per Rifiuti Pericolosi”
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smalti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) sottoposti a test di cessione di cui all’allegato 2 presentano un’eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;
b) PCB, come definiti dal D.Lgs. 22 maggio 1999, n.209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;
c) diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori a 0,01 mg/kg;
d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al 25%; e) il TOC non deve essere superiore al 6% con riferimento alle sostanze organiche
chimicamente attive, in grado di interferire con l’ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili.
Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1, lettere b) e c) e quelli indicati con l’asterisco nella tabella 6 possono essere disposte dall’autorità competente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.
1.2.2.3.4. Divieto di ammissione in discarica
Ai sensi dell’articolo 6 non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti: a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2), e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell’allegato 1 al D.Lgs. n.22 del 1997;
c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > 1%;
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d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo – categoria di rischio H9 ai sensi dell’allegato al D.Lgs. n.22 del 1997 e ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 26 giugno 2000 n.219;
f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell’allegato G1 del D.Lgs. n.22 del 1997; g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del
D.Lgs. 25 febbraio 2000 n.174 e per prodotti fitosanitari come definiti dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n.194;
h) materiale specifico a rischi di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.263 del 10 novembre 2000 e i materiali ad alto rischio disciplinati dal D.Lgs. 14 dicembre 1992, n.508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da esse derivati; i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal D.Lgs. 22
maggio 1999, n.209, in quantità superiore a 50 ppm;
j) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine o da furani in quantità superiore a 10 ppm;
k) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC E HCFC o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore allo 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;
l) rifiuti che contengono sostanze chimiche non classificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui i effetti sull’ambiente e sull’uomo non siano noti;
m) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria e i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;
n) rifiuti con PCI (Potere Calorifico Inferiore) > 13000 kJ/kg a partire dal primo gennaio 2007;
o) Il comma secondo dell’articolo 6 afferma la regola generale secondo cui è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità