• Non ci sono risultati.

del responsabile tecnico

Nel documento Ottobre - Dicembre 2017 (pagine 60-63)

Con la revisione del D.Lgs 252 cambia la gerarchia delle priorità, viene promosso il riutilizzo di beni, sottoprodotti e materie seconde, viene ridefinito il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

di Elisabetta Perrotta*

slatore dal momento che rappresenta uno degli elementi che concorrono a formare il requisito di idoneità tecnica richiesto alle imprese che si iscrivono all’Albo nazionale gestori ambientali. Compito del RT è infatti quello di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa, nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa. Per la responsabilità data è necessario che il soggetto abbia un’adeguata qualificazione professionale determinata da:

• idonei titoli di studio;

• esperienza maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;

• idoneità attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, verifiche di ag-giornamento.

Dunque, ai sensi del DM 120/2014, l’idonei-tà del RT non si consegue più mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazio-ne regolamentati da delibere del Comitato nazionale dell’Albo e svolti da enti accredi-tati presso le regioni, ma mediante il supe-ramento di verifiche iniziali e quinquennali. In questi ultimi mesi il Comitato dell’Albo ha proceduto ad attuare la regolamentazione dei suddetti requisiti, in relazione alle categorie e classi d’iscrizione, secondo criteri atti a ga-rantire maggiori certezze nella preparazione dei RT definendo, al riguardo, materie, con-tenuti, criteri e modalità di svolgimento del-le verifiche per l’RT: edel-lementi precisati neldel-le due delibere attuative la n. 6 e la n. 7 del 30 maggio 2017, che hanno posto le basi per l’avvio della nuova disciplina, la cui entrata in vigore è stata fissata al 16 ottobre 2017. Le più importanti novità della nuova disci-plina, rispetto alla precedente regolamenta-zione, riguardano:

• il superamento della verifica che viene

richiesto per tutti i soggetti che svolgono o intendono svolgere le funzioni di RT (è dispensato dalle verifiche il legale rappre-sentante dell’impresa che ricopre conte-stualmente anche l’incarico di RT e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione da almeno 20 anni; sono con-sentite interruzioni intermedie, non interve-nute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo). Il periodo transitorio dettato dall’art. 13, comma 4 del D.M. 120/14 stabilisce altresì che l’RT delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, comunque obbligato all’aggior-namento quinquennale, può:

-continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della de-liberazione stessa;

-svolgere l’attività di RT anche per altre imprese, purché iscritte o che si iscrivo-no nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori;

-sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021;

• il superamento della previsione della di-mostrazione dell’esperienza maturata per i RT delle imprese che si iscrivono nelle classi più basse delle varie categorie (cd. classi di accesso);

57

igiene urbana igiene urbana

ottobre-dicembre 2017

NOVITÀ ALBO GESTORI AMBIENTALI GESTIONE

ne che aveva generato difficoltà interpretati-ve e applicatiinterpretati-ve nella precedente disciplina. Le verifiche, che sono una delle principali novità introdotte dalla nuova regolamenta-zione ed i cui quiz a risposta multipla sono stati pubblicati (con le relative risposte) sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, vertono su una serie di materie tutte fina-lizzate ad assicurare una preparazione del RT per una qualificazione adeguata al ruolo da svolgere. Per esse è previsto:

• un modulo generale obbligatorio per tutte • la conferma degli stessi specifici titoli di

studio universitari previsti per l’iscrizione nelle categorie 9 “bonifica dei siti” e 10

“bonifica dei beni contenenti amianto”

(laurea o laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento, in ingegneria o architettura o chimica o geo-logia o biogeo-logia o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordi-namento professionale);

• la conferma, sempre per la categoria 9, della disposizione in base alla quale gli anni di esperienza maturata devono essere comprovati con la presentazione di idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per un importo com-plessivo pari ad almeno il 40% del limite in-feriore della classe richiesta per l’iscrizione; • la previsione di una riduzione degli anni di esperienza richiesti in presenza del possesso di titoli di studio universitari, ove previsti; • la previsione, per l’iscrizione nella cate-goria 8, in base alla quale il requisito del titolo universitario non è più limitato alla “laurea di indirizzo scientifico”, formulazio-• la previsione, in ordine alle categorie relative

al trasporto dei rifiuti (cat. 1, 4 e 5), di un’unica tabella dei requisiti, a differenza di quanto di-sposto dall’abrogata Delibera n. 3 del 16 luglio 1999 che prevedeva differenti requisiti per cia-scuna delle categorie del trasporto interessate;

58

igiene urbana igiene urbana

ottobre-dicembre 2017

stesso modulo, solo dopo che siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo. Come previsto dalla De-libera n. 7 del 30 maggio le prime verifiche iniziali si svolgeranno nel periodo che va dal 19 dicembre 2017 al 14 febbraio 2018 presso sette Sezioni regionali individuate per aree geografiche e sulla base della concentrazio-ne delle imprese iscritte. Per un approfondi-mento su quanto sopra e sulle implicazioni applicative, in questa fase di “rodaggio” della nuova disciplina introdotta per la figura del RT, al fine di stimolare un confronto critico con le imprese che possa mettere in luce le integrazioni e gli eventuali chiarimenti da apportare prima che la stessa diventi pie-namente vigente (16 ottobre 2017) e si dia il via alle verifiche di idoneità professionale (dicembre prossimo), FISE Assoambiente lo scorso settembre ha tenuto un seminario di approfondimento che è stato arricchi-to anche con una simulazione applicativa sui contenuti dei test, aspetto di particolare interesse dei partecipanti RT di aziende del settore. L’incontro promosso ha consentito di raccogliere e individuare alcune prime considerazioni e criticità già portate all’at-tenzione del Comitato Nazionale affinché esse vengano considerate nella stesura di una circolare esplicativa, in predisposizio-ne, che completi e chiarisca eventuali dubbi interpretativi. Rimane fondamentale che la materia sia affrontata senza strumentaliz-zazione o per obiettivi e finalità diverse da quelle di riferimento dell’Albo, in tal senso una sempre più stretta interazione delle im-prese con le rapim-presentanze coinvolte potrà meglio, nel futuro, tarare quanto sopra con equilibrio tra esigenze ambientali e condi-zioni di mercato. In tal senso le iniziative sul territorio promosse dall’Albo e dalle relative Sezioni regionali di informazione e forma-zione sulle nuove disposizioni, unitamente a quelle attivate dalle rappresentanze associa-tive, tra le quali quella di FISE Assoambiente e UNIRE, potranno meglio rappresentare e fornire risposte immediate o da considerare nel continuo lavoro dell’Albo di aggiorna-mento/adeguamento della materia.

*Direttore FISE Assoambiente

iniziale ha validità pari a cinque anni a de-correre dalla data del suo superamento e la verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno pre-cedente la scadenza del quinquennio di vali-dità. Nel caso di mancato superamento della • trasporto dei rifiuti (categorie 1, 4 e 5),

• commercio e l’intermediazione (cate-goria 8),

• bonifica dei siti (categoria 9),

• bonifica di beni contenenti amianto (ca-tegoria 10).

I&S Informatica e Servizi Srl | commerciale@ies.it | www.ies.it

PROGETTAZIONE

RACCOLTA e

MONITORAGGIO

Nel documento Ottobre - Dicembre 2017 (pagine 60-63)