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6. ADEMPIMENTI GIURIDICI DEL MEDICO IN TEMA D

6.2 Denuncia delle cause di morte

È una denuncia con finalità sanitarie, epidemiologiche e

statistiche, così come previsto all’art. 1 del D.P.R. n. 285 del 10

settembre 1990, “Regolamento di polizia mortuaria”, che deve essere

effettuata entro le ventiquattro ore dalla constatazione del decesso.

Fig. 6.2 - (Pag 134) Scheda di denuncia di morte modello D4.

L’obbligo di tale adempimento è sancito dall’art. 103 sub a)

del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto

27 luglio 1934, n. 126, nonché dell’art. 1 del Regolamento di

polizia mortuaria, “[…] i medici […] debbono per ogni caso di

morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa”.

L’assistenza medica è da intendersi, come precisato dalla

circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 quale

“conoscenza da parte del medico curante del decorso della

malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso”.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia

della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Qualora il medico non sia a conoscenza della presunta causa

di morte, occorrerà richiedere riscontro diagnostico secondo le

previsioni dell’art. 37 del Regolamento di polizia mortuaria.

medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità

giudiziaria o per il riscontro diagnostico 1.

____________________________________________________________________________ 1 Il riscontro diagnostico sui cadaveri regolato dalla legge 13/2/61, n. 83 e dall'art. 37

del Regolamento di Polizia Mortuaria è un’operazione anatomo-patologica che consente di riscontrare al tavolo anatomico la causa della morte per le seguenti finalità:

verifica anatomica della diagnosi clinica; chiarimento dei quesiti clinico-scientifici;

accertamento delle cause di morte di deceduti senza assistenza medica, trasportati in ospedale o in obitorio;

accertamento delle cause di morte delle persone decedute a domicilio quando sussiste dubbio sulla causa stessa.

Nell'eseguire i riscontri diagnostici devono essere evitate mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Il riscontro diagnostico è obbligatorio sui cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio. Negli altri casi è disposto d'autorità dai direttori, primari o medici curanti di persone decedute negli ospedali militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati per il controllo della diagnosi o per il chiarimento dei quesiti clinico- scientifici. È disposto dal coordinatore sanitario dell’Azienda U.S.L. (in precedenza dal medico provinciale) sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulla causa della morte.

Secondo quanto stabilito dalla nuova lettera 2-bis in seno all’articolo 37 del d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, i familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia.

Il riscontro diagnostico viene eseguito dall'anatomo-patologo universitario od ospedaliero o da altro sanitario competente, incaricato del servizio, alla presenza del primario o del medico curante ove questi lo ritenga necessario; vi possono essere due risultati conclusivi:

Una copia di essa deve essere inviata, entro trenta giorni, dal

Comune ove è avvenuto il decesso all’Unità Sanitaria Locale nel

cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse

residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da

quella ove è avvenuto il decesso, quest’ultima deve inviare copia

della scheda di morte all’Unità Sanitaria Locale di residenza, ai

sensi del comma 7, art. 1 del DPR n. 285 del 10 settembre 1990.

Ogni Unità Sanitaria Locale deve istituire e tenere

aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio

contenente l’elenco dei deceduti nell’anno e la relativa causa di

morte. Nel caso di Comuni comprendenti più Unità Sanitarie

Locali la regione, ha individuato l’Unità Sanitaria Locale

rilievo di segni certi o sospetti di un delitto perseguibile d’ufficio; il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria (art. 365 c.p.);

individuazione delle cause del decesso; viene redatta un’apposita relazione per il direttore sanitario che tenuto a darne comunicazione al primario ed al sindaco per l’eventuale rettifica della scheda di morte ISTAT; in caso di malattia infettiva diffusiva la comunicazione al sindaco vale come denuncia.

L'autopsia invece è l’attività settoria eseguita per disposizione dell’autorità giudiziaria. Differisce dal riscontro diagnostico perché non ha lo specifico fine di riscontrare l'esattezza della diagnosi clinica, ne è soggetta alle limitazioni vigenti per i riscontri diagnostici che vietano le operazioni settorie non necessarie ad accertare la causa della morte.

competente alla tenuta del registro in questione, così come previsto

dal comma 8 dell’art.1 del DPR n. 285 del 10 settembre 1990.

I dati raccolti dall’ISTAT sono tutelati dal segreto e

sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal

Regolamento CE n.322/97 e dal d.lgs. n. 196/2003.

I dati possono essere utilizzati solo per scopi statistici, in

base a quanto stabilito dall’art. 9 del d.lgs.n.322/89 e dunque non

possono essere diffusi neanche in caso di richiesta di copia dei

modelli da parte dei familiari, che dovranno farne richiesta,

eventualmente alla Azienda USL competente territorialmente.

L’unico caso in cui questa limitazione può venir meno è in

caso di richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria, in conformità

con le previsioni dei Codici di procedura penale e civile (art. 256

c.p.p “Dovere di esibizione e segreti” 2. e art. 670 del c.p.c

“Sequestro giudiziario” 3).

____________________________________________________________________________ 2 “1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

Attualmente esistono due modelli predisposti per la denuncia

delle cause di morte, definiti Istat D4 “scheda di morte oltre il

primo anno di vita” e Istat D4 bis “scheda di morte nel primo anno

di vita”. (Figg. 6.2 e 6.3).

I modelli sono costituiti da una parte A per le notizie relative

al decesso fornite dal medico che compila la denuncia, e da una

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell'articolo 204”.

3 “Il Giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;

2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodiatemporanea”.

parte B, a cura dell’ufficiale di stato civile, per le informazioni di

carattere demografico e sociale relative al deceduto.

Le informazioni che devono essere riportate a cura del

medico, sostanzialmente, sono:

- dati identificativi della persona deceduta: cognome e nome,

sesso, età anagrafica (nei modelli D4 bis è, altresì, necessario

specificare anche l’unità di misura di ore, giorni o mesi con la

quale l’età viene espressa);

- quesito 1 avente ad oggetto informazioni riguardanti il

luogo e la località del decesso: luogo del decesso, territorio

amministrativo in cui è avvenuto il decesso (Comune, Provincia,

Codice ASL);

- quesito 2: riscontro diagnostico (richiesto o non richiesto)

- quesito 3 (mod. D4): eventuale stato di gravidanza negli

ultimi 12 mesi di vita, nel caso in cui il soggetto sia di sesso

femminile ed in età fertile (nessuna gravidanza, morte in

gravidanza, morte entro 42 giorni dall’esito della gravidanza, morte

tra 43 giorni e 1 anno dall’esito della gravidanza, informazione

- quesito 3 (Mod. D4 bis): informazioni rilevanti (peso alla

nascita, età gestazionale, parità ed età della madre in anni

compiuti);

- quesito 4.

Parte I: sequenza delle condizioni morbose, lesioni o

avvelenamenti che ha condotto direttamente a morte.

Il processo morboso principale deve essere descritto su un

massimo di quattro righe, nella prima delle quali dovrà essere

riportata la causa iniziale, ovvero la patologia o condizione o

lesione che ha dato inizio alla sequenza, mentre nelle successive, le

condizioni o complicazioni che descrivono al sequenza che ha

portato a morte (se presenti).

Parte II: altri stati morbosi rilevanti, in cui dovranno essere

indicati gli eventuali altri stati morbosi rilevanti ai fini del decesso,

ma non facenti parte della sequenza principale che ha condotto a

morte. Per ciascuna causa indicata va specificato il tempo

intercorso tra l’insorgenza della causa stessa e la morte,

esprimendolo nei modelli D4 in anni oppure in mesi oppure in

Le seguenti, ulteriori informazioni debbono essere riportati

in caso di morte da traumatismo o avvelenamento (anche con

informazioni riferite):

- quesito 5: circostanza che ha dato origine al

traumatismo/avvelenamento indicato al quesito 4, parte I;

- quesito 6: Modalità del traumatismo/ avvelenamento

(Accidentale, ivi compresi gli incidenti da trasporto, suicidio [nel

solo mod. D4], omicidio);

- quesito 6.1: infortunio sul lavoro (presente solo nei

modelli D4);

- quesito 7: da compilarsi in caso di incidente da

trasporto, dovrà indicarsi il mezzo di trasporto della vittima al

momento dell’incidente, il ruolo della vittima (pedone, guidatore

[nel solo mod. D4], passeggero, persona intenta nel salire o nello

scendere dal veicolo (nel solo mod. D4)U, tipo di incidente,

oggetto, in caso di scontro e veicolo coinvolto in caso di

investimento);

- quesito 8: data dell’accidente, infortunio, suicidio,

- quesito 9: luogo dove è avvenuto l’accidente,

infortunio, suicidio, omicidio;

- data e firma del medico che ha compilato la denuncia;

- qualifica del medico al momento della certificazione

(MMG o PLS, necroscopo, medico ospedalieri, medico legale, altro

medico);

- Timbro e telefono del medico o della struttura.

6. 3 Accertamento della realtà della morte

Come previsto dall’art. 74 del D.P.R. 3 Novembre 2000 n.

396, “Regolamento per la revisione e la semplificazione

dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma

12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, e dal comma 4 dell’art. 4

del Regolamento di Polizia mortuaria, prima che l’Ufficiale dello

Stato civile possa autorizzare la tumulazione, l’inumazione ovvero

la cremazione di un cadavere deve accertarsi della realtà della

morte “per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato

sanitario”. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un

comma I dell’art. 4 del Regolamento di Polizia mortuaria, il quale

dovrà rilasciare un certificato scritto della visita (c.d. certificato

necroscopico). (Fig. 6.4).

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta

dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato, così come

previsto dal comma II dell’art. 4 del Regolamento di Polizia

mortuaria.

La visita necroscopica deve essere eseguita in un intervallo

di tempo compreso fra le 15 e le 30 ore dal decesso, come da

previsione degli artt. 4 e 5 del R.P.M., salvo nelle seguenti

circostanze:

- decapitazione o maciullamento;

- casi nei quali il medico necroscopo accerti la morte

anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo;

- nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-

diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero

della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o

quando altre ragioni speciali lo richiedano, su autorizzazione del

sindaco a seguito di proposta del coordinatore sanitario dell'unità

La visita necroscopica consiste nella rilevazione dei segni

abiotici consecutivi, ovvero nella esecuzione di un tracciato

elettrocardiografico protratto per un tempo non inferiore a 20

minuti primi, registrato su supporto cartaceo o digitale, nei casi di

arresto cardiaco. Nei casi di soggetti affetti da lesioni encefaliche e

sottoposti a misure rianimatorie, l’obbligo di redigere il certificato

necroscopico spetta al componente medico legale del collegio di

Fig. 6.4 - Certificato di accertamento di morte in uso presso la A.U.S.L. Nord Ovest.

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