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Le deroghe al principio dell’indipendenza della lettera di credito

LA FRODE QUALE ECCEZIONE AL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DELLA LETTERA DI CREDITO

3. Formalismo del credito documentario e responsabilità della banca

3.2. Le deroghe al principio dell’indipendenza della lettera di credito

nell’ordinamento italiano.

Con riferimento alla disciplina di cui all’art. 1530 c.c., la dottrina e la giurisprudenza si sono a lungo interrogate sulla possibilità di opporre ulteriori eccezioni oltre a quelle espressamente previste dalla norma in esame.

237 R. J. LEE, Strict compliance and the fraud exception: balancing the interests of

mercantile traders in the modern law of documentary credits (2008), 5 Macquarie J. Bus. L.

137, p. 166: “it is difficult to see why the courts would allow the applicant to short-circuit

the repudiation process in the case of fraud by the beneficiary but not in the case of fraud by a third party, even though the loss suffered by the applicant is the same and that the causes of action in the common law jurisdictions would also have been the same”. Si veda anche J.

F. DOLAN, Tethering the Fraud Inquiry in Letter of Credit Law, in Banking & Finance Law

Review, 2006, p. 486.

238 J. F. DOLAN, Tethering the Fraud Inquiry in Letter of Credit Law, in Banking &

Finance Law Review, 2006, p. 486: “the party seeking to stop payment … must “establish”

fraud, that is, must make a case of irrefutable fraud. A mere claim of fraud is not sufficient under this rule”. Questa rigida visione non dovrebbe tuttavia sorprendere, poiché il principio seguito dalle Corti inglesi in materia di credito documentario è sempre stato il brocardo ‘pay now argue later’ (D. HOROWITZ, Letters of Credit and Demand Guarantees: Defences to

Payment, Oxford, 2010, p. 27, che richiama espressamente Gerard Mc Meel, “Pay Now, Argue Later, 1999, LMCLQ 5).

Alcuni Autori hanno ammesso la possibilità di opporre l’eccezione di nullità del contratto di compravendita239 o la c.d. nullità della doppia causa, ossia la nullità di quest’ultimo e del contratto di mandato tra ordinante e banca; la mancanza originaria o sopravvenuta di tale mandato240 o i vizi relativi. Parte della dottrina ha altresì riconosciuto l’applicabilità al credito documentario della disposizione di cui all’art. 1528 c.c., ritenendo rilevanti, ai fini della mancata escussione del credito, i vizi relativi allo stato e alla qualità delle merci oggetto del contratto di compravendita sottostante, qualora i vizi risultino “già dimostrati”241.

Quest’ultimo approccio è stato fortemente criticato, in considerazione del fatto che estendere la tutela dell’ordinante comprometterebbe l’affidabilità, nell’ambito del commercio internazionale, dello strumento del credito documentario, nonché la sicurezza stessa dei traffici242.

In altri termini, consentire l’opponibilità al beneficiario delle eccezioni derivanti dal rapporto sottostante, costringerebbe quest’ultimo a dover sopportare i rischi legati all’inesatto adempimento del contratto, in spregio all’autonomia propria del credito documentario243.

Inoltre, le critiche mosse avverso il suddetto orientamento si fondano sulla considerazione che gli artt. 1528 e 1530 c.c. presentano caratteristiche troppo differenti e la loro collocazione nell’ambito del codice civile è troppo ravvicinata per pensare ad un difetto di coordinamento244, “mentre è da

239 GRECO -COTTINO, Della vendita, cit., p. 169.

240 B. CARPINO, La vendita, in Tratt. Rescigno, 11, III, Torino, 1984, p. 335.

241 GRECO,COTTINO, Della vendita, cit., p. 169 ss.; G. ROMANELLI, Problemi attuali

dell’utilizzazione della polizza di carico nella vendita su documenti, cit., p. 830.

Di diverso avviso è invece la dottrina straniera, che, in maniera pressoché unanime, si è espressa a favore della inopponibilità al beneficiario di un credito documentario irrevocabile, delle eccezioni afferenti lo stato e la qualità delle merci vendute. Cfr. F.P. DE

ROOY, Documentary Credits, 1984, p. 99; KURKELA, Letters of credit, 287; J. STOUFFLET,

Le crédit documentaire, Parigi, 1957, p. 298 ss.;SARNA, Letters of Credit: The Law and

Current Practice, 3rd ed., Carswell, Toronto, 1991, p. 101.

242 G. CASSANO (a cura di), I singoli contratti, cit.

243 A. GIAMPIERI, Il credito documentario, cit., p. 134, nota 162.

244 RUBINO, La vendita, cit., p. 337; DE MARTINI, Consegna documentale, p. 361. Cfr. anche CARPINO, La vendita su documenti, cit., p. 337.

supporre una chiara consapevolezza ed una precisa intenzione del legislatore nel dettare una disciplina difforme nelle due ipotesi”245.

La linea interpretativa a favore dell’inopponibilità dei vizi del rapporto sottostante si fonda anche sul dato letterale dell’art. 1530 c.c., che al secondo comma sancisce la cd. “regola d’oro” delle lettere di credito e che sembra escludere l’opponibilità di eccezioni diverse da quelle concernenti la promessa di pagamento della banca tramite la lettera di credito e da quelle relative alla incompletezza o irregolarità dei documenti presentati dal beneficiario246.

Con riferimento alle eccezioni inerenti il rapporto sottostante di compravendita, è stato osservato che il principio di inopponibilità, nel credito documentario irrevocabile o confermato, delle eccezioni relative al rapporto di valuta è posta a tutela del venditore per proteggerlo non solo da eventuali pretestuose eccezioni da parte dell’acquirente o della banca, ma “anche contro una tutta una serie di rischi “atipici” presenti nel commercio internazionale, non ultimo quello di dover sottostare ad una imprevedibile decisione dei giudici del paese dell’ordinante circa la validità o meno del contratto di compravendita”247.

Occorre, altresì, valutare che qualora si dovesse ritenere nulla anche la promessa di pagamento della banca a causa della nullità del contratto tra ordinante e beneficiario, “non si vede perché a soluzione diversa dovrebbe pervenirsi in caso di annullabilità (o, a maggior ragione, di annullamento) di tale rapporto: in entrambi i casi, infatti, verrebbe a mancare la giustificazione causale dell’obbligo della banca, a ritenere che tale giustificazione risieda nei rapporti sottostanti. E ciò è manifestamente assurdo, se si considera che si finirebbe per affermare che situazioni meno gravi (l’annullabilità o l’annullamento) incidenti sul rapporto di

245 C. COSTA, Il credito documentario, cit., p. 31. 246 Ibidem.

compravendita andrebbero a riverberarsi in maniera più grave (generandone la nullità) sulla lettera di credito”248.

Autorevole dottrina, a conferma del rigido orientamento che nega la possibilità di opporre eccezioni ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 1530, 2° comma, c.c., ha evidenziato che “in ogni caso, posto che il credito documentario è uno strumento a schema delegatorio, ma non necessariamente sottoposto alla disciplina della delegazione, non si vede perché esso, essendo normativamente determinato, non possa, per volontà legislativa, ed in ossequio alle specifiche esigenze del commercio internazionale, disporre di un grado di astrattezza addirittura superiore anche allo strumento cambiario”249.

Tale tesi non è invece condivisa da altra parte della dottrina250, che, al contrario, ritiene che in base all’art. 1530, 2° comma, c.c., la banca possa sollevare, oltre alle eccezioni relative alla conformità dei documenti presentati dal beneficiario, anche quelle inerenti la nullità dei rapporti sottostanti, come sembra desumersi dall’art. 1271, comma 2° (cosiddetta nullità della doppia causa), ritenendo altresì l’art. 1530 c.c. una norma peculiare al contratto di vendita251.

Proseguendo nell’analisi dell’art. 1530 c.c., si evidenzia come la norma includa nel novero delle eccezioni opponibili quelle “relative al rapporto di

conferma del credito”, tra le quali vanno ricomprese sicuramente quelle

afferenti la validità del rapporto intercorrente tra la banca emittente ed il beneficiario del credito252.

A tali eccezioni si aggiungano altresì quelle fondate sui termini e sulle condizioni del credito, ovvero sul rispetto dei requisiti a cui è stato

248 C. COSTA, Il credito documentario, cit., pp. 33-34. 249 C. COSTA, Astrattezza, cit., p. 140 ss.

250 M. SESTA, Pagamento a prima richiesta, in Contratto e Impresa, 1985, p. 940. 251 Al riguardo, si veda P.GRECO,G.COTTINO, Della vendita. Art.1470-1547, in

Comm. del cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna – Roma, 1981.

252 M. MOLLE, I contratti, cit., pp. 704 e 713. Cfr. Cass. civ., 29 gennaio 2003, n. 1288; Cass. civ., 28 novembre 1996, n. 10569.

subordinato il pagamento da parte della banca, come ad esempio la mancata presentazione dei documenti nei termini previsti nella lettera di credito o l’assenza delle attestazioni richieste.

La banca può, dunque, rifiutare il pagamento per difformità della pretesa del beneficiario rispetto all’obbligo dalla stessa assunto con la lettera di conferma253. Resta invece dubbia la possibilità della banca di opporre al

beneficiario le cc.dd. ‘‘eccezioni personali’’, cioè quelle relative ai suoi rapporti con quest’ultimo, quale ad esempio, l’eccezione di compensazione. La formulazione dell’art. 1530 c.c. sembra escludere tale eccezione dal novero delle contestazioni opponibili, anche se sul punto è stato osservato come il dato testuale non possa essere considerato determinante, “sia perché è improbabile che il legislatore “storico” abbia avuto di fronte questa specifica ipotesi […], sia perché, e questo è il motivo per il quale sembra corretta la mancata menzione dell’eccezione di compensazione tra le eccezioni opponibili, questa eccezione non ha a che vedere con la disciplina del credito documentario, ma è una eccezione operante in base alle regole generali in materia di obbligazioni”254.

Alla luce delle suddette considerazioni, occorrerà verificare la opponibilità delle eccezioni in esame, in considerazione delle regole in materia di compensazione dettate dalla specifica legge applicabile al rapporto, verificando altresì se tale possibilità sia esclusa “da particolari circostanze di fatto, come l’avvenuto trasferimento del credito a terzi, o di diritto, come il fallimento del beneficiario”255.

Tra le eccezioni opponibili dalla banca al beneficiario, l’art. 1530 c.c. indica, inoltre, quelle relative alla incompletezza o irregolarità dei documenti.

253 G. MIRABELLI, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., 3a ed., Torino, 1991, 200; in tal senso anche C.M. BIANCA, op. ult. cit., p. 479; G.B. PORTALE, Fideiussione e

garantievertrag nella prassi bancaria, in G.B. Portale (a cura di), Le operazioni bancarie,

II, cit., p. 1064; Cass. civ., 17 settembre 1955, n. 2590, in Banca, borsa e tit. cred., 1955, II, p. 427; Cass. civ., 28 gennaio 1983, n. 813; Cass. civ., 10 giugno 1983, n. 3992.

254 C. COSTA, Il credito documentario, cit., p. 44. 255 Ibidem.

Si tratta, nello specifico, di quelle che sono state definite le “eccezioni

reali”256 , ovvero di discrepanze legate alle risultanze dei documenti, che la banca è tenuta a sollevare in esecuzione del mandato delegatorio ricevuto dal compratore. In virtù di tale incarico, dunque, la banca deve controllare la conformità dei documenti, “per accertare […] se tali documenti costituiscano o meno, per quel che appare, una presentazione conforme”257.

Nell’ambito di tale attività trova applicazione il principio per cui nelle operazioni di credito documentario tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi, come espressamente sancito dall’art. 5 delle NUU 600. In altri termini, la banca è tenuta a verificare la conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito, nonché la loro completezza e concordanza258.

Va altresì ribadito, in merito allo standard di conformità della documentazione presentata dal beneficiario, che secondo la giurisprudenza le incompletezze ed irregolarità di documenti presentati in utilizzo di un credito documentario irrevocabile confermato, e quelle relative al c.d. «rapporto di conferma del credito», devono valutarsi secondo il principio di buona fede ex art. 1366 c.c., e sono inopponibili dalle banche qualora si tratti di discrepanze meramente formali259.

256 D. VALENTINO (a cura di), Commentario del codice civile. Dei singoli contratti, p. 554.

257 Art. 14, lett. a) delle NUU 600.

258 D. VALENTINO (a cura di), Commentario del codice civile. Dei singoli contratti, p. 554.

259 Trib. Roma, 9 maggio1981, in Banca, borsa e tit. cred., 1981, II, 295, con nota di BALOSSINI.