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La polizza di carico per contratto di noleggio (charter party bill of lading).

I DOCUMENTI DI TRASPORTO NELL’AMBITO DELLE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO

2. La disciplina dei documenti di trasporto nelle N.U.U.

2.2. Gli altri documenti di trasporto nella disciplina delle NUU.

2.2.3. La polizza di carico per contratto di noleggio (charter party bill of lading).

La polizza di carico per contratto di noleggio (charter party Bill of Lading) è disciplinata dall’art 22 delle NUU 600e dai paragrafi G1-G27 della PBIU n. 745.

Le polizze di carico emesse a fronte di un contratto di noleggio sono state introdotte per la prima volta nell’ambito della disciplina delle NUU dalle

160 C. COSTA, Il credito documentario, cit., p. 85.

161 S. BUSTI, Nuovi documenti del contratto di trasporto di cose, Padova, 1983, p. 52. 162 A. DI MEO, ult. op. cit., p. 198.

Norme ed Usi Uniformi del 1993, che hanno dedicato al documento in esame un’apposita norma (art. 25 della edizione del 1993; mentre ora la diposizione di riferimento è l’art. 22 delle NUU 600), contribuendo dunque ad ampliare la documentazione utilizzabile dai vettori e suscettibile di essere presentata ed accettata dalle banche163.

A ben vedere, un riferimento alle polizze di carico emesse per l’esecuzione di un contratto di noleggio era già contenuto nelle Norme della Camera di Commercio di Parigi del 1983 (art. 26, lett. c, n, i.), nonché nella precedente edizione del 1975.

163 C. COSTA, ult. op. cit., p. 86. Sul tema della opponibilità delle pattuizioni di un

charter-party richiamato nella polizza di carico si vedano: Cass. S.U., 1 marzo 2002, n. 3029 (in Mass. Giur. It., 2002 e in Arch. Civ., 2003, p. 99): “Il richiamo in polizza di carico del charterparty rende opponibili i termini e condizioni di tale contratto al terzo ricevitore che agisce in base alla polizza di carico, purché il rinvio al charterparty sia specifico e consenta di individuare con certezza il contratto”. Cfr. Cass. civ., Sez. V, 7 dicembre 2005, n. 27024, in Fisco, 2005, 7587: “Sia in base al diritto inglese che in base alla legislazione comunitaria il richiamo nella polizza di carico dei termini del charter party mediante espressioni di carattere generale ha l’effetto di incorporare in polizza soltanto le clausole che riguardano direttamente la caricazione, il trasporto e la consegna delle merci, mentre l’incorporazione di clausole arbitrali e così anche di clausole di proroga della giurisdizione, richiede un riferimento esplicito alle stesse”. Con riferimento alla giurisprudenza di merito si vedano: Trib. Ancona, 23 aprile 1988, in Dir. Mar., 1989, 832: “La disciplina delle stallie e controstallie contenuta nel charter party non è opponibile al terzo portatore di polizza di carico che non contiene un richiamo al charter party”. Si veda anche Trib. Livorno, 16 dicembre 1987, in Dir. Mar.,1988, 1201 ss., con nota di F. BERLINGIERI: “Anche nel caso

in cui la polizza non contenga un richiamo al charter party il ricevitore o i suoi aventi causa possono invocarne le pattuizioni allo scopo di individuare il vettore”; Corte App. Napoli, 11 gennaio 2002, in Dir. Mar., 2003, 878 ss., con nota di G.B. CUGURRA, L’individuazione

del vettore in base alla polizza di carico ed al charterparty da questa richiamato; Trib.

Ravenna, 23 novembre 2005, in questa Rivista, 2007, 513. Al riguardo, si veda in dottrina, A. TENCATI, Titoli di credito e di partecipazione, in P. Cendon (a cura di), Il diritto privato

oggi, Milano, 2009, pag. 88-89.

Con particolare riferimento alla clausola arbitrale contenuta in un charter-party, si veda Corte App. Cagliari, 30 novembre 1985, in Riv. Giur. Sarda, 1987, 45: “ll vettore non può invocare nei confronti del giratario della polizza di carico la clausola per arbitrato estero contenuta in un charter party, quando la polizza non contiene uno specifico richiamo a tale clausola, ma soltanto un rinvio generico a tutte le pattuizioni di quel contratto”; si veda anche Trib. Svizzera, 7 febbraio 1984, in questa Rivista, 1985, 159, con nota di M. LOPEZ DE GONZALO, secondo cui “Il richiamo generico, nella polizza di carico, al che

contiene una clausola arbitrale ha l’effetto di incorporare tale clausola nella polizza allorché le parti sono operatori commerciali che conoscono i formulari di usati in quel particolare traffico”. Cfr. Corte App. Torino, 8 maggio 2007, in Dir. trasp., 2008, 2, 565: “È opponibile, fra le parti di un contratto documentato da una polizza di carico, una clausola arbitrale contenuta in un “charterparty”, quando il “charterparty” richiamato nella polizza con la specificazione “including the law and arbitration clause”.

Tuttavia tale riferimento era volto solo ad escludere la possibilità delle banche di accettare, nell’ambito di un’operazione di apertura di credito documentario, le polizze di carico che contenessero un rinvio a contratti di

charter-party.

La mancanza di disciplina del documento in esame all’interno delle NUU

trovava fondamento nello sfavore largamente diffuso verso l’emissione di polizze di carico sulla base di un charter-party, a causa dei non pochi problemi derivanti dalle interferenze tra contratto sottostante e titoli rappresentativi delle merci, specialmente nei rapporti tra vettore e terzo possessore del titolo164.

In altri termini, si riteneva che siffatti documenti contrastassero con il principio di letteralità che connota i titoli di credito; tale sfavore trovava inoltre fondamento nella considerazione che “le condizioni richiamate da esse, e contenute nel contratto di noleggio, potevano prevedere limitazioni di responsabilità opponibili al portatore della polizza e da lui non conosciute, oppure pattuizioni contrastanti”165.

Tuttavia, la diffusione, anche in passato, di tale polizza ha indotto la Camera di Commercio internazionale di Parigi a dettare, già con le Regole del 1993, un’apposita disciplina.

Anche per questo documento di trasporto si richiamano le medesime disposizioni già esaminate in relazione alla polizza di carico ordinaria, fatte salve alcune peculiarità.

Nel caso specifico, infatti, la polizza di carico in esame deve, necessariamente, contenere l’espresso riferimento del proprio assoggettamento al contratto di noleggio.

Un’altra differenza rispetto alla polizza di carico ordinaria concerne la sottoscrizione: in particolare, ai sensi della lettera a), punto i), dell’art. 22

164 Si veda N. BALESTRA, La polizza di carico nel trasporto di carico e nel noleggio

a viaggio, Milano, 1968.

NUU 600, la polizza di carico per «contratto di noleggio» deve essere apparentemente firmata:

- dal comandante (master) o da un agente (agent) indicato nominativamente «per il» (for) oppure «per conto del» (on behalf) comandante;

- dal proprietario (owner) o da un agente (agent) indicato nominativamente «per il» (for) oppure «per conto del «(on behalf) proprietario;

- dal noleggiatore (chartered) o da un agente (agent), indicato nominativamente, «per il» (for) oppure «per conto del» (on behalf) noleggiatore. 
 ai fini della valida emissione del documento non figura la necessaria indicazione del vettore, tuttavia deve essere presente l’indicazione che attesti che esso è soggetto a contratto di noleggio.

Altro dato rilevante in materia di polizza di carico per contratto di noleggio riguarda l’oggetto di indagine in capo alla banca emittente e/o confermante. Al riguardo l’art. 22, lettera b), delle NUU 600 specifica che i contratti di noleggio, richiamati dalla polizza, non saranno oggetto di disamina da parte delle banche, “anche se la loro presentazione è richiesta nelle condizioni del credito”.

La ratio di tale disposizione, come risulta evidente, è quella di evitare gli inconvenienti che il mero rinvio ad un altro documento diverso dalla polizza potrebbe far sorgere166.