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Il documento di trasporto marittimo non negoziabile (non negotiable sea waybill).

I DOCUMENTI DI TRASPORTO NELL’AMBITO DELLE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO

2. La disciplina dei documenti di trasporto nelle N.U.U.

2.2. Gli altri documenti di trasporto nella disciplina delle NUU.

2.2.2. Il documento di trasporto marittimo non negoziabile (non negotiable sea waybill).

Il documento di trasporto marittimo non negoziabile150 (non-negotiable sea

waybill) è disciplinato dall’art. 21 delle NUU 600 e dai paragrafi F1-F25 della PBIU n. 745.

La lettera di trasporto marittima «non negoziabile» è stata introdotta per la prima volta con la precedente normativa internazionale sui crediti documentari (le NUU 500 del 1993), sebbene essa fosse già da tempo diffusa nella prassi, con riguardo ai traffici del nord Europa e del nord America, al fine soddisfare le esigenze di efficienza e rapidità degli scambi

147 A. Di MEO, Il credito documentario, cit., p. 186. 148 Ibidem.

149 Ibidem.

150 Sulla disciplina e le caratteristiche della lettera di trasporto marittimo si vedano: R. WILLIAM, Waybills and Short Form Documents: A Lawyer's View., in L.M.C.L.Q., 1979, p. 297 ss; G. SILINGARDI, Titoli di trasporto non negoziabili, operazioni di credito e vendita

su documenti, in Stud. mar., 11/1981; W. TETLEY, Waybills: the modern contract of

carriage of goods by sea, in J.M.L.C. [1983]; F. BONELLI, I documenti di trasporto, in Dir.

mar., 1987; C. DEBATTISTA, Waybills: conclusive evidence with respect to details of the

cargo, in Dir. Mar., 1989, p. 127 e ss.; G.M. BOI, Le Regole uniformi del CMI per la lettera

di trasporto marittimo, in Dir. mar., 1990, p. 800; G.M. BOI, La lettera di trasporto

commerciali151.

La crescente diffusione di tale documento nell’ambito del trasporto marittimo di cose è dovuta, da un lato, alla “maggiore rapidità dei trasporti via mare rispetto al passato (determinata, oltre che dalla maggiore velocità delle navi, dalla riduzione dei tempi di caricazione e scaricazione consentita dalle nuove tecniche che vanno sotto il nome di unitizzazione dei carichi)”152; dall’altro lato, occorre considerare come una parte rilevante dei traffici commerciali sia costituita “da casi in cui caricatore e destinatario sono la stessa società o appartengono allo stesso gruppo (in house

trading)”153, circostanze che rendono, dunque, del tutto superfluo e, anzi, svantaggioso l’utilizzo di titoli rappresentativi delle merci.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, basti pensare alla crescita delle spese e degli oneri legati alla semplice emissione dei documenti in più originali o duplicati, ma anche al progresso tecnologico affermatosi negli ultimi anni che ha determinato una decrescente esigenza di titoli rappresentativi delle merci154.

Altri elementi hanno contribuito alla diffusione del documento di trasporto in esame: si pensi alla possibilità che le merci arrivino al porto di destinazione prima che il destinatario dei beni abbia ricevuto la polizza di carico, o ancora agli eventuali costi aggiuntivi nelle ipotesi di smarrimento o distruzione del titolo rappresentativo delle merci155. Spesso, infatti, le

polizze di carico “raggiungono il loro destinatario solo dopo che la merce è

151A. DI MEO, Il credito documentario, Milano, 2012, p. 198.

152 L. MURTAS, Efficacia probatoria e costitutività della polizza di carico, Torino, 1996, p. 135-136.

153 L. MURTAS, Efficacia probatoria e costitutività della polizza di carico, Torino, 1996, p. 135-136. Si veda altresì K. GRONFORS, Cargo Key Receipt and Transport

Document Replacement, Gothemburg, 1982, p. 13 ss.; F. BONELLI, I documenti di

trasporto, in Dir. mar., 1987, p. 627.

154 G.M. BOI, Profili evolutivi della polizza di carico e prospettive di riforma della

disciplina uniforme, in Dir. Mar., 1999, p. 317.

155 L. MURTAS, Efficacia probatoria e costitutività della polizza di carico, cit., p. 136.

giunta nel porto di riconsegna e questo comporta l’impossibilità, di fatto, di ritirare immediatamente le merci, ma anche possibili rischi di danneggiamento e di deterioramento del carico, ed eventualmente un incremento di compensi per «controstallie» (soste portuali - demurrage)”156. Con riferimento alla procedura di emissione e alla struttura formale del documento in esame, la sea waybill presenta forti analogie con la polizza di carico, configurandosi anch’essa quale ricevuta per la presa in consegna del carico157, ma a differenza di quest’ultima, è sfornita del requisito della rappresentatività (ex art. 1116 c.c.).

La lettera di vettura marittima fornisce, dunque, la prova di un contratto di trasporto e del ricevimento della merce, da parte del vettore, del comandante o di un agente, ai fini del trasferimento della stessa a destino, senza tuttavia “vincolarne la consegna all’esibizione di un esemplare originale del documento”158.

La netta differenza del documento in esame rispetto alla polizza di carico è data dalla non negoziabilità del primo: si tratta di un documento rigorosamente nominativo159, che reca l’indicazione, fin dal suo rilascio, del nome del soggetto legittimato a pretendere la riconsegna del carico dopo l’arrivo della merce nel porto di destino.

La sea waybill non svolge dunque la funzione di titolo rappresentativo di merci e, quindi, consente al legittimo destinatario dei beni di disporre (ritirare), comunque, della merce, sebbene non sia in possesso dell’originale del documento. Viene dunque preclusa la possibilità di disporre delle merci in esso indicate attraverso il trasferimento del documento medesimo. Pertanto, “a differenza della polizza di carico, in virtù della quale il vettore si obbliga a consegnare le merci al destinatario che gli esibirà il/i

156 A. DI MEO, ult. op. cit., p. 198.

157 G.M. BOI, Profili evolutivi della polizza di carico e prospettive di riforma della

disciplina uniforme, in Dir. Mar., 1999, p. 317.

158 A. DI MEO, ult. op. cit. p. 198. 159 Ibidem.

documento/i, agendo peraltro anche nell’interesse di quest’ultimo, con la lettera di trasporto il vettore assume obbligazioni solo verso il mittente”160. Quanto alla sua natura giuridica, la dottrina ha evidenziato come la sua funzione principale sia solo probatoria, essendo esclusa ogni funzione di legittimazione, sia attiva che passiva161.

Questo documento presenta una struttura simile alla polizza di carico, pur non presentando gran parte delle clausole stampate sulla bill of lading, ed è costituito da un unico foglio, riportante sul retro i termini e le condizioni della not negotiable sea waybill.

Si tratta di un documento mediante il quale il vettore (carrier), il comandante (master) o un agente (agent), “certificano l’esistenza di un contratto di trasporto marittimo o multimodale, per il trasporto delle merci in esso descritte, per il cui svincolo a destinazione non è richiesto all’avente diritto la presentazione dell’originale della lettera di vettura”162.

La lettera di trasporto marittima non negoziabile contiene tutti i dati richiesti in una normale polizza di carico (bill of lading); pertanto, la sua disciplina, contenuta nell’art. 21 delle NUU, richiama in maniera pressoché identica il contenuto dell’art. 23 relativo alla polizza di carico marittima.

2.2.3. La polizza di carico per contratto di noleggio (charter party bill of