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DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA GESTIONE ESENTE DELLE SIIQ E DELLE SIINQ Il prospetto deve essere compilato:

• dalle società che abbiano esercitato l’opzione per il regime speciale delle SIIQ (società di investimento

im-mobiliare quotate) e SIINQ (società di investimento imim-mobiliare non quotate) previsto dall’art. 1, commi 39

Istr uzioni per la compilazione

SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2022

da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 20 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le quali si siano veri-ficati i requisiti partecipativi di cui al comma 119 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006;

• dalle società di cui al comma 1 dell’art. 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosse per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili anche demaniali, che applicano le disposizioni di cui al citato art. 1 della legge n. 296 del 2006, commi 131, 134, 137, 138 e 139.

La predetta disciplina si applica anche alle stabili organizzazioni di società residenti negli Stati membri del-l’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgenti in via pre-valente la predetta attività di locazione immobiliare (comma 141-bis all’art. 1 della legge finanziaria 2007).

Il regime delle SIIQ e SIINQ comporta l’esenzione dall’IRES:

• del reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare a decorrere dal periodo d’imposta di efficacia dell’opzione stessa;

• del reddito relativo ai dividendi percepiti su partecipazioni (costituenti immobilizzazioni finanziarie) in al-tre SIIQ e SIINQ, sempre che siano formati con utili derivanti da attività di locazione immobiliare.

Il reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare e assimilate (c.d. gestione esente) è determinato in questo prospetto mentre quello derivante dalle altre attività svolte dalla SIIQ (c.d. gestione imponibile) è de-terminato nel quadro RF secondo le regole di determinazione del reddito d’impresa ordinarie.

Le società che hanno optato per il regime speciale sono tenute a distribuire ai soci, in ciascun esercizio, al-meno il 70 per cento dell’utile netto derivante dall’attività di locazione immobiliare e dal possesso delle par-tecipazioni in SIIQ o SIINQ. Nel caso in cui tale obbligo non venga osservato, l’opzione per il regime spe-ciale cessa di avere effetto a partire dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.

La società ha l’obbligo di tenuta della contabilità separata e di fornire distinta indicazione degli utili derivanti dalle diverse gestioni.

L’art. 11 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174 stabilisce che, nel prospetto del capitale e delle riserve, alle cui istruzioni si rinvia nel presente quadro RS, gli utili e le riserve di utili derivanti dalla gestione esente devono essere annotati separatamente dagli utili e riserve di utili deri-vanti dalla gestione imponibile, indicando anche le relative movimentazioni.

Si sottolinea che nel risultato della gestione esente devono confluire i costi e i ricavi tipici dell’attività di locazione immobiliare e gli altri oneri amministrativi, finanziari e tributari direttamente riferibili alla medesima attività.

In merito all’imputazione dei costi generali, il comma 121 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 non detta una regola prestabilita limitandosi a disporre che la società che fruisce del regime speciale è tenuta ad indi-care, tra le informazioni integrative al bilancio, i criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri com-ponenti comuni alle diverse attività. Un criterio idoneo per operare tale ripartizione, analogamente a quanto previsto dall’art. 144 del TUIR per la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, può essere quello secondo cui i componenti comuni sono da attribuire alla gestione esente (o imponibile) sulla base del rap-porto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi derivanti dalla gestione esente (o imponibile) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

La società può ricorrere a metodologie diverse, tenendo presente che la ripartizione dei costi comuni non può essere operata in maniera arbitraria e che il criterio utilizzato deve risultare adeguatamente documentato e mo-tivato in nota integrativa al bilancio di esercizio, fermo restando il potere dell’amministrazione finanziaria di sindacarne la correttezza e coerenza (si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8 del 31 gennaio 2008).

Si precisa che ai sensi del comma 132 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell’opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del TUIR si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante all’attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito de-rivante dalle altre attività eventualmente esercitate.

Le quote delle plusvalenze realizzate e dei contributi percepiti in periodi d’imposta anteriori a quello d’inizio del regime speciale, la cui tassazione è stata rinviata ai sensi del comma 4 dell’art. 86 e del comma 3, lettera b), dell’art. 88 del TUIR costituiscono in ogni caso componenti della gestione imponibile e, per il loro tratta-mento ai fini della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, continuano ad applicarsi le regole ordinarie.

Per effetto dell’art. 3 comma 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è esente dall’IRES il reddito d’impresa derivante dalla valorizzazione, trasfor-mazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili anche demaniali, delle società di cui al comma 1 del citato art. 33-bis del decreto-legge n. 98 del

2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. 40

Istr uzioni per la compilazione

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A tal fine in questo prospetto è determinato il reddito derivante dalle attività sopra indicate (c.d. gestione esente) mentre quello derivante dalle altre attività svolte dalle società (c.d. gestione imponibile) è determinato nel quadro RF secondo le regole di determinazione del reddito d’impresa ordinarie.

Determinazione del reddito

Il reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare e assimilate è determinato apportando all’utile o alla perdita della gestione esente (rigo RF96 o RF97) risultante dalla contabilità separata le variazioni in au-mento e in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi, così come previsto per la determinazione del reddito della gestione imponibile come da istruzioni del pre-sente quadro RF. E’ inoltre necessario effettuare, sempre pro quota, la variazione derivante dal recupero delle eccedenze pregresse come previsto al rigo RF6, da indicare nel rigo RF98.

Variazioni in aumento

Nel rigo RF99 vanno indicate le variazioni in aumento espressamente previste nelle istruzioni, alle quali si rinvia, del presente quadro RF nei righi da RF7 a RF30 avendo cura di riportare nelle colonne 1, 3, 5 e 7 il numero del rigo corrispondente alle variazioni del reddito della gestione imponibile (per esempio: nel caso di una quota di plusvalenza patrimoniale non imponibile indicare il codice “RF7”); mentre nelle colonne 2, 4, 6 e 8 l’importo delle variazioni. Nella colonna 9 va indicato il totale dell’importo corrispondente alla som-ma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Si precisa che ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del citato decreto n. 174, le residue quote delle plusvalenze realizzate e dei contributi percepiti in periodi d’imposta anteriori a quello d’inizio del regime speciale, la cui tassazione è stata rinviata rispettivamente ai sensi del comma 4 dell’art. 86 e del comma 3, lettera b), dell’art.

88 del TUIR, continuano ad essere imputate alla gestione imponibile e, per il loro trattamento ai fini della ba-se imponibile dell’IRES, si applicano le regole ordinarie. Inoltre, ai ba-sensi del comma 126 dell’art. 1 della leg-ge n. 296 del 2006, anche in costanza di regime speciale, il reddito della leg-gestione esente non comprende le plusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili e diritti reali immobiliari, i quali rilevano ai fini della de-terminazione del reddito di impresa assoggettato ad imposizione ordinaria.

Nel rigo RF100 vanno indicate le altre variazioni in aumento avendo cura di esporre nelle colonne 1, 3, 5 e 7 quello desunto dalle istruzioni al rigo RF31; mentre nelle colonne 2, 4, 6 e 8 l’importo delle stesse variazioni.

Nella colonna 9 va indicato il totale dell’importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Nel rigo RF101 va indicato il totale delle variazioni in aumento, corrispondente alla somma dei righi RF99, colonna 9, e RF100, colonna 9.

Variazioni in diminuzione

Nel rigo RF102 vanno indicate le variazioni in diminuzione espressamente previste nelle istruzioni, alle quali si rinvia, del presente quadro RF nei righi da RF34 a RF54 avendo cura di riportare nelle colonne 1, 3, 5 e 7 il numero del rigo corrispondente alle variazioni della gestione imponibile (per esempio: nel caso di una plusvalenza patrimoniale non imponibile indicare il codice “RF34”); mentre nelle colonne 2, 4, 6 e 8 il rela-tivo importo delle stesse variazioni. Nella colonna 9 va indicato il totale dell’importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8.

Si precisa che per le quote di componenti negativi di reddito, sorti anch’essi prima dell’entrata nel regime SIIQ e la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle norme fiscali contenute nel TUIR, il comma 2 del-l’articolo 8 del decreto n. 174 del 2007 individua un criterio di imputazione forfetario da utilizzare nel caso in cui i componenti medesimi non siano specificamente riferibili a determinate attività o beni. In tal caso le predette quote concorrono al 50 per cento alla formazione del risultato della gestione esente e per il restante 50 per cento al risultato della gestione imponibile. Le residue quote di componenti negativi di reddito, spe-cificamente riferibili a determinate attività o beni, sono imputati alla gestione (imponibile o esente) cui le at-tività o i beni medesimi si riferiscono.

Infine, si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 del decreto n. 174 del 2007, nel caso in cui si ve-rifichi una delle cause di decadenza dal regime speciale per l’imputazione delle quote residue dei compo-nenti negativi di reddito tornano ad applicarsi per i restanti periodi le ordinarie regole di deduzione.

Nel rigo RF103 vanno indicate le altre variazioni in diminuzione avendo cura di indicare nelle colonne 1, 3, 5 e 7 il codice desunto dalle istruzioni al rigo RF55; mentre nelle colonne 2, 4, 6 e 8 il relativo importo delle stesse variazioni. Nella colonna 9 va indicato il totale dell’importo corrispondente alla somma delle

co-lonne 2, 4, 6 e 8. 41

Istr uzioni per la compilazione

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Nel rigo RF104 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, corrispondente alla somma dei righi RF102, colonna 9, e RF103, colonna 9.

Nel rigo RF105 va indicato il reddito o la perdita della gestione esente risultante dalla seguente somma algebrica:

RF96 o RF97 + RF98, colonna 4 + RF101 – RF104.

L’eventuale reddito è la quota esente dall’imposta e come tale costituisce una variazione in diminuzione nella determinazione del reddito della gestione imponibile, che va indicato nel rigo RF55, codice 27. Qualora, in-vece, il risultato sia negativo lo stesso costituisce una variazione in aumento nella determinazione del reddito della gestione imponibile da indicare nel rigo RF31 e la perdita deve essere indicata nell’apposito prospetto del quadro RS, la quale può essere virtualmente compensata con i redditi della stessa gestione esente dei suc-cessivi periodi d’imposta, nei limiti previsti dall’articolo 84 del TUIR.

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