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PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE

Nel documento Modello REDDITI 2022 PERIODO D IMPOSTA 2021 (pagine 125-128)

SEZIONE XI-B - IMPOSTA ADDIZIONALE PER IL SETTORE IDROCARBURI

17. QUADRO RS - PROSPETTI VARI

17.3 PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE

Nel rigo RS44, colonna 6, vanno indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del TUIR, inclusa la perdita determinata nel presente periodo d’imposta, da evi-denziare in colonna 2. Le perdite vanno, invece, riportate nelle colonne 2 e 6 del rigo RS45 se utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR.

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che

eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. 125

Istr uzioni per la compilazione

SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2022

Si ricorda che le perdite fiscali che si sono generate nei periodi d’imposta precedenti a quello da cui decorre il regime SIIQ possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell’imposta sostitutiva d’ingresso di cui ai commi da 126 a 133, art. 1, della legge n. 296 del 24 dicembre 2006 e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente.

L’art. 9, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174, pre-cisa che le perdite della gestione esente si considerano virtualmente compensate con i redditi della stessa ge-stione esente dei successivi periodi d’imposta, nei limiti previsti dall’art. 84 del TUIR. A tal fine, nel presente prospetto nella colonna 1 e 5 del rigo RS44 e nella colonna 1 e 5 del rigo RS45 (per le perdite utilizzabili in misura piena) ciascuna SIIQ o SIINQ è tenuta ad indicare l’utilizzo “virtuale”, operato nei periodi d’im-posta successivi, delle relative perdite generatesi durante il regime speciale, per l’importo che trova capienza nei redditi della medesima gestione.

Il riporto delle perdite residue della gestione esente al di fuori del regime speciale è subordinato al rispetto dei limiti fissati dal citato art. 84 del TUIR. L’art. 9 del decreto n. 174 prevede che le perdite della gestione esente non compensate ai sensi del comma 1 con i redditi della stessa gestione esente sono utilizzabili, nei suddetti limiti, in compensazione dei redditi imponibili prodotti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di ultima applicazione del regime speciale.

La colonna 3 e la colonna 7 dei predetti righi RS44 e RS45 vanno compilate a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta in cui il contribuente è assoggettato alla maggiorazione IRES del 10,5 per cento di cui all’art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di evidenziare le perdite utilizzabili nei successivi periodi d’imposta in diminuzione dell’imponibile relativo alla predetta maggiorazione. Le pre-dette colonne devono continuare ad essere compilate anche nei periodi d’imposta successivi anche se il contribuente non risulti tenuto ad applicare il citato art. 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge n. 138 del 2011.

In particolare, nella colonna 7 (e colonna 3, in caso di perdite prodotte nel presente periodo d’imposta) del rigo RS45, vanno indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura piena ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del TUIR. Dette perdite vanno, invece, indicate nella colonna 7 e nella colonna 3 del rigo RS44 se utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art. 84, comma 1, del TUIR.

La colonna 4 e la colonna 8 dei predetti righi RS44 e RS45 vanno compilate a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta in cui il contribuente è assoggettato ad addizionali all’IRES (art. 1, com-ma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e art. 1, comcom-ma 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160).

In particolare, nella colonna 8 (e colonna 4, in caso di perdite prodotte nel presente periodo d’imposta) del rigo RS45, vanno indicate le perdite non compensate utilizzabili in misura piena ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del TUIR. Dette perdite vanno, invece, indicate nella colonna 8 e nella colonna 4 del rigo RS44 se utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art. 84, comma 1, del TUIR.

Per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali (con le stesse modalità previste per la cessione dei cre-diti d’imposta di cui all’art. 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602), a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema mul-tilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accor-do sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accorall’Accor-do che assicuri un effet-tivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare.

La cessione deve riguardare l’intero ammontare delle perdite fiscali (art. 1, comma 76, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente, subordi-natamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni: a) sussistenza di identità dell’esercizio sociale del-la società cedente e deldel-la società cessionaria; b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al termine del periodo d’imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibilità di cedere le per-dite; c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art.

1, comma 77, della legge n. 232 del 2016).

In tal caso:

– il cedente barra la casella “Cessione” in colonna 9 posta nel rigo RS45 e indica il codice fiscale delle so-cietà cessionarie nelle colonne da 10 a 14;

– il cessionario indica nel rigo RS45 le perdite trasferite eccedenti quelle già computate in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d’imposta nel quadro RN o in altri quadri di determinazione del

base imponibile. 126

Istr uzioni per la compilazione

SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2022

ATTENZIONE Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione aziendale realizzate attra-verso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diattra-verso or-gano competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 di cui all’art. 1, commi 233 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il soggetto risultante dalla fusione o incorporante, benefi-ciario e conferitario non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’art. 84 del TUIR relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi della predetta disposizione.

17.4 CREDITI

In dipendenza del diverso trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti previsto dall’art. 106 del TUIR, a seconda dei soggetti che operano le svalutazioni, il prospetto dei crediti è suddiviso in due sezioni, da com-pilare nel modo seguente.

Intermediari finanziari

La Sezione I è riservata agli enti creditizi e finanziari per l’indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell’art. 3 della legge n. 549 del 1995.

Nel rigo RS51, colonna 1, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d’imposta anteriore a quello di decorrenza delle predette modifiche (1995, per i soggetti che hanno l’esercizio coinci-dente con l’anno solare) e ancora esistenti nel bilancio relativo al periodo d’imposta prececoinci-dente a quello cui si riferisce la dichiarazione e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione di detti crediti, al netto delle svalutazioni, effettuate a partire dal primo esercizio di applicazione delle medesime modifiche, dedotte ai sensi dell’art. 106, comma 3, del TUIR.

Nel rigo RS52, colonna 2, va indicato l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti al termine del periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Nel rigo RS53, colonna 1, va indicato l’ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico del-l’esercizio relative ai crediti indicati nel rigo RS51, colonna 1, e, nella colonna 2, quello delle perdite com-putate con riferimento al valore fiscale (indicato al rigo RS51, colonna 2), per la parte che eccede l’importo imputato al conto economico dell’esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle dispo-sizioni dell’art. 101, comma 5, del TUIR.

Nel rigo RS54, colonna 2, va indicata la differenza degli importi dei righi RS52 e RS53. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF55 del quadro RF) e nel rigo va indicato zero.

Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione

La Sezione II va compilata dai soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione.

Per tali soggetti, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Pertanto, nella Sezione II occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel rigo RS64, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello com-plessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio precedente e, in colonna 2, l’ammontare fiscalmente dedotto (rigo RS68, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del modello REDDITI 2021 SC, quadro RS).

Nel rigo RS65, vanno indicate, in colonna 1, le perdite su crediti dell’esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in colonna 2, quelle deducibili ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in

conformità alle disposizioni del medesimo art. 101. 127

Istr uzioni per la compilazione

SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2022

La perdita realizzata va prioritariamente imputata al fondo svalutazione crediti e la determinazione della quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni dell’esercizio, così come la valutazione dell’eventuale ecce-denza imponibile rispetto alla soglia globale del 5 per cento, deve essere calcolata sull’ammontare dei crediti al netto della perdita (si veda la circolare n. 26/E del 1° agosto 2013).

Nel rigo RS66, va indicata, in colonna 2, la differenza degli importi dei righi RS64 e RS65. Se detta diffe-renza è negativa, il rigo non va compilato.

Nel rigo RS67, va indicato, in colonna 1, l’importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell’esercizio e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l’importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l’importo di colonna 2 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS69, colonna 2.

Nel rigo RS68, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accan-tonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio e, in colonna 2, l’importo fiscalmente dedotto ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR.

Si fa presente che l’importo di colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS69, colonna 2.

Nel rigo RS69 va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in colonna 2, il valore no-minale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

Nel documento Modello REDDITI 2022 PERIODO D IMPOSTA 2021 (pagine 125-128)

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