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SEZIONE III - IMPOSTA SOSTITUTIVA PER SIIQ E SIINQ

8. QUADRO RQ - ALTRE IMPOSTE

8.3 SEZIONE III - IMPOSTA SOSTITUTIVA PER SIIQ E SIINQ

(COMMI DA 119 A 141-BIS, ART. 1, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296)

La sezione va compilata dalle stabili organizzazioni di società residenti negli Stati membri dell’Unione euro-pea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell’art. 168-bis del TUIR (c.d. “white list”), svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, anche mediante partecipa-zioni in società che abbiano espresso l’opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 dell’art.

1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 141-bis, della legge n. 296 del 2006); a seguito della abrogazione dell’art. 168-bis del TUIR il riferimento alla c.d. “white list” si intende ai decreti emanati in attuazione dell’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (art. 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).

Dal periodo d’imposta da cui ha effetto l’opzione per il regime speciale, il reddito d’impresa derivante dal-l’attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento da ver-sare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

La sezione va, inoltre, compilata dalle società conferenti che abbiano scelto, ai sensi del comma 137 dell’art.

1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) in alternativa alle ordinarie regole di tas-sazione, l’applicazione di un’imposta del 20 per cento sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta re-gionale sulle attività produttive in caso di plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di di-ritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d’imposta del con-ferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale di cui ai commi da 119 a 141-bis dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (“SIIQ”).

Tra i soggetti conferitari vanno incluse anche le società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quo-tate (SIINQ), svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, di cui al comma 125, art. 1 della legge finanziaria 2007 e le stabili organizzazioni delle società residenti negli Stati membri del-l’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella li-sta di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l’opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 dell’art. 1 della legge fi-nanziaria 2007.

Le predette disposizioni si applicano, inoltre, ai sensi del comma 140 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007:

• agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

• ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Sta-to svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui tiSta-toli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati entro la data di chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società ab-biano optato per il regime speciale.

Le disposizioni fiscali del comma 140 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, si applicano anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche, per effetto dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

L’ imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione a immobili non destinati alla locazione. 67

Istr uzioni per la compilazione

SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2022

L’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni.

L’imposta sostitutiva è applicata dalla società conferente in via provvisoria fino al realizzarsi dell’accesso al regime speciale (comma 119-bis, art. 1, della legge finanziaria 2007, come introdotto dall’art. 20, comma1, lett. b) del d.l. n. 133 del 2014).

Qualora l’accesso al regime speciale non si realizzi, l’imposta è rideterminata e dovuta in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo alla presentazione dell’opzione e l’imposta corrisposta in via provvisoria costituisce credito d’imposta da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel rigo RQ10 va indicato:

• in colonna 1, l’ammontare imponibile dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 141-bis, della legge n. 296 del 2006 (importo di rigo RF105, se positivo);

• in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell’importo di colonna 1.

Nei righi da RQ11a RQ12 va indicato:

• in colonna 1 il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su immobili;

• in colonna 2, l’importo delle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili.

Nel rigo RQ13, colonna 1, va indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento, dato dalla somma degli importi di cui alle colonne 2 dei righi da RQ11 a RQ12; l’imposta da versare va indicata in colonna 2.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 1121, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento.

In tal caso nel rigo RQ14, va indicato l’importo della prima rata.

L’importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si precisa che in caso di rateazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamen-to di ciascuna delle predette rate.

Nel caso in cui i righi non siano sufficienti ai fini dell’indicazione di tutti i conferimenti effettuati, deve essere utilizzato un ulteriore quadro RQ, avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella “Mod.

N.” posta in alto a destra.

8.4 SEZIONE IV - IMPOSTA SOSTITUIVA SULLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI (ART. 1, COMMA 48, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244) E RIALLINEAMENTO DELLE DIVERGENZE DERIVANTI DALL’ELIMINAZIONE DI AMMORTAMENTI, DI RETTIFICHE DI VALORE E DI FONDI DI ACCANTONAMENTO PER I SOGGETTI IAS/IFRS (ART. 15, COMMI 7, 8 E 8-BIS DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185)

La sezione IV deve essere compilata dai soggetti che:

A) optano, nella sezione IV-A, ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per il riallineamento delle differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi dedotte extracontabilmente (si veda l’art. 1, comma 33, lett. q), della legge finanziaria 2008, che ha modificato l’art. 109, comma 4, lett. b), del Tuir);

B) optano, nella sezione IV-A e IV-B, per il riallineamento, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizio-nali, delle divergenze esistenti all’inizio del periodo d’imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002), con effetto a partire da tale inizio.

Il riallineamento riguarda le divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili e dall’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell’art.

13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (si veda l’art. 15, comma 3, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 1, comma 48, della legge finanziaria 2008 (sezione IV-A). Li-mitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall’applicazione dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell’art. 81, commi 21, 23 e 24, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (sezione IV-B). 68

Istr uzioni per la compilazione

SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2022

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2009 sono state adottate le disposizioni per l’esercizio dell’opzione anche per riallineare le divergenze che derivano da variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza as-sunto rilevanza fiscale e che derivano da variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi con-tabili effettuata successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 (art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2009).

Qualora le variazioni decorrano dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale è intervenuta l’omologazione, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all’inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni, con effetto a partire da tale inizio.

L’opzione è esercitata nella presente dichiarazione dei redditi se di prima applicazione delle variazioni e l’im-posta sostitutiva è versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle relative imposte.

Tale opzione, si applica anche in caso di diversa qualificazione e classificazione degli strumenti finanziari derivati già iscritti in bilancio nell’esercizio antecedente a quello di prima adozione dell’IFRS 9 (art. 6, com-ma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018).

Ai sensi del comma 12-bis dell’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, l’opzione di cui all’art. 1, comma 48, della legge finanziaria 2008, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell’art. 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.

Le divergenze possono essere recuperate a tassazione (con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto) mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili corrispondenti alle colonne da 1 a 6 dei righi RQ15, RQ16 e RQ17.

L’assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda, comunque, l’intero ammontare delle differenze tra i relativi valori civili e fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso.

Si precisa che nel caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi d’imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote pro-gressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori assoggettate a imposta sostitutiva nei precedenti periodi d’imposta.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 marzo 2008 sono state adottate le disposizioni at-tuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzione.

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del citato decreto, l’opzione per l’imposta sostitutiva comporta la disapplicazione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposizioni di cui al comma 51, secondo pe-riodo, dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, concernenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli effetti dell’Irap e il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d’imposta.

Nei righi successivi vanno indicati gli ammontari delle deduzioni extracontabili ricompresi nelle colonne da 1 a 3 del rigo RF6 (ammortamenti, altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili e accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione sia stata espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d’impresa) e precisamente gli importi relativi:

• nel rigo RQ15, colonna 1, ai beni materiali, colonna 2, a impianti e macchinari, colonna 3, ai fabbricati strumentali, colonna 4, ai beni immateriali, colonna 5, alle spese di ricerca e sviluppo e, colonna 6, al-l’avviamento; i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS possono non assoggettare ad imposta sostitutiva le differenze di valore attinenti ai marchi.

• nel rigo RQ16, colonna 3, alle opere e servizi ultrannuali, colonna 4, ai titoli obbligazionari e similari, co-lonna 5, alle partecipazioni immobilizzate e, coco-lonna 6, alle partecipazioni del circolante;

• nel rigo RQ17 colonna 1, al fondo rischi e svalutazione crediti, colonna 2, al fondo spese lavori ciclici, lonna 3, al fondo spese ripristino e sostituzione, colonna 4, al fondo operazioni e concorsi a premio, co-lonna 5, al fondo per imposte deducibili e, coco-lonna 6, ai fondi di quiescenza.

Per i soggetti IAS/IFRS nelle medesime colonne vanno indicati gli importi relativi alle divergenze esistenti al-l’inizio del periodo d’imposta di prima applicazione dei principi IAS/IFRS (FTA) o alle divergenze derivanti

dalle variazioni che intervengono nei principi IAS/IFRS adottati. 69

Istr uzioni per la compilazione

SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2022

Nella colonna 7 dei righi da RQ15 a RQ17 va indicato l’importo corrispondente alla somma delle colonne da 1 a 6 dei predetti singoli righi.

L’imposta sostitutiva va determinata complessivamente applicando le aliquote del 12, del 14 e del 16 per cento agli importi compresi negli scaglioni previsti al comma 48, art. 1, legge n. 244 del 2007 e va indicata nel rigo RQ18, colonna 3; si precisa che tali scaglioni vanno applicati al totale, indicato in colonna 1 del predetto rigo RQ18, risultate dalla somma degli importi indicati alla colonna 7 dei predetti righi da RQ15 a RQ17. Nel caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi d’im-posta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progres-sive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva e indicate in colonna 2 dello stesso rigo RQ18.

Se l’applicazione dell’imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali indicati nel rigo RQ15 e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versa-mento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili e fiscali relative ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva sulle differenze tra valore civile e valore fiscale dei beni e degli altri elementi deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali utilizzando il codice tributo 1123: la prima, pari al 30 per cen-to, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale è stata esercitata l’opzione; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d’imposta successivi; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuali. Nella colonna 4, va indicata la quota dell’imposta di cui alla colonna 3 (relativa al riallineamento da IAS/IFRS) e nella colonna 5 la quota relativa al riallineamento dei valori dedotti extracon-tabilmente.

Nel rigo RQ19 va indicata la prima rata annuale pari al 30 per cento dell’importo di colonna 5 del rigo RQ18.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del decreto 30 luglio 2009, per il riallineamento dei valori in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi, l’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali utilizzando il codice tributo 1819.

A tal fine nel rigo RQ18, colonna 4, va indicata la quota d’imposta per il riallineamento dei valori IAS/IFRS.

Per il riallineamento della divergenza derivante dall’applicazione dell’art. 13, comma 2, del decreto legisla-tivo n. 38 del 2005, nel rigo RQ20, colonna 1, va indicato l’importo della predetta divergenza e in colonna 2 la relativa imposta con aliquota del 16 per cento.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del decreto 30 luglio 2009, l’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo dell’IRES utilizzando il codice tributo 1820.

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