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IL DISCREDITO: LO SCANDALO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLA CHIESA CATTOLICA

2.4 Il dibattito sul Crimen Sollicitationis

La Crimen Sollicitationis è un documento inizialmente promulgato nel 1922 dal Sant’Ufficio, indirizzato ai patriarchi, arcivescovi, vescovi e gli altri

ordinali locali anche di “rito orientale”216. Il documento stabilisce le procedure da seguire, secondo il diritto canonico, nella cause di sollicitatio (di adescamento nella confessione). Detto in altri termini, il crimine si sarebbe verificato quando un chierico durante il sacramento della confessione avrebbe compiuto delle avances (a sfondo sessuale) ai (o alle) penitenti:

216 «Nel 1962, il Papa Giovanni XXIII autorizzò una ristampa dell’Istruzione del 1922 con una

breve aggiunta sulle procedure amministrative nei casi che coinvolgevano chierici religiosi. Le copie della ristampa del 1962 sarebbero dovute essere distribuite ai Vescovi radunati nel Concilio Vaticano II (1962-1965). Alcune copie della ristampa furono consegnate ai Vescovi che, nel frattempo, avevano bisogno di trattare casi riservati al Sant’Uffizio; tuttavia, la maggior parte delle copie non venne mai distribuita» http://www.vatican.va/resources/resources_introd-storica_it.html

177 «Crimen sollicitationis habetur cum sacerdos aliquem poenitentem, quaecumque persona illa sit, vel in actu sacramentalis confessionis; vel ante aut immediate post confessionem; vel occasione aut praetextu confessionis; vel etiam extra occasionem confessionis in confessionali sive in alio loco ad confessiones audiendas destinato aut electo cum simulazione audiendi ibidem confessionem, ad inhonesta et turpia sollicitare vel provocare sive verbis sive signis sive nutibus sive tactu sive per scripturam aut tunc aut post legendam tentaverit aut cum eo illecito et inhonestos sermones vel tractatus temerario ausu habuerit»217.

Il reato di adescamento è quindi legato a un momento particolare, quello della confessione, e dal momento che questo sacramento è compiuto in assenza di testimoni, la normativa (contrariamente a quanto in precedenza abbiamo notato) obbliga il penitente a denunciare l’accaduto:

«necesset fuit unicum, ut plurimum, illius conscium poenitentem nempe sollicitatum, ad ipsum revelandum per denunciationem positiva lege impositam adigere»218.

Tale obbligo è regolamentato dalle norme Costituzionali Apostoliche, in particolare dalla Sacramentum Poenitentiae di Benedetto XIV (1 giugno 1741) secondo la quale il penitente entro un mese deve denunciare il

217

(Proponiamo le traduzioni dei singoli punti dell’Istruzione in lingua inglese, estrapolato dal documento disponibile sul sito ufficiale della Santa Sede). N. 1: «The crime of solicitation occurs whenever a priest – whether in the act itself of sacramental confession, or before or immediately after confession, on the occasion or under the pretext of confession, or even apart from confession [but] in a confessional or another place assigned or chosen for the hearing of confessions and with the semblance of hearing confessions there – has attempted to solicit or provoke a penitent, whosoever he or she may be, to immoral or indecent acts, whether by words, signs, nods, touch or a written message, to be read either at that time or afterwards, or he has impudently dared to have improper and indecent conversations or interactions with that person».

218

N. 15: « it has been necessary to compel the one person usually aware of the crime, namely the penitent solicited, to reveal it by a denunciation imposed by positive law»

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sacerdote reo del crimine al «loci Ordinario vel Sacrae Congregationi Sancti Officii»219

L’Istruzione, quindi, esprime con chiarezza l’obbligo morale e legale che incombe sulla vittima di adescamento di denunciare alle autorità ecclesiastiche competenti (tale obbligo è esteso anche a chi abbia

conoscenza certa del fatto); e occorre precisare che non c’è nel documento

alcuna menzione (e quindi divieto) di ricorrere alle denunce presso autorità

laiche e civili. La norma, inoltre, prevede una sanzione anche per chi non denuncia l’accaduto:

«Fidelis vero qui scienter omiserit eum, a quo sollicitatus fuerit, intra mensem denunciare contra praescriptum (suprarelati) Canonis 904, incurrit in excommunicationem latae sententiae nemeni reservatam, non absolvendus nisi postquam obligationi satisfecerit aut se satisfacturum serio promiserit220 (Can. 2368, § 2)».

Tale obbligo ««tenetur sub gravi» e deve essere rispettato anche dall’Ordinario locale il quale

«quamprimum comunicare cum promotore iustitiae qui scripto declarare debet, an specificum sollicitationis crimen in sensu n.1 in casu adsit vel non et, si Ordinarius a beo dissentiat, intra decem dies deferre ad Sanctum Officium221».

219 N. 16: «to the local Ordinary or to the Sacred Congregation of the Holy Office » 220

N. 18: «“A member of the faithful who, in violation of the (aforementioned) prescription of Canon 904, knowingly disregards the obligation to denounce within a month the person by whom he or she was solicited, incurs an excommunication latae sententiae reserved to no one, which is not to be lifted until he or she has satisfied the obligation, or has promised seriously to do so” (Can. 2368, § 2) ».

221

N. 27: «to communicate it as soon as possible to the promoter of justice, who must declare in writing whether or not the specific crime of solicitation, as set forth in No. 1 above, is present in

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La controversia su cui si è incentrato il dibattito mediatico ha a che fare con il carattere di segretezza cui l’Istruzione più volte fa riferimento, ad esempio durante le indagini e l’intero processo:

«Quoniam vero quod in hisce causis tractandis maiore in modum curari et observari debet illud ut eadem secretissime peragantur et, postquasm fuerint definitae executioni iam traditae, perpetuo silentio premantur (Instr. Sancti Offici, 20 febr. 1867, n. 14); omnes et singuli ad tribunal quomodocumque pertinentes vel propter eorum officium ad rerum notizia admissi arctissimum secretum, quod secretum Sancti Officii communiter audit, in omnibus et cum omnibus, sub poena excommunicationis latae sententia, ipso facto et absque alia declaratione incurrendae atque uni personae Summi Pontificis, ad exclusionem etiam Sacrae Poenitentiariae, reservatae, inviolabiter servare tenetur222».

Il vincolo di assoluta segretezza è previsto sia durante lo svolgimento del processo sia per tutti coloro che direttamente o indirettamente vengano coinvolti nel caso. Un ulteriore esempio è il testo di giuramento che ritroviamo nella Formula A del documento:

«Formula iurisiurandi de munere fideliter exercendo ac de secreto S. Officii servando»223.

the particular case, and, if the Ordinary disagrees with this, the promoter of justice must defer the matter to the Holy Office within ten days».

222 N. 11: «Since, however, in dealing with these causes, more than usual care and concern must be

shown that they be treated with the utmost confidentiality, and that, once decided and the decision executed, they are covered by permanent silence (Instruction of the Holy Office, 20 February 1867, No. 14), all those persons in any way associated with the tribunal, or knowledgeable of these matters by reason of their office, are bound to observe inviolably the strictest confidentiality, commonly known as the secret of the Holy Office, in all things and with all persons, under pain of incurring automatic excommunication, ipso facto and undeclared, reserved to the sole person of the Supreme Pontiff, excluding even the Sacred Penitentiary».

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Come abbiamo visto in precedenza, spesso si è fatta confusione sulle finalità dell’Istruzione: il documento è stato presentato all’opinione pubblica coma la smoking gun (prova schiacciante) che la Chiesa Cattolica avrebbe coperto i casi di abuso sui minori.

Quest’ipotesi è smentita non solo dal contenuto stesso della normativa (che come abbiamo detto non “copre” i casi anzi obbliga alla denuncia), ma, citando la tesi di John Beal224, in primo luogo notiamo che

«it can be argued that its insistence on maintaining the secrecy of the 1962 Instruction and particular of its formularies for questioning accuser, fitness, and defendants was not all sinister but simply the adoption of what was and is the standard practice by law enforcement agencies generally to protect the confidentiality not only of their sources and ongoing investigations but also of their investigative manuals and protocols».

D’altra parte è vero che ad esempio alcuni organi speciali (la CIA o l’FBI)

«have protocols for investigating “moles” and terrorism suspects, which are not publicly available».

Se consideriamo l’evoluzione del procedimento giudiziario civile, ad esempio, possiamo associare l’obbligo alla riservatezza previsto dall’Istruzione al segreto istruttorio civile in vigore in Italia fino al 1989. Tale obbligo coinvolge non solo gli atti ma tutti coloro che prendono parte al procedimento. A tal proposito citiamo:

224

Il prof. John Beal è un docente ordinario di Diritto Canonico alla Catholic University of America di Washington).

181 «La soluzione legislativa predisposta dal codice di procedura penale del 1930 obbediva, coerentemente con il tipo di processo penale, e soprattutto con il tipo di organizzazione politica del tempo in cui tale codice era stato emanato, alla direttrice strategica della tutela perentoria ed incondizionata della segretezza. […] Ripercorrendo succintamente l’orditura di quel sistema, va detto che, quanto all’oggetto, il segreto concerneva tutti gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori (il c.d. segreto istruttorio). Quanto ai soggetti ai quali si vietava la diffusione di notizie, l’art. 230 c.p.p. [Codice di Procedura Penale, n.d.r.] imponeva l’obbligo del segreto agli ufficiali e agli agenti di p.g. […]. L’art. 307 c.p.p. obbligava a sua volta i magistrati, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti di istruzione o assistono ai medesimi, a mantenere il segreto per tutto ciò che riguardava tali atti e i loro risultati. […] Il segreto istruttorio […] cadeva con il deposito degli atti del procedimento a norma dell’art. 372 c.p.p. Cionondimeno permaneva, rigidissimo, il divieto di pubblicazione (o “segreto esterno”), in tutto o in parte, degli atti processuali […]. Tale articolo vietava infatti la pubblicazione, col mezzo della Stampa, ma anche con qualsiasi mezzo di divulgazione fatto da chiunque in qualsivoglia modo, anche per riassunto e in guisa di informazione, del contenuto di qualunque documento o ogni altro atto scritto ed orale relativo […]. Le violazioni del segreto [...] e del divieto di pubblicazione di cui all’art. 164 c.p.p. avevano rilevanza penale»225.

In secondo luogo ricordiamo che l’Istruzione non si occupa dei casi di abuso sui minori o di pedofilia, ma al crimen pessimum (ovvero,

225

Puleio F., Consiglio Superiore della Magistratura. Segreto investigativo e pubblicazione degli

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l’intrattenere relazioni sessuali con minori prepuberi) è dedicato un breve trafiletto (Titolo V, punto 25); per questa ragione Beal sostiene che

«The sexual abuse of minors was mentioned in the same paragraph with, and given no more emphasis than, the sin of bestiality».

Un’ultima considerazione: nella definizione di crimen pessimum sembra che si dia maggiore importanza al carattere omosessuale del reato:

«Nomine criminis pessimi heic intelligitur quodcumque obscoenum factum externum, graviter peccaminosum, quomodocumque a clerico patratum vel attentatum cum persona proprii sexus»226.

I primi concreti provvedimenti in materia di tutela dei minori contro gli abusi sessuali commessi da religiosi si avranno, come vedremo meglio in seguito, nel 2001 in documento redatto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede sui Delicta Graviora.

226 N.71: «the term crimen pessimum [“the foulest crime”] is here understood to mean any external

obscene act, gravely sinful, perpetrated or attempted by a cleric in any way whatsoever with a person of his own sex».

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CAPITOLO TRE