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L 27 dicembre 2013, n 147, "Legge di stabilità 2014"

2. Storia dell'anatocismo e evoluzione giurisprudenziale

2.4 Evoluzione giuridica dell'anatocismo bancario

2.4.8 L 27 dicembre 2013, n 147, "Legge di stabilità 2014"

Il Legislatore ha poi tentato di abrogare l'anatocismo con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Legge di stabilità 2014" pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014. Essa ha modificato il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, del TUB seguendo l'intenzione, quale emerge dall'esame dei lavori parlamentari, di stabilire "l'improduttività degli interessi composti", onde "mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal Legislatore".

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Tale disposizione di legge, ed in particolare l'art. l, comma 629  tecnicamente formulata in maniera non felice  elimina, a decorrere dal gennaio 2014, l'anatocismo: gli interessi, contabilizzati con la stessa periodicità, sia debitori che creditori, non confluiranno nella sorte capitale, producendo ulteriori interessi, ma verranno contabilizzati a parte, non ammettendo più la possibilità che gli interessi periodicamente capitalizzati producano interessi ulteriori.

Tuttavia la disposizione è destinata a rimanere un divieto astratto e generalizzato almeno fino a quando non sarà emanata la necessaria delibera del CICR, a cui demandato il compito di stabilire criteri e modalità per la sua concreta attuazione. Quindi, per adesso, la norma è valida solo sul piano teorico, poiché, a livello pratico, permane tutt'ora il problema del cd. "transito dal vecchio al nuovo regime".

Il CICR non ha ancora trovato il tempo per emanare una propria deliberazione contenente "modalità i criteri per la produzione degli interessi" in parola, come espressamente sancito dall'articolo 120, comma 2, TUB.

Invero, stante la mancanza della suddetta deliberazione del CICR  si è portati a chiedersi:

a) da quando sia effettivamente possibile applicare la nuova disciplina dettata dall'art.120, comma 2, TUB, vale a dire da subito o solo nel momento in cui vi sarà, semmai vi sarà, la deliberazione da parte del CICR;

b) quali siano i rapporti contrattuali interessati dalla nuova disciplina, vale a dire solo quelli stipulati successivamente alla sua effettiva applicabilità o anche quelli preesistenti.

Con riferimento al momento temporale dal quale trovi effettivamente applicazione la nuova norma, vi è chi ritiene che la medesima, prevedendo espressamente una deliberazione del CICR, non sia ancora produttiva di effetti e si mantenga, dunque, provvisoriamente in vita l'anatocismo bancario nei termini ammessi dalla disciplina secondaria previgente stabilita dalla precedente delibera 9 febbraio 2000, applicativa del regime introdotto con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n.342 e contenente modifiche al D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.).

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Vi è poi anche chi ritiene invece che la medesima vada applicata dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della norma, e ciò a prescindere dal fatto che manchi la deliberazione del CICR.

Forse la seconda è da preferire per molteplici motivazioni, in primis quella per la quale l'introduzione a opera della Legge di Stabilità 2014 del nuovo articolo 120 ha "travolto", oltre al vecchio testo normativo, anche, stante l'assenza di esplicite disposizioni transitorie, l'intera disciplina dallo stesso derivante e, quindi, la deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, la cui forma regolamentare, essendo una fonte gerarchicamente subordinata, dipendeva dal testo abrogato.

La deliberazione che sarà assunta dal CICR dovrà prevedere "in ogni caso" che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della

clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori; (e questo fa quindi riferimento ad una mera operazione contabile);

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, saranno calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

Il Legislatore con questo punto ha, invece, voluto chiarire i limiti del conteggio indicato al punto precedente, precisando che gli interessi così conteggiati, e quindi annotati in conto, se in tal modo vengono capitalizzati, in ogni caso non possono produrre ulteriori interessi, che vanno conteggiati solo sul capitale iniziale.

Pur nell'assenza della deliberazione del CICR, i precetti presenti nell'articolo 120, comma 2, TUB, devono trovare applicazione dai singoli soggetti interessati e, semmai, questi ultimi, nell'attesa della deliberazione in parola, potranno definire "provvisoriamente" a livello individuale le modalità e i criteri necessari per garantire il rispetto della norma.

Inoltre, come sottolineato dalla dottrina, "il transito dal vecchio al nuovo regime deve avvenire in modo automatico, senza il bisogno di formalità o di procedimenti formativi di consenso presunto".

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Accertata l'immediata applicabilità del disposto dell'art.120, comma 2, TUB e ciò a prescindere dalla mancanza della deliberazione del CICR, occorre ora affrontare la seconda "delicata" questione, vale a dire a quali rapporti il disposto in parola vada effettivamente applicato.

Ci si deve rifare alle disposizioni generali in tema di efficacia della legge nel tempo e quindi all'articolo 11, comma 1, delle preleggi, il quale statuisce che "la legge non dispone che per l'avvenire [e non può avere] ... effetto retroattivo". Orbene, sulla base di questa norma è quindi scontato che i contratti bancari stipulati a far tempo dal 1° gennaio 2014 debbano ab origine sottostare, senza eccezioni, alle prescrizioni del nuovo articolo 120, comma 2, TUB.

Più complicato, invece, il riferimento ai contratti stipulati antecedentemente il 1° gennaio 2014 e in essere a quella data, cosiddetti "rapporti pendenti". Per tali rapporti la novella dell'articolo 120, comma 2, TUB varrà solo a far tempo dall'entrata in vigore del medesimo (1° gennaio 2014), senza alcun effetto invece per quanto concerne il periodo precedente di vigenza del rapporto, coperto dalla regola di irretroattività delle leggi che, come noto, è volta a salvaguardare gli effetti giuridici generatisi prima dell'introduzione di una norma.

Quindi solo i rapporti contrattuali terminati prima del 1° gennaio 2014 non dovranno soggiacere al disposto del nuovo articolo 120, comma 2, TUB e ciò in quanto i rapporti in parola non generano effetti post 1° gennaio 2014.