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Disposizioni sull' Usura: l 108, 7 marzo '96

2. Storia dell'anatocismo e evoluzione giurisprudenziale

3.3 Tecniche e gli strumenti utilizzati per il controllo del conto corrente

3.3.4 Disposizioni sull' Usura: l 108, 7 marzo '96

Dopo l'introduzione del Codice Rocco negli anni Venti, il reato d'usura era regolato dall'articolo 644 del codice penale: tale articolo puniva chi, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si faceva dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo della prestazione di denaro o altra cosa mobile. Vi erano però difficoltà nell'interpretazione, sia da parte della giurisprudenza sia da parte della dottrina, dello "stato di bisogno".

Altra difficoltà si riscontrava nel riconoscimento dell'usurarietà degli interessi, in quanto non vi era alcun accenno a un limite oltre il quale gli interessi fossero considerati usurari e, per questo, il reato di usura era rimesso alla discrezionalità del Magistrato. A causa di ciò, non erano rare pronunce giurisprudenziali contrastanti, per cui uno stesso tasso era considerato a volte lecito e a volte illecito. A causa delle difficoltà riscontrate nell'interpretazione della legge, divenne indispensabile una riforma della disciplina normativa. Si è posto, così, un confine a questa discrezionalità facendo nascere la figura della così detta "usura oggettiva" con una norma chiara copiata dal diritto francese, con un'unica differenza fattuale, ovvero che in Francia ci sono forti misure di sorveglianza per le banche, per cui laggiù, in concreto, l' usura non si concretizza.

Con la legge 7 marzo 1996, n.108, il Legislatore andava a modificare gli artt. 644 del codice penale e 1815 del codice civile, introducendo nuovi strumenti di controllo e di assistenza sia sotto il profilo della prevenzione che sotto quello della solidarietà verso le vittime.

Tale legge, già pronta nel marzo del 1996 ma entrata in vigore il primo di aprile 1997, quindi più di un anno dopo, a causa della grande attività della Banca d'Italia finalizzata a rendere innocua detta normativa, ha radicalmente innovato la disciplina preesistente rendendo più agevole l'applicazione delle sanzioni penali. Fu introdotto un meccanismo semplificato di accertamento della natura usuraria degli interessi e individuato un tasso limite oltre il quale gli interessi vengono sempre considerati usurai. La pubblicazione trimestrale del limite d'usura è demandata al Ministro del Tesoro.

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Il limite è stabilito nel tasso medio per operazioni similari risultante dall'ultima rilevazione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale aumentato della metà.

Sull'argomento si è espressa, recentemente, la dottrina, la quale ha evidenziato che, ai fini della determinazione del tasso soglia per l'usura, va tenuto conto di tutte le commissioni bancarie, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, nonché degli interessi ultralegali e di quelli moratori e anatocistici, delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, quindi delle spese fisse di chiusura, delle spese assicurative, delle spese di revisione fido e delle provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali. Le conseguenze dell' usurarietà sono stabilite dall'art. 1815 c.c., come modificato dalla Legge n. 108/96, il quale prevede che, qualora siano convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non è dovuto alcun interesse.

Il recente decreto Sviluppo del governo Berlusconi, n.70 del 13-5-2011, convertito nella Legge n.106 del 12 luglio 2011, ha modificato i criteri con cui individuare un interesse usurario introducendo il seguente limite (tasso soglia usura): tasso medio + una maggiorazione del 25% del tasso medio stesso per avere un allineamento alle norme europee + 4 punti percentuali fissi. In buona sostanza, la soglia di usura viene ora calcolata aumentando il tasso medio (TGEM) di un quarto e aggiungendo un margine fisso di ulteriori 4 punti percentuali. In ogni caso, il Decreto in parola prevede che la differenza tra il limite e il tasso medio non possa essere superiore a 8 punti percentuali.

La realtà che ne deriva è ancora più a favore delle banche italiane, perché anziché adeguarsi alle norme europee, dal luglio 2011 il tasso di usura si è ulteriormente innalzato. Ma questo non vuol dire che tale illecito non venga commesso, anzi, continua ad essere presente in percentuale prevalente ed è possibile riscontrare tale anomalia operando un confronto di tutti gli scalari trimestrali rispetto ai livelli indicati dalla Banca d'Italia.

Non avendo, però, tale norma, carattere retroattivo, la sussistenza di interessi usurari per tutti i rapporti sorti in epoca anteriore deve essere valutata con i criteri di cui alla citata legge anti-usura.

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Le due principali novità apportate da questa legge sono l'irrilevanza dei motivi che hanno spinto il debitore a chiedere il prestito e il tasso soglia come base per determinare l'usurarietà degli interessi.

Con la modifica dell'art. 644 fatta dalla legge 108/1996, s'individua anche un'ipotesi residuale in cui può avvenire il reato d'usura: il quarto comma dell'art. 644 afferma che "sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria". Perciò è attribuito al giudice di merito il compito di valutare la sproporzione nel caso in cui, essendo il tasso di interesse inferiore al limite legale, non esisterebbe il reato d'usura così come stabilito dal nuovo meccanismo introdotto dal Legislatore.

Il sesto comma del nuovo art. 644 prevede, inoltre, un aumento della pena da un terzo alla metà se:

 il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

 il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

 il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

 il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

 il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

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Il nuovo meccanismo introdotto nel 1996, pur avendo eliminato le difficoltà d'interpretazione, ha sollevato non pochi dibattiti, in dottrina e giurisprudenza, a causa dei conseguenti problemi di ius superveniens.

Il dubbio concerneva il giudizio circa la liceità o l'illiceità dei contratti, soprattutto di mutuo, stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108/1996 definenti un tasso d'interesse inizialmente lecito, ma che poi diventava usurario al momento del pagamento per effetto della nuova disciplina. Per chiarire tale questione, il Legislatore intervenne col decreto legge 29 dicembre 2000 n. 394 di interpretazione autentica della legge 108/1996, stabilendo che si intendono usurari gli interessi che superano il tasso soglia al momento della promessa o dell'accordo, indipendentemente dal momento del pagamento.