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2. Storia dell'anatocismo e evoluzione giurisprudenziale

3.8 La relazione condotta dal c.t.u

Il c.t.u., nel paragrafo introduttivo, brevemente espone le premesse del proprio lavoro peritale, iniziando con una breve presentazione con indicazione dell’iscrizione all’Ordine Professionale di appartenenza, le modalità e la data del conferimento dell’incarico, la data del giuramento, la data dell’inizio dei lavori peritali ed infine una breve presentazione delle Parti in causa.

"Io, sottoscritto dott. xxxxxxx, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, regolarmente iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per la Circoscrizione del Tribunale di xxxxxxxxxx dal xxxxxxxxxx con il n. xxxxxxxxx, premesso che con ordinanza del Tribunale xxxxxxxxxxxxxxx in data xxxxxxx, sono stato nominato dal Giudice xxxxxxxx Consulente Tecnico d’Ufficio nella causa xxxxxxxxxxxxxxx; - che l’attore xxxxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv. xxxxxxx, xxxxxxxxxx; - che la convenuta xxxxxxx, rappresentata e difesa dall’Avv. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx; - che all’udienza del xxxxxxxx, accettato l’incarico e prestato rituale giuramento, lo scrivente fissava l’apertura delle operazioni peritali in data xxxxxxxxxxxxxxxx; a tal uopo dichiara - che le premesse risultano essere parte integrante del documento; - che le memorie redatte dal sottoscritto riguardano una Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di accertare, effettuando i necessari ricalcoli, l’ammontare dell’effettivo debito xxxxxxxxxxxxxxxx; - che il giorno xxxxxxxxxx, presso il proprio studio, sito xxxxxxxxxxxxx, dava inizio alle operazioni peritali."

Sottolineiamo, intanto, la differenza tra il c.t.u., ovvero Consulente Tecnico d’Ufficio, e il c.t.p., Consulente Tecnico di Parte. Nel primo caso si tratta di un ausiliario del giudice, un perito da questi nominato che agisce quale supporto tecnico nello svolgimento del processo.

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Nel secondo caso si tratta, invece, di un professionista di fiducia incaricato da una delle parti in causa al fine di affiancare il c.t.u. nell’esecuzione del suo incarico. Nel paragrafo successivo occorre riportare il quesito del Giudice, sulla base del quale il c.t.u. si dovrà attenere rigorosamente al tipo di ricalcolo da effettuare.

Se il quesito formulato risultasse non accuratamente dettagliato e specifico sulle modalità di calcolo, potrebbero nascere, in sede di accesso peritale, delle contestazioni da parte dei c.t.p., in quanto l’interpretazione letterale del quesito, nonché l’interpretazione normativa di riferimento, potrebbero portare a diverse soluzioni e quindi a delle controversie. A tale scopo, starà all'abilità del c.t.u. in sede di acceso peritale, nel riuscire a trovare un'interpretazione condivisa dalle parti da sottoscrivere in verbale, oppure di scegliere di presentare un’istanza di chiarimenti al Giudice, su esplicita richiesta delle parti, in modo da evitare il rischio ricevere osservazioni critiche in merito a presunte errate interpretazioni soggettive del c.t.u.

Indichiamo,allora, alcuni esempi di quesiti formulati dai Giudici:

"Il quesito del Giudice dott. xxxxxxxxx, così come stabilito nell’udienza del xxxxxxxxxxx presso il Tribunale di xxxxxxxxxxxx, Ruolo Gen. Cont. n. xxxxxxxxxxxxx, è il seguente:

Calcoli il c.t.u., sulla sola base della documentazione in atti, rideterminando i rapporti di dare-avere correnti tra l’istituto opposto e la xxxxx a partire dal xxxx e sino al xxxxxx applicando gli interessi nella misura legale tempo per tempo vigente nel caso di valida pattuizione scritta, ovvero nella misura prevista dalle vigenti disposizioni (depurati dall’anatocismo) senza tener conto né della capitalizzazione trimestrale né della commissione di massimo scoperto; Verifichi inoltre l’eventuale superamento del tasso soglia – usura;”

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Altra ipotesi di quesito potrebbe essere: “Determinare la durata dell’intera apertura di credito; calcolare la scopertura media in linea capitale; calcolare l’ammontare complessivo delle competenze addebitate nel corso dell’intero rapporto; calcolare il TAEG medio annuo; calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso soglia di cui alla Legge 108/96; determinare l’effettivo dare-avere in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, commissioni di massimo scoperto trimestrali e spese, computando delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquistato o perduto la disponibilità.”

Nel paragrafo riferito alle premesse tecniche, saranno illustrate brevemente le ricerche che il c.t.u. ha realizzato sui recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di anatocismo al fine di rispondere in modo esauriente al quesito del Giudice. Questo lavoro va realizzato solo se le ricerche normative sono state richieste espressamente dal Giudice e/o richieste in comune accordo dalle parti, in quanto l’interpretazione letterale del quesito lo richiedono, in quanto non sono state specificamente dettagliate dal Giudice le modalità di ricalcolo da utilizzare nel lavoro peritale. Si rammenta che il c.t.u. non deve procedere nel proprio lavoro peritale a delle interpretazioni normative, seguendo un orientamento giurisprudenziale rispetto ad un altro, ma dovrà sempre rispondere al quesito del Giudice secondo l’analisi documentale a sua disposizione e secondo l’interpretazione letterale del quesito, in quanto il c.t.u., quale “terzo imparziale”, ha un ruolo di ausiliario del Giudice, lasciando a quest’ultimo il compito dell'interpretazione della norma.

Nel paragrafo seguente verranno illustrate le modalità e i criteri di calcolo che il c.t.u. ha utilizzato nel rispondere al quesito del Giudice sulla base dei documenti prodotti dalle parti, le eventuali indagini saranno realizzate se autorizzate dal Giudice nel quesito formulato. Si rammenta e si consiglia che il c.t.u. risponda al suo mandato utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile per il Giudice.

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Sulla base di quanto reperito in atti, nonché di quanto dichiarato dalle parti e rilevato nel corso delle sedute peritali regolarmente verbalizzate, si è ritenuto che, per rispondere al mandato ricevuto, è necessario per le operazioni di ricalcolo ricostruire integralmente le movimentazioni avvenute nel conto corrente oggetto della consulenza e depurarli delle competenze imputate dalla banca in fase di liquidazione trimestrale.

In ossequio al quesito posto dal Giudice, si procede alla determinazione dell’esatto credito/debito del correntista, effettuando la ricostruzione del conto corrente secondo precise modalità.

Nell'ultimo paragrafo verranno, allora, illustrate le risultanze finali del lavoro peritale, al fine di esplicare brevemente i fatti e le conclusioni scaturite dal mandato conferito dal Giudice. Non ritenendo opportuno addentrarsi in più approfondite questioni di legittimità di esclusiva pertinenza del giudicante, il c.t.u. esporrà le risultanze della perizia.

"La trattazione che precede consente di rispondere al quesito formulato dal Giudice e, secondo le modalità di calcolo illustrate nel paragrafo precedente, avremo un saldo negativo/positivo di euro xxxxxxxxxxxxxxx sui conti correnti oggetto della consulenza, con un differenziale in favore del parte del correntista a seguito dell’effetto anatocismo di euro xxxxxxxxxx".