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2. Le nuove condizioni per la domanda di separazione

4.3. La dichiarazione di addebito

Il II comma dell’Art. 151 c.c., prevede la possibilità di addebitare la separazione al coniuge che abbia determinato la situazione di intollerabilità. È sempre stata particolarmente controversa la questione relativa alla corretta interpretazione di tale inciso, che recita << Il

giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le

l’intollerabilità di cui fa cenno l’art 151 c.c., è qualcosa di “schiettamente” soggettivo, di cui il giudice si limita a prendere atto sulla base della mera allegazione dei fatti.

89Sul tema un percorso più approfondito, che evidenzia le oscillazioni della

giurisprudenza (sia di legittimità che di merito), si trova in GIOVAGNOLI, Separazione e divorzio: percorsi giurisprudenziali, Milano, Giuffrè, 2009, 32 ss. L’autore sottolinea come la giurisprudenza avesse accolto inizialmente e per molto tempo, la tesi oggettivistica. Era infatti ricorrente l’affermazione secondo cui la separazione giudiziale dei coniugi non può essere pronunciata per il mero atteggiamento soggettivo di rifiuto della convivenza da parte di uno dei coniugi, ma solo in presenza di circostanze che rendano oggettivamente appezzabile, e quindi giudiziariamente controllabile, una situazione di intollerabilità nella sua essenza (per tutti vedi Cass 10 gennaio 1986, n.67, in Dir. Fam., 1986, 487). Più recentemente invece la Cassazione ha preso espressamente le distanze dalla tesi oggettivistica, attribuendo rilevanza anche alla “condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola delle parti.” Vedi al proposito Cass. 9 ottobre 2007, n. 21099, in Fam. e Dir., 2008, 1, 28

90 ZATTI, I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi, in

Tratt. Rescigno, vol. 3, Torino, Giappichelli, 1996, 134

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circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai

doveri che derivano dal matrimonio>>.91 Inizialmente alcuni autorevoli

autori sostennero che con tale previsione veniva ad essere reintrodotta, pur senza farne espressa menzione, la separazione per colpa.92 Altri a contrario consideravano l’addebitabilità come un ipotesi a carattere eccezionale ricordando che con la disciplina introdotta con la riforma del 1975, il presupposto della separazione è l’intollerabilità della convivenza, mentre la dichiarazione di addebito è meramente eventuale, potendo intervenire solo in presenza di espressa domanda e se ne ricorrono le circostanze.93 Le polemiche circa l’istituto dell’addebito non risultano ancora sopite: a far tempo dagli anni ‘90, fino ad oggi, sono state diverse le proposte di legge volte ad eliminare l’addebito della separazione, in quanto ritenuto incongruente con le scelte compiute dal legislatore del ’7594. Sul punto anche la dottrina continua ad essere divisa, ma gli orientamenti prevalenti sono concordi nel sostenere che la

91 Cfr. art 151 c.c.

92 Vedi GRASSI, La separazione personale dei coniugi nel nuovo diritto di famiglia:

legge 19 maggio 1975, Napoli, Jovene, 1975, 57 ss. Cfr supra, § 9

93 In tal senso RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, Jovene, 1975,

385 ss.

94 L’eliminazione dell’addebito costituiva oggetto della proposta di legge 11 giugno

1996 d’iniziativa dei deputati Valpiana, Nardini e Saia (in Atti parlam., Camera, XIII legisl., n. 1477), che prevedeva l’abrogazione del II comma dell’art. 151 c.c. Si legge nella relazione al progetto: <<l’addebito di responsabilità costituisce un retaggio dell’antica concezione della separazione personale intesa come sanzione del comportamento colpevole di uno dei coniugi. La riforma del diritto di famiglia considera invece la separazione come un rimedio provvisorio al fallimento dell’unione coniugale. Per tale motivo l’addebito di responsabilità appare incongruente con le stesse scelte compiute dal legislatore del 1975>>. In tempi più recenti medesima proposta si è avuta con il disegno di legge n.31 d’iniziativa del senatore Manzione, comunicato alla Presidenza il 28 aprile 2006

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pronuncia con addebito non costituisca una forma di sanzione nei confronti del coniuge “colpevole” quanto, piuttosto, una indiretta riparazione del pregiudizio subito dall’altro coniuge.95 Pertanto l’addebito è da considerarsi come una “modalità accessoria ed eventuale” della separazione, che comporta solo conseguenze dal punto di vista patrimoniale. Conforme a tali orientamenti si mostra anche la giurisprudenza di legittimità.96

Non essendo tipizzate le condotte da cui può scaturire una pronuncia di addebito, spetta al giudice accertare in concreto la ricorrenza di comportamenti rilevanti, verificandone l’efficacia causale rispetto alla situazione di intollerabilità della convivenza o al grave pregiudizio per la prole. L’addebitabilità presuppone pertanto una condotta illecita del coniuge e cioè una condotta contraria ai doveri imposti da matrimonio. Tali doveri sono tracciati nell’Art. 143 c.c., nelle grandi linee dell’obbligo della assistenza, della collaborazione, della coabitazione e della fedeltà. È necessario precisare inoltre che deve trattarsi di un comportamento ingiusto, cioè non stato necessitato da qualche ragione.

95 Si pronuncia in tal senso ZATTI, I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la

separazione dei coniugi, in Tratt. Rescigno, vol. 3, Torino, Giappichelli, 1996

96 Cfr Cass. 17 luglio 1997, n. 6566, in Fam. e Dir., 1998, 82, dove si afferma << […]

l’art. 151 c.c. costruisce un modello unitario di separazione, fondato sull’accertamento di presupposti oggettivi, rappresentati dalla sussistenza di fatti tali da integrare la suddetta situazione, rispetto al quale l’addebitabilità ad uno o ad entrambi i coniugi si pone come dichiarazione eventuale, da pronunciare nel contesto della separazione, ove ne ricorrano le circostanze.>>. Vedi anche Cass. 17 marzo 1995, n.3098, in Giur. It., 1996, I, 68, <<la separazione con addebito non costituisce un modello autonomo e diverso rispetto a quello della separazione per intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la dichiarazione di addebito non è altro se non una modalità accessoria ed eventuale della pronuncia di separazione.>>.

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Ancora ai fini della addebitalità della separazione occorre che l’atto nel quale si è concretizzata la condotta del coniuge convenuto, sia ricollegabile ad un comportamento doloso dello stesso.97

Gli effetti dell’addebito della separazione sono due, ed hanno carattere patrimoniale: in primo luogo il coniuge che non abbia adeguati redditi propri, al quale sia stata addebitata la separazione, non ha diritto al

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