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2. Un lungo iter normativo

4.1. Lo scioglimento della comunione legale: introduzione

4.3.2. Segue Il difetto di coordinamento con le disposizioni in tema d

Un’ulteriore questione interpretativa sollevata dall’articolo in esame, come modificato a seguito della riforma del 2015, riguarda il coordinamento con le nuove forme stragiudiziali di risoluzione della crisi matrimoniale, dal momento che subordina lo scioglimento della comunione alla sola emanazione di un provvedimento giurisdizionale.

Come si è già sottolineato, l’art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, pone un’ assoluta parità tra l’accordo raggiunto ai sensi della novella sulla negoziazione assistita e i “provvedimenti giudiziali” (ossia gli accordi di separazione divenuti efficaci per effetto dell’emanazione del decreto di omologazione o gli accordi di divorzio, divenuti efficaci per effetto dell’emanazione della sentenza di divorzio su domanda congiunta), con la conseguenza che gli effetti dell’intesa raggiunta nel contesto di una procedura di negoziazione assistita (ivi compresa la cessazione del regime legale) dovrebbero prodursi dal momento, per l’appunto, dell’accordo. Tuttavia un’attenta interpretazione letterale e sistematica della norma, sembrerebbe condurre a conclusioni differenti313. A tal proposito, infatti, occorre tener conto del fatto che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 132/2014, sia in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero

313 Si veda per tali considerazioni OBERTO, “Divorzio breve”, separazione legale e

comunione legale tra coniugi, in Famiglia e diritto, 6/2015, 624

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economicamente non autosufficienti, sia in loro presenza, risulta necessario rispettivamente il nullaosta o l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, per gli adempimenti di cui al comma 3. Dunque alla luce di tale considerazione sembrerebbe potersi dedurre che tali atti del Procuratore della Repubblica vengono a costituire elemento necessariamente integrativo dell’efficacia dell’autoregolamentazione negoziale impressa dall’autonomia delle parti ai reciproci rapporti personali e patrimoniali conseguenti alla separazione ed al divorzio, esattamente come avviene per l’omologa della separazione consensuale. Ciò significa, in altre parole, che l’accordo non dovrebbe produrre alcun tipo di effetti fino al rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione.314 A tal proposito appare irrilevante il richiamo costituito dall’art. 3, l. n. 898/1970 (come modificato dal d.l. n. 132/2014), il quale ora prevede che, per la proposizione della domanda di divorzio, le separazioni devono essere protratte per il periodo prescritto della legge a far tempo << […] dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a

seguito di convenzione di negoziazione assistita>>. Il legislatore infatti

si è sempre ritenuto libero di fissare il dies a quo per il calcolo del periodo di attesa tra separazione e divorzio in un momento ben diverso da quello della produzione degli effetti della separazione: si pensi alla

314 In questo senso sono orientati SESTA, Negoziazione assistita e obblighi di

mantenimento nella crisi della coppia, in Fam. e dir., 3/2015; DANOVI, , Il d.l. n. 132/2014: le novità in tema di separazione e divorzio, in Famiglia e diritto, 2014; BUGETTI, Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al sindaco, in Corriere giur., 4/2015; OBERTO, “Divorzio breve”, separazione legale e comunione legale tra coniugi, in Famiglia e diritto, 6/2015

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versione iniziale della legge sul divorzio, che fissava tale momento, per il computo dei cinque anni allora previsti, nella data dell’”avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”, laddove gli effetti propri della separazione si producevano (e ancora oggi è così) dall’omologazione della separazione consensuale e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale. Tuttavia bisogna precisare che quanto detto, in generale, per ciò che attiene al momento della produzione degli effetti dell’accordo di separazione o di divorzio nel contesto delle procedure di negoziazione assistita, non può valere per la cessazione del regime legale: se infatti anche a tali fini si dovesse attendere il rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione da parte del p.m., occorrerebbe constatare che si verrebbe a creare una evidente discrasia tra la separazione consensuale raggiunta davanti al giudice (nella quale l’effetto della cessazione del regime si ha nel momento della firma del verbale) e la separazione consensuale conseguita per via della negoziazione assistita, posto che la novella dell’art. 191 c.c. non sembrerebbe, ad una prima lettura, applicabile a tale procedura. Dunque per poter porre rimedio “a tale, ennesima, dimostrazione di insipienza legislativa”315 l’unica soluzione appare quella di suggerire una estensione analogica, in forza della quale al “presidente” si sostituiscono gli avvocati che assistono alla negoziazione, e all’omologazione del

315 Testualmente OBERTO, “Divorzio breve”, separazione legale e comunione legale

tra coniugi, in Famiglia e diritto, 6/2015, 626

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tribunale si sostituiscono il nullaosta o l’autorizzazione del p.m. Quindi, conformemente a quanto già precisato, si dovrà immaginare anche in queste ipotesi una immediata cessazione del regime di comunione legale sottoposto tuttavia ad una condizione risolutiva costituita dall’eventuale rigetto, da parte del p.m., del nullaosta o dell’autorizzazione.316 Le stesse conclusioni devono ripetersi anche in riferimento all’art. 12, d.l. n. 132/2014, per l’ipotesi in cui l’accordo sia raggiunto innanzi all’ufficiale dello stato civile. Si sostiene a tal proposito che la comunione si scioglie, analogicamente a quanto detto per la negoziazione assistita, non tanto al momento della seconda comparizione (al fine della conferma definitiva delle loro intenzioni), ma della prima ricezione, ad opera dell’ufficiale dello stato civile, delle dichiarazioni dei coniugi. Anche in tal caso dunque, la mancata comparizione per la conferma dell’accordo, si sostanzierà in una condizione risolutiva degli effetti della separazione personale; effetti che si produrranno già al momento della sottoscrizione dell’accordo.317

316 Concludono in tal senso TIZI, La nuova normativa sul divorzio breve: analisi della

disciplina e aspetti problematici, in Nuove leggi civ. comm., 6/2015, 1079 ss; OBERTO “Divorzio breve”, separazione legale e comunione legale tra coniugi, in Famiglia e diritto, 6/2015, 626

317 Ancora a tali conclusioni pervengono TIZI, op. citata supra; OBERTO, op. citata

supra

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