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Capitolo I. Le Fonti

3. Convenzione sulla Salvaguardia del Patrimonio Immateriale Parigi, 17 ottobre

3.2. Dichiarazione sulla Diversità Culturale Parigi, 2 novembre 2001

La Dichiarazione sulla diversità culturale è stata siglata a Parigi il 2 novembre del 2001. Nel preambolo vengono ricordati i Patti del 196667 e le finalità relative alla promozione culturale presenti nell’atto costitutivo dell’UNESCO.

il dibattito sulle identità, la globalizzazione, il progresso tecnologico, le dinamiche economiche, e la convinzione che “il rispetto della diversità delle culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione in un clima di fiducia e di mutua comprensione sono tra le migliori garanzie di pace e di sicurezza

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Si tratta dei due patti internazionali sul diritto dell’uomo adottati dall'Assemblea Generale delle Stati Unite il 16 dicembre 1966 ed entrati in vigore nel corso del 1976. Si tratta del patto internazionali sui diritti economici, sociali e culturali, e del patto internazionale sui diritti civili e politici, ai quali si aggiunge il protocollo facoltativo riferito al secondo patto. I Patti obbligano gli Stati che li hanno ratificati a riconoscere e progettare un'ampia gamma di diritti umani. L'incoraggiamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti figura nello Statuto, che fa capo all'Organizzazione delle Stati Unite, tra i grandi fini dell'Organizzazione. La Commissione dei diritti dell’uomo, in un tempo assai breve, provvide alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, documento storico che stabilisce i principi generali che regolano il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Dalla sua adozione da Parte dell'Assemblea generale, il 10 dicembre 1948, la Dichiarazione ha esercitato una vasta influenza nel mondo intero ed è stata fonte d'ispirazione per costituzioni e leggi nazionali. Dopo la proclamazione della Dichiarazione dei Dritti dell’uomo, che non aveva ancora forza di legge, l’Organizzazione delle Stati Unite si cimentò nel compito di tradurre i principi della Carta in disposizioni che imponevano obblighi agli Stati che avessero ratificato. Le diposizioni si trasformarono nei due Patti Internazionali. Fu un compito arduo, Il 16 dicembre 1966, l'Assemblea adottava i Patti internazionali ed il Protocollo facoltativo.

Doveva passare un altro decennio prima che i Patti venissero ratificati da un numero sufficiente di stati per la loro entrata in vigore. In effetti occorrevano per ciascuno di essi, 35 ratifiche (o adesioni). Gli Stati che hanno ratificato i patti si impegnano a tutelare i cittadini presenti nel proprio territorio con leggi che contro ogni trattamento crudele e inumano. Riconoscendo i diritti fondamentali dell’uomo, quello alla vita, alla libertà, alla sicurezza, al lavoro e al rispetto della sua vita privata. Il Patto vieta la schiavitù, garantisce il diritto ad un processo equo e protegge gli individui contro ogni arresto o detenzione arbitraria. Si riconosce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di opinione, di espressione e di associazione, il diritto di riunione pacifica e di emigrazione. Le disposizioni dei Patti ricalcano, in linea generale, i diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tuttavia, i due Patti contengono un'importante disposizione che non figurava nella Dichiarazione: quella che enuncia il diritto che hanno tutti i popoli all'autodeterminazione ed al pieno e libero utilizzo delle proprie ricchezze e risorse naturali.

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internazionali.68

Sempre nel Preambolo si afferma che:

la cultura deve essere considerata come gli insieme dei tratti distintivi spirituali, materiali e affettivi che caratterizzano la società o un gruppo sociale, e che include oltre alle arti e alle lettere, modi di vita, di convivenza, sistemi di valori, tradizioni e credenze.

L’art. 2 si definisce cos’è il pluralismo culturale:

dalla diversità al pluralismo culturale, nelle nostre società sempre più diversificate, è indispensabile assicurare un'interazione armoniosa e una sollecitazione a vivere insieme di persone e gruppi dalle identità culturali insieme molteplici,varie e dinamiche. Politiche che favoriscano l'integrazione e la partecipazione di tutti i cittadini sono garanzia di coesione sociale, vitalità della società civile e di pace. Così definito, il pluralismo culturale costituisce la risposta politica alla realtà della diversità culturale. Inscindibile da un quadro democratico, il pluralismo culturale favorisce gli scambi culturali e lo sviluppo delle capacità creative che alimentano la vita pubblica.

L’art. 3 considera la diversità cultural come un fattore di sviluppo.

Gli artt.4 e 6 trattano la diversità culturale in corrispondenza dei diritti umani. Viene subito sottolineato come la Diversità Culturale implica il rispetto dei “i diritti delle

minoranze e dei popoli autoctoni”. Nell’art. 4 il rispetto dei diritti umani è posto sullo

stesso piano del rispetto della diversità culturale.

La difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inscindibile dal rispetto della dignità della persona umana. Essa implica l'impegno a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, in Parti colare i diritti

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delle minoranze e dei popoli autoctoni. Nessuno può invocare la diversità culturale per minacciare i diritti dell'uomo garantiti dal diritto internazionale, né per limitarne la portata.

Si vieta di invocare la diversità culturale per limitare altri diritti internazionalmente riconosciuti, per ribadire la supremazia dei diritti umani nel contrasto che si pone fra elementi tradizionali di alcune culture e questi.

L’art. 6 garantisce l’accessibilità ai media e alle nuove tecnologie ai fini della diffusione della diversità culturale .

L'elemento della creatività (artt.7, 8, 9), è valorizzato in quanto portatore di tradizioni e trasmittente culturale per le generazioni future, oltre che catalizzatore del dialogo interculturale. Per la sua protezione si ribadisce l'importanza del rispetto dei diritti d'autore e degli artisti e di non considerare i beni culturali come merci qualunque. La promozione è affidata alle politiche culturali nazionali, per quanto, nell'ultima Parte della Dichiarazione si sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale e il ruolo dell'UNESCO69, art. 12:

L'UNESCO, sulla base del suo mandato e delle sue funzioni, ha la

responsabilità di:

a. promuovere l'assunzione dei principi enunciati nella presente Dichiarazione nelle strategie di sviluppo elaborate in seno alle diverse istituzioni intergovernative;

b. servire da istituzione di riferimento e concertazione tra gli Stati, gli organismi governativi e non governativi internazionali, la società civile e il settore privato per l'elaborazione comune di concetti, obiettivi e politiche in favore della diversità culturale;

c. proseguire nell'azione normativa , di sensibilizzazione e di sviluppo delle capacità negli ambiti connessi alla presente Dichiarazione che rientrino nelle sue competenza;

d. facilitare l'attuazione del Piano d'azione, le cui linee essenziali sono allegate alla presente Dichiarazione.

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3.3. Dichiarazione di Istanbul. Patrimonio Immateriale. Istanbul, 17