Capitolo I. Le Fonti
5. La Convenzione Europea del Paesaggio Firenze, 20 ottobre 2000
5.2. Raccomandazione 1393 (1998) sulla Gestione e Protezione del Paesaggio: una
Si tratta di un testo siglato dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europea, che appoggia il lavoro fatto dal Congresso delle Autorità Locali e Regionali d’Europa su di una bozza preparatoria per la futura Convenzione Europea del Paesaggio. Nel testo in grosso modo sono indicate gli obiettivi principali.
99http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/Ambiente/Agenda_21/La_20dichiarazione_20di_20Siviglia.
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La Raccomandazioni inizia sottolineando che il continuo mutamento della società mette in pericolo il paesaggio che risente quindi di questi cambiamenti. L’obbiettivo principale è quello di dare priorità a uno sviluppo sostenibile del paesaggio, creando degli strumenti capaci di proteggerlo.
Consequently, it is vital that we adopt a comprehensive approach to meeting this need, with sustainable development as the priority aim, and introduce the tools capable of guaranteeing the management and protection of our landscapes.
Nel Preambolo si ricorda che l’Assemblea Parlamentare è da sempre sensibile a questi argomenti e che si fa portavoce dell’iniziativa del Congresso dei Poteri Locali e Regionale, i quali hanno preparato una bozza per la Convenzione Europea del Paesaggio.
The Assembly particularly appreciates the fact that the draft European landscape convention targets both exceptional and ordinary landscapes and therefore meets the needs of as many people as possible without concentrating exclusively on special sites.
In the light of the debate on the implementation of the convention and the various arguments put forward, the Assembly agrees with the decision to entrust the monitoring process to the competent bodies of the Council of Europe.
6.Convenzione quadro sull’Importanza del Patrimonio Culturale per la Società. Faro, 27 ottobre 2005.
La Convenzione di Faro è l’ultimo strumento del Consiglio d’Europa in materia di tutela del patrimonio culturale e naturale.
Il preambolo si apre rimarcando e ricordando il valore e il potenziale del patrimonio culturale, una risorsa fondamentale per lo sviluppo e per la qualità della vita, in una società in continua evoluzione e si conclude con la volontà di creare un sistema di
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riferimento pan-europeo che cooperi al fine di riconoscere il patrimonio culturale come risorsa fondamentale.
L’art.1 definisce gli obiettivi della Convenzione, innanzitutto si riconosce che
il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto di partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
L’art. 27100
della Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo sancisce questa libertà. Ogni Stato Parte inoltre è tenuto a prende tutte le misure necessarie per applicare le disposizioni della Convenzione riguardo :
a) al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo durevole nella promozione della diversità culturale;
b) ad una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici.
L’art. 2 dà una definizione di patrimonio culturale.
Il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi.
Il Testo non indica se la natura di tali risorse sia materiale o immateriale, perché il suo obbiettivo non è identificare una categoria di beni né definire le misure per la protezione per le stesse, ma è quello di riconoscere il significato che l’eredità culturale ha per la società101.
L’art. 2 continua definendo il concetto di “comunità patrimoniale”, la novità più
100 Articolo27
1.Ogni individuo ha diritto di prendere Parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
101 Erminia Schicchitano, La Convenzione quadro sull’importanza dell’eredità culturale per la società, in
85 importante introdotta dalla Convenzione.
Una comunità patrimoniale è costituita da persone che attribuiscono valore a degli aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro di un’azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future.
A questa novità se ne aggiunge un’altra, il concetto di Patrimonio Comune d’Europa. Questa nuova idea si accompagna bene con il senso di “appartenenza multipla” che gli individui e i gruppi possono sentire, attraverso il patrimonio culturale, e che non deve più essere vista come un fattore che alimenta i conflitti, ma come veicolo per il riconoscimento reciproco delle comunità locali. Gli Stati firmatari dunque concordano di riconoscere il valore degli elementi di identità culturale presenti nel loro territorio senza riguardo per le loro origini.
Ribadendo il concetto del “Diritto al patrimonio culturale”, all’art. 4:
le Parti Firmatarie riconoscono che:
a. chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento;
b. chiunque, da solo o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare il patrimonio culturale di altri tanto quanto il proprio patrimonio e, di conseguenza, il patrimonio comune dell’Europa;
c. l’esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà.
La Convenzione incoraggia il dialogo interculturale e il dibattito intorno al patrimonio culturale, promuovendo una politica sostenibile nell’uso delle risorse del patrimonio culturale e del suo sviluppo anche a livello economico.
Le popolazioni stesse sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nel riconoscimento dei valori dell’eredità culturale, e si invitano gli Stati a promuovere un processo di
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valorizzazione Partecipativo, fondato sulla sinergia di competenze fra tutti gli attori nel campo dell’eredità culturale. L’idea dell’eredità culturale è una risorsa preziosa per l’integrazione delle varie dimensioni dello sviluppo culturale, economico, ecologico, sociale e politico102.
Lo sviluppo della conoscenza del patrimonio culturale da Parte del pubblico è un fulcro molto importante della Convenzione, gli artt.13 e 14 chiariscono gli obblighi spettanti agli Stati Parte.
L’art. 13:
Le Parti Firmatarie si impegnano:
a. a facilitare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale a tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di studio specifico, ma come fonte feconda anche in altri ambiti di studio; b. a rinforzare il collegamento fra la formazione nell'ambito del patrimonio
culturale e la formazione professionale;
c. ad incoraggiare la ricerca interdisciplinare sul patrimonio culturale, sulle comunità patrimoniali, sull'ambiente e sulla loro correlazione; d. a incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di
conoscenze e competenze, sia all'interno di che fuori dal sistema formativo.
Mentre l’art. 14 è focalizzato sullo sviluppo delle tecnologie digitali per migliorare l’accesso al patrimonio culturale e ai benefici che ne derivano:
a. potenziando le iniziative che promuovano la qualità dei contenuti e si sforzino di garantire la diversità delle lingue e delle culture nella società dell’informazione;
b. favorendo standard di compatibilità internazionali per lo studio, la conservazione, la valorizzazione e la protezione del patrimonio culturale, combattendo nel contempo il traffico illecito della proprietà culturale;
102 Erminia Schiacchitano, op. cit., P. 170.
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c. sforzandosi di abbattere gli ostacoli che limitino l’ accesso alle informazioni per quanto riguarda il patrimonio culturale, specialmente a fini educativi, proteggendo nel contempo i diritti di proprietà intellettuale;
d. riconoscendo che la creazione di contenuti digitali relativi al patrimonio non dovrebbe pregiudicare la conservazione del patrimonio attuale.
Il sistema di controllo della Convenzione è basato su un sistema di cooperazione tra gli stati Parte supervisionato dal Comitato Intergovernativo. La cooperazione è basata su un sistema di informazioni libere e condivise tra le Parti, promuovendo la diffusione delle buone prassi. E infine informare l’opinione pubblica sugli obiettivi e sull’esecuzione della Convenzione.
Allo statu attuale sono 20 gli Stati che hanno preso atto della Convenzione103, di questi 13 hanno ratificato il testo. L’Italia e la Francia sono prossime alla ratifica.
6.1. Dichiarazione sulla Diversità Culturale. Strasburgo, 7 dicembre 2000.
La dichiarazione sulla diversità culturale è stata adottata dal Comitato dei Ministri il 7 dicembre 2000, pochi mesi dopo la Convenzione Europea sul Paesaggio.
Nel preambolo si definisce la diversità culturale in relazione al cambiamento della società europea nel XXI secolo, alla globalizzazione e al ruolo che riveste all’interno del libero mercato e del suo impatto a livello economico.
Emphasising that, in the context of global market influences on cultures and cultural exchange, modern democratic states have a new challenge: the development of policies for assuring the recognition and expression of forms of cultural diversity coexisting within their jurisdictions; Recalling the commitments of the member states of the Council of Europe to defend and promote media freedoms and media pluralism as a basic precondition for cultural exchange, and affirming that media pluralism is essential for democracy and cultural diversity.
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Il preambolo si apre riconoscendo la diversità culturale come condizione essenziale per la società.
Al punto 1 si definisce la “diversità culturale”:
Cultural diversity is expressed in the co-existence and exchange of culturally different practices and in the provision and consumption of culturally different services and products.
Soprattutto, la diversità culturale non può essere espressa senza condizioni che permettano le libertà d’espressione, la libertà di creatività esprimibili in tutte le forme della cultura.
Al punto 2 invece si definiscono le politiche sulla diversità culturale in relazione alla globalizzazione.
Cultural diversity has an essential economic role to play in the development of the knowledge economy. Strong cultural industries which encourage linguistic diversity and artistic expression, when reflecting genuine diversity, have a positive impact on pluralism, innovation, competitiveness and employment;
Culturally diverse forms of production and practices should not be limited but enhanced by technological developments.
Al punto 3 infine si determinano gli obblighi che ricadono sugli Stati Parte .
Member states are called upon to examine ways of sustaining and promoting cultural and linguistic diversity in the new global environment, at all levels.
The competent organs of the Council of Europe are requested to identify those aspects of cultural policy which are in need of special consideration in the context of the new global economy, and to elaborate a catalogue of measures, which may be.
89 b.Unione Europea.
1. TFUE, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Lisbona, 13