Capitolo I. Le Fonti
1. TFUE, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Lisbona, 13 dicembre
Il Trattato di Lisbona ha apportato ampie modifiche al trattato sull'Unione Europea e al trattato che istituisce la Comunità Europea. Non è stato redatto un unico trattato, ma sono stati modificati i due precedenti, il Trattato sull’Unione Europea (TUE) ha mantenuto lo stesso nome, mentre quello che istituisce la Comunità Europea (TCE) è stato denominato Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Ad essi vanno aggiunti la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il Trattato Euratom104.
Al fine del presente studio risulta utile analizzare alcune modifiche riportante nel “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea” e, soprattutto, nel “Trattato sull’Unione Europea”.
Già con il Trattato di Maastricht la cultura è stata formalmente inserita tra le politiche comunitarie105.
Con il trattato di Lisbona la disposizione in riferimento è diventata l’art. 167 TFUE.
a. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
b. . L'azione dell'Unione è intesa:
i. a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in Parti colare attraverso la formazione e la riconversione professionale,
ii. a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale
104 http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Lisbona
105 Il Trattato sull’Unione Europea è stato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 dai dodici paesi Membri
dell’allora Comunità Europea che fissava le regole politiche e le reti o i parametri economici necessari per l'ingresso dei vari Stati aderenti nella suddetta Unione. È entrato in vigore il 1º novembre 1993. L’art. 3 lett. q) individua tra gli obiettivi della Comunità “il pieno sviluppo delle culture degli Stati membri” al quale si aggiunge l’art. 87 par. 3 lett. d) che è dedicato agli aiuti di Stato alla cultura.
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sul mercato del lavoro,
iii. a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e persone in formazione, in Parti colare dei giovani,
iv. a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese,
v. a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
c. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.
d. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adottano le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
Il par. 4 rafforza, sotto il profilo funzionale, le politiche culturali nazionali e regionali. L’Unione Europea assume su di sé il compito di vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Il termine sviluppo compare per la prima volta nel testo di Lisbona e costituisce una competenza nuova per UE. Nel caso della salvaguardia e la vigilanza sul patrimonio culturale europeo si misura la richiamata possibilità di svolgere attività integrativa di salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea prevista dal paragrafo del presente articolo106.
Importante è anche notare la previsione contenuta nell’art. 179 TFUE, relativa alla politica di ricerca.
L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e
106 Lauso Zagato, La problematica costruzione di un’identità culturale europea. Un quadro più favorevole dopo Lisbona?, in Lauso Zagato e Marinella Vecco ( a cura di), Le culture dell’Europa, l’Europa della cultura, Milano, Franco Angeli, 2011, p.255, 256.
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tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati107.
Si tratta di uno spazio europeo della ricerca che non può unicamente basarsi su un approccio accentrato gestito dall’Istituzione dell’Unione, ma deve evidentemente e valorizzare le realtà esistenti mettendole in comunicazione e in competizione tra loro. L’art. 220 invece disciplina la cooperazione tra il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea.
a. l'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.
b. l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente articolo.
Per il TUE la disposizione rilevante al fine del presente studio è quella presente nell’art. 3. L’Unione Europa si prefigge lo scopo di promuovere la pace e il benessere dei cittadini, offrendo ai suoi cittadini uno spazio di libertà, di giustizia, senza frontiere interne,
in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
107 Per i riferimenti al testo del TFUE si veda http://eur-
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Soprattutto al par. 3 l’Unione Europea rispetta la ricchezza della sua diversità culturale
e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
Seziona Terza. Le Fonti Autonome.