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A differenza di Svizzera e Stati Uniti, Malta è stato uno dei primi ordinamenti ad aver adottato una legislazione ad hoc volta a regolamentare i token

Regulatory Approach)

3.3.1. A differenza di Svizzera e Stati Uniti, Malta è stato uno dei primi ordinamenti ad aver adottato una legislazione ad hoc volta a regolamentare i token

e le ICO, o, come indicato nel c.d. “Virtual Financial Assets Act” (legge VFA), le “Initial Virtual Financial Assets Offerings”50.

L’istituzione di detto apparato normativo rappresenta peraltro la fase finale di un processo iniziato nel 2017, quando il Governo maltese, insieme alla Malta

Financial Services Authority (MFSA), ha deciso di avviare una consultazione che ha

coinvolto i principali player del mercato tecnologico al fine di elaborare proposte intese a favorire la creazione di un nuovo ed apposito plesso legislativo.

All’esito della consultazione – nell’ambito della quale era emersa la necessità di progettare un quadro normativo che, pur tenendo in considerazione le specificità tecn(olog)iche dei beni in questione, fosse in grado di garantire la protezione degli investitori –, è stato avanzato un piano articolato in una triplice proposta normativa, poi (nell’estate del 2018) definitivamente approvata dal Parlamento maltese. Si è così giunti all’emanazione delle seguenti tre leggi: (i) Malta Digital

Innovation Authority Act (MDIA); (ii) Innovative Technology Arrangements and Service Act (ITAS); e (iii) la già menzionata legge VFA51.

50Per un quadro sull’ordinamento maltese e sulla relativa disciplina in materia di ICO, v. CALLEGARO, Virtual Financial Assets: un primo complesso approccio legislativo. Analisi della Regolamentazione Maltese, in Diritto Bancario online, ottobre 2019, passim; PIRANI, supra nota, 345 ss.

51In particolare, la legge MDIA ha istituito la Malta Digital Innovation Authority (DIA), la cui responsabilità è quella di monitorare il nuovo settore tecnologico: specificamente, uno dei suoi compiti principali è quello di contribuire al potenziamento della tecnologia blockchain, rilasciando apposite certificazioni concernenti le nuove piattaforme DLT e monitorandole. La legge ITAS ha invece definito i requisiti degli Innovative Technological Services (ITS) e Innovative Technology Arrangements (ITA), nonché del software impiegato nella costruzione del DLT, necessari per richiedere la “registrazione” degli stessi presso la DIA, che a sua volta deve certificare la presenza di tali requisiti. Infine, la legge VFA ha, per un verso, offerto una definizione di ICO e cryptoasset o,

Initial coin offerings e cripto-attività

Per quanto qui di interesse, giova ricordare che, ai sensi della legge VFA, un’offerta iniziale di VFA implica una serie di requisiti e condizioni che l’emittente deve rispettare. Anzitutto, la legge VFA impone all’emittente di nominare un agente, appositamente registrato presso la MFSA, il cui compito è di vigilare sul rispetto, da parte dell’emittente stesso, nel contesto dell’offerta, delle disposizioni applicabili.

Inoltre, prima di lanciare un’offerta iniziale di VFA, l’emittente deve redigere un white paper, da “registrarsi” presso la MFSA almeno dieci giorni lavorativi prima della data della sua diffusione, contenente informazioni concernenti lo scopo dell’offerta, la natura dell’emittente, il tipo di VFA offerto, la piattaforma digitale impiegata, nonché la sostenibilità del progetto.

Infine, tenuto conto che tutte le informazioni contenute nel white paper devono essere presentate in modo facilmente comprensibile per gli investitori, per consentire loro di adottare decisioni consapevoli, avendo a disposizione un patrimonio conoscitivo adeguato, è imposto all’emittente di predisporre un

summary del white paper che specifica i dati più rilevanti relativi all’offerta52.

come vengono appunto rispettivamente definiti, “attività finanziarie virtuali” (VFA) e “offerte di VFA”, nonché, per altro verso, previsto un regime normativo ad hoc applicabile alle stesse: invero, per quanto di interesse, le offerte iniziali di VFA sono “un metodo per raccogliere capitali in base al quale un emittente crea attività finanziarie virtuali e le offre in cambio di fondi”, mentre i token virtuali in generale sono “una forma di registrazione su supporto digitale che non ha utilità, valore o applicazione al di fuori della piattaforma DLT su cui è stata emessa e che può essere riscattata a titolo oneroso soltanto su tale piattaforma direttamente dall’emittente” e le VFA sono “qualsiasi forma di registrazione su supporto digitale che viene utilizzata come mezzo di scambio digitale, unità di conto o riserva di valore e che non è (a) moneta elettronica, (b) strumento finanziario, o (c) token virtuale” (cfr. art. 2 della legge VFA).

52Il processo di redazione del white paper viene condotto sotto la supervisione del summenzionato agente, che, come detto, deve valutare la conformità dello stesso con le previsioni di legge e regolamentari applicabili e chiedere alla MSFA la sua registrazione. Di converso, la MSFA deve verificare che i requisiti sopra ricordati (nonché quelli ulteriori menzionati dall’art. 4 della legge VFA – tra cui l’indicazione della data, delle informazioni richieste dalla legge e di una dichiarazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della legge VFA, che riporti che il white paper è

svolgere attività pubblicitaria a sostegno dell’offerta, purché i relativi annunci siano chiaramente identificabili, le informazioni ivi contenute non siano false o fuorvianti e, comunque, siano coerenti con quelle presenti nel white paper. Le attività pubblicitarie devono inoltre informare sulla avvenuta o futura pubblicazione del

white paper, a seconda che precedano o meno la diffusione di quest’ultimo53.

Una volta entrate in vigore le leggi MDIA, ITAS e, soprattutto, VFA, la MFSA ha sviluppato un apposito test (il c.d. Financial Instrument Test)54 a supporto degli operatori del mercato allo scopo di determinare la riconducibilità di un determinato

cryptoasset ad una delle categorie individuate nella legge VFA (ossia, token virtuale,

VFA, moneta elettronica o strumento finanziario). In particolare, soltanto laddove lo stesso non ricada né nella categoria di token virtuale, né in quelle di strumento finanziario o di moneta elettronica – nei quali ultimi casi troverebbe applicazione la rispettiva disciplina esistente prevista dalla legislazione comunitaria –, potrebbe essere considerato un’attività finanziaria virtuale, venendo pertanto assoggettato al regime previsto dalla legge VFA.

In conclusione, l’ordinamento maltese può essere annoverato tra quelli che hanno, in principio, accolto con favore il fenomeno delle ICO, benché appaia, in concreto, inappropriato definirlo (eccessivamente) permissivo e, in definitiva, “crypto-friendly”: in fondo, in maniera, tutto sommato, non troppo dissimile dalla

stato redatto nel rispetto delle applicabili previsioni di legge) siano stati rispettati e approvare il white paper. Dopo l’approvazione, il white paper è valido per sei mesi.

53Cfr. art. 6 della legge VFA. Se il white paper contiene informazioni false o queste ultime sono pubblicate su un sito internet o, comunque, pubblicizzate in qualsiasi forma, cagionando in tal modo eventuali danni a terzi, l’emittente viene considerato responsabile nella misura in cui le stesse siano state rese intenzionalmente o per colpa grave.

54MFSA, Financial Instrument Test. Guidelines, 24 luglio 2018 (modificato, da ultimo, in data 5 aprile 2019).

Initial coin offerings e cripto-attività

disciplina esistente in materia di IPO, vengono imposti agli emittenti numerosi obblighi di trasparenza, ivi incluso il controllo preventivo del white paper da parte dell’agente VFA e l’approvazione successiva della MFSA, in modo da garantire un certo grado di protezione agli investitori, così peraltro scongiurando il rischio di anonimato, solitamente peculiarità intrinseca delle operazioni effettuate con tecnologie DLT.

3.3.2. Anche la Francia, sulla scorta dell’esempio di Malta, ha inteso definire