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Ormai da alcuni mesi, l’Unione Europea è impegnata nell’individuazione di misure atte a contenere i dannosi effetti sui mercati internazionali derivanti dalla

the Industry 4.0 plan within the EU)

4. Ormai da alcuni mesi, l’Unione Europea è impegnata nell’individuazione di misure atte a contenere i dannosi effetti sui mercati internazionali derivanti dalla

diffusione della pandemia da Covid 19. Siamo in presenza, infatti, di una spirale negativa che, partendo dai numerosi contagi tra la popolazione, ha finito con il travolgere il sistema economico e finanziario, provocandone un repentino arresto e una nuova profonda crisi, la cui portata è tuttora in fase di valutazione27.

In tale contesto, anche l’implementazione dei progetti riguardanti la digitalizzazione dell’industria nell’UE, compreso il programma italiano Industria 4.0, ha subito le conseguenze derivanti da una vera e propria rimodulazione delle logiche economico-finanziarie alla base delle valutazioni governative.

Con specifico riferimento al contesto nazionale, gli interventi finora realizzati

27Per un’autorevole indagine in merito alla risposta dell’UE alla grave crisi provocata dalla diffusione del Covid 19, cfr. CAPRIGLIONE, Covid-19. Quale solidarietà, quale coesione nell’UE? Incognite e timori, in questa Rivista, 2020, n. 2, p. 167 ss., ove l’A. sottolinea che «molteplici incognite si intravedono in un futuro non lontano; a partire da quelle concernenti i difficili rapporti tra i paesi del mediterraneo e quelli del nord Europa. Tali rapporti saranno sempre più in bilico tra il tentativo dei primi di difendersi dalle tendenze egemoniche dei secondi e l’affermazione di un ruolo di primazia della Germania, assecondata da Olanda, Austria e Finlandia. (…) Forse, la credibilità conquistata da alcuni politici a livello internazionale riuscirà a temperare le situazioni conflittuali che, nel futuro, potranno determinarsi tra i paesi che manifestano una seria volontà di recuperare e quelli che - abituati a confrontarsi con il rigore di un inflessibile ‘dover essere’ - ne giudicano l’operato senza fare sconti di sorta! E’ prevedibile che ancora una volta si susseguiranno inascoltate minacce di “uscire dall’UE” e sentiti appelli allo spirito unitario dell’Europa formulati da coloro che continuano a credere in una possibile unione politica di quest’ultima!»

per investimenti tecnologico-digitali, ii) interventi pubblici indiretti di sostegno all’accesso al credito per le aziende coinvolte nei piani di trasformazione, iii) misure di carattere fiscale, prevalentemente concentrate nella concessione di sgravi di imposta per le imprese aderenti al progetto28.

A ben considerare, le risorse messe a disposizione dai Governi nazionali sono cresciute nel tempo; l’ultima revisione realizzata ad opera della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019) ha concentrato gli sforzi finanziari sul sostegno alle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, da ricondursi a progetti di più ampia portata, tra i quali in primis la cd. economia circolare, la sostenibilità ambientale e, più in generale, la tutela del made in Italy nell’ambito del commercio internazionale.

Come già si è accennato, il tale contesto il sistema bancario nazionale assume un ruolo di primaria importanza, nell’individuazione delle opportunità di finanziamento e nella valutazione dei rischi finanziari e patrimoniali ad esse associate. Ed invero, si assiste all’emersione di nuove aspettative nella fruibilità dei servizi e dei prodotti, le quali agiscono da catalizzatore nella creazione di attori bancari e finanziari (i cd. player digitali) che finiscono con l’influenzare le logiche concorrenziali del mercato e, dunque, anche le scelte dei soggetti specializzati nel

28Ed invero, ad oggi non esiste una definizione giuridica di Industria 4.0, né un elenco definitivo delle misure che possono essere ricomprese in tale iniziativa. Tuttavia è possibile elencare i maggiori interventi normativi che attualmente operano per assicurare una maggiore digitalizzazione dell’industria e una crescente apertura nei confronti delle nuove tecnologie: super ammortamento sui beni di Industria 4.0; iper-ammortamento; credito d’imposta per la ricerca, sviluppo e innovazione; misure agevolative per gli investimenti in beni strumentali tecnologici da parte delle micro piccole e medie imprese (la menzionata Nuova Sabatini); estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start up e PMI innovative; centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0; credito di imposta in formazione 4.0; rifinanziamento e potenziamento del Fondo di Garanzia PMI. A questi si sono aggiunti, nel tempo, i contratti di sviluppo, il cd. Patent box, gli Accordi per l’innovazione.

Angela Troisi

retail banking.

Il comparto industriale italiano è contraddistinto, in comparazione con i mercati europei, da una forte dipendenza dal credito bancario29; il fenomeno del “bancocentrismo” costituisce un fattore comune a qualsivoglia comparto imprenditoriale, il quale tende a prediligere l’ordinario canale bancario alle nuove forme di intermediazione finanziaria30, sia nella gestione della strategia commerciale, sia nelle politiche di indebitamento di medio-lungo periodo31.

Pertanto, a fronte del dilagare della crisi legata al Covid 19, gli ultimi interventi riformatori del Governo vanno in un’unica direzione, vale a dire la creazione di strumenti facilmente fruibili dalle piccole realtà aziendali le quali, oltre a rappresentare il sostanziale nucleo del tessuto produttivo del nostro Paese, sono messe a dura prova in questi ultimi mesi a causa delle forti restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Ed invero, dal 2016 ad oggi emerge chiaramente come il Piano Industria 4.0 abbia maggiormente premiato le imprese di maggiori dimensioni, con un andamento altalenante nel perseguimento degli obiettivi di rinnovamento infrastrutturale e contestuale adozione di apparecchiature digitali32. Nonostante la complessità dell’iter di transizione digitale, la menzionata “Nuova Sabatini”,

29Cfr. BOTTONCINI – PASETTO - ROTONDI, Sviluppo e prospettive dell’industria 4.0 in italia e ruolo strategico del credito, in Argomenti, 2016, n. 4, p. 51 ss.

30Cfr. LEMMA, Fintech Regulation. Exploring New Challenges of the Capital Markets Union, 2020, Palgrave Mcmillan.

31Per un’attenta riflessione sul fenomeno in parola, cfr. CAPRIGLIONE, Nuova finanza e sistema italiano, Torino, 2016; cfr. MASERA, Regole e supervisione delle banche: approccio unitario vs modello per livelli e implicazioni per la morfologia del sistema delle banche, EU e US, in questa Rivista., 2015, n. 4, p. 39 ss.

32Cfr. SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, Industria 4.0, 7 luglio 2020, ove si sottolinea che, dopo un 2017 record negli ordinativi interni di macchine utensili, a partire dal 2018 si sia registrato un progressivo calo degli ordini, ulteriorlmente accentuatosi nei primi nove mesi del 2019.

banche ed intermediari finanziari di supportare, mediante il sostanziale trasferimento di contributi pubblici, lo sviluppo del digitale anche delle PMI nostrane, almeno fino al 2024.

Deve farsi presente, inoltre, che il noto Decreto Crescita (d.l. n. 34/2019) ha esteso l’ambito di operatività della disciplina in parola, inserendo tra i soggetti finanziatori anche gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB33 che statutariamente operano nei confronti delle PMI34; si dà contenuto, in tal modo, alle indicazioni della regolazione speciale che mira ad una completa «omogeneizzazione dei soggetti operanti sul mercato finanziario …(in vista di) …una più compiuta forma d’integrazione tra gli intermediari finanziari non bancari e le banche»35.

In tale quadro, anche il Fondo di Garanzia per le PMI36 trova un rinnovato potenziamento, nell’ottica di fornire liquidità alle imprese e/o maggiore garanzia sulle esposizioni creditizie in essere nei confronti degli operatori specializzati.

Alla disciplina ordinaria, il regolatore ha recentemente aggiunto misure, temporanee e straordinarie, che coprono l’arco temporale fino al 31 dicembre 2020 e ne estendono la portata, sia con riferimento agli importi sottoponibili a garanzia (mediante servizi di “garanzia diretta”, “riassicurazione” e “controgaranzia”), sia con

33Per un’autorevole valutazione della riforma che ha interessato l’intermediazione creditizia non bancaria, cfr. ANTONUCCI, L’intermediazione finanziaria non bancaria nel d. Lgs. 141/2010. Profili di sistema, in questa Rivista., 2011, p. 29 ss.

34In particolare, innalzando l’importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro; modificando le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l’erogazione dello stessa avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento.

35Cfr. CAPRIGLIONE - LEMMA, Commento sub art. 106, in AA.VV., Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di Capriglione, Padova, 2018, tomo II, p. 1574.

36Inizialmente istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a., ai sensi dell’art. 2 comma 100, lett. a) della legge n. 662 del 1996.

Angela Troisi

riguardo alle imprese beneficiarie. Queste ultime, infatti, possono oggi godere delle prestazioni offerte dal fondo anche in caso di finanziamento acceso mediante l’utilizzo di piattaforme di social lending e di crowdfunding, per tal via aprendo al settore economico la possibilità di adottare più ampie strategie di risanamento e/o sopravvivenza, anche in un contesto di un ipotetico futuro credit crunch.

Inoltre, il recente d.l. n. 23/2020, emanato dal Governo in risposta all’emergenza sanitaria37, ha previsto una ulteriore apertura di tale Fondo, in termini di dotazione iniziale, nei confronti non solo di banche ed organismi pubblici (come SACE38 e CDP), ma anche di soggetti privati di diversa natura, sì da prevedere – in nuce - la possibilità di interventi prossimi ad opera di grandi imprenditori in favore della compagine di aziende di micro e piccole dimensioni.

Infine, il d.l in parola è intervenuto estendendo anche l’operatività dei confidi, mediante la previsione di misure transitorie volte ad incrementare la loro patrimonializzazione, nonché con norme a carattere strutturale, la cui attivazione resta subordinata all’autorizzazione della Commissione europea39. In particolare, previa autorizzazione di quest’ultima, il nostro legislatore ha previsto, vuoi strumenti per un maggiore attivismo strategico dei confidi sul territorio di

37Il D.L 23/2020 ha rifinanziato il Fondo di garanzia PMI di 1729 milioni di euro per l’anno 2020 per le operazioni di garanzia e riassicurazione autorizzate in via straordinaria e transitoria fino al 31 dicembre 2020. Inolre, il D.L. 34/2020, cd. D.L. Rilancio, ha rifinanziato il Fondo di ulteriori 3.950 milioni di euro per il 2020 per le già previste finalità di potenziamento delle misure di contrasto alla crisi da Covid 19.

38In particolare, SACE è ora autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo di massimo 200 miliardi di euro.

39Per una valutazione sul fenomeno dei confidi, cfr. BOCCUZZI, I Confidi nel sistema finanziario italiano, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2010, n. 2, p. 255 ss.; SICLARI, Le prospettive di regolazione dei confidi dopo la legge n. 150 del 2016, in Rivista di Diritto Bancario, 2018, n. 3.

micro-credito), vuoi l’allargamento delle capacità di garanzia degli stessi, con particolare riferimento alle quote di finanziamento finora non coperti dal Fondo di garanzia PMI, ovvero da altri strumenti di garanzia di natura pubblica.

Vi è, di fondo, l’intento di difendere il comparto industriale nazionale dagli effetti del Covid 19, garantendo loro – ove possibile – una maggiore flessibilità finanziaria e patrimoniale, al fine di “anestetizzare” le virtù dell’imprenditoria locale dalla dirompenza della crisi, di natura esogena, provocata dalla pandemia in atto.

5. Come si desume dalle valutazioni che precedono, l’era della quarta