2. Paradigmi proprietari a tutela delle indicazioni geografiche
2.3. Elementi comuni nella matrice proprietaria delle indicazion
2.3.1. La dimensione inclusiva
Il primo tratto è rappresentato dalla dimensione inclusiva73. Come
accennato in precedenza, l’idea tradizionalmente associata al concetto di proprietà è di esclusione74: il titolare può, a proprio piacimento,
estromettere i terzi dal godimento del proprio bene. Eventuali vincoli che comprimano questa facoltà sono concepiti come limitazioni a un diritto altrimenti destinato a reclamare la sua pienezza. Si tratta, in altri termini, di imposizioni limitative esterne al diritto di proprietà, che non ne intaccano l’essenza minima e irrinunciabile che consente di conti- nuare a considerarlo, per l’appunto, proprietà.
La dimensione inclusiva cui qui ci si riferisce rappresenta, tuttavia, un elemento più radicale rispetto alla visione sopra accennata, in cui
73 S.R
ODOTÀ, Ricerche, ipotesi, problemi dal dopoguerra ad oggi, in ID., Il terribi-
le diritto, Bologna, 2013, 435, 450-451, parla dell’opposizione inclusione-esclusione
come gran tema della riflessione sul diritto di proprietà.
74 Ma già P
UGLIATTI, op. cit., 249-250, riprendendo le riflessioni di A. ASCOLI, Sul
diritto al nome commerciale, in Rivista del diritto commerciale, 1905, II, 145, nota
come lo statuto dei beni immateriali manchi del requisito dell’esclusività, ritenendo che il termine proprietà sia utilizzato in modo improprio in questo contesto perché difette- rebbe la relazione diretta ed esclusiva tra la cosa materiale e il titolare del diritto. Per Pugliatti, “la c.d. proprietà dei beni immateriali costituisce una generalizzazione verbale colla quale si designano diverse forme specifiche di tutela che hanno come basi partico- lari interessi” (251). Più recentemente, anche GAMBARO, Ontologia dei beni e jus
excludendi, cit., ha rappresentato in chiave critica l’accostamento tra proprietà e nuovi
beni immateriali, rilevando al contempo come “i nuovi beni immateriali che compon- gono la cosiddetta IP sono beni ad uso non rivale e perciò rispetto ad essi ha poco senso invocare l’aspetto del godimento diretto, mentre il jus excludendi ha rilievo centrale” (18).
tutto sembra risolversi in un gioco di regole ed eccezioni75. Infatti, l’ob-
bligo di includere eventuali terzi che ne facciano richiesta nel godimen- to del bene ‘indicazione geografica’ costituisce un tratto intrinseco allo statuto proprietario che governa questi beni immateriali76. Esso riflette
una serie di valori che il legislatore, municipale, sovranazionale ed in- ternazionale ha voluto tutelare nel prevedere questa forma di proprietà intellettuale. Si tratta non di valori esterni al modello proprietario delle
geographical indications, come il discorso sui limiti parrebbe lasciare
intendere, bensì dei fili che costituiscono la trama del modello stesso77.
Nondimeno, è bene sottolineare come il carattere dell’esclusività non venga a mancare completamente neppure nel caso delle indicazioni geografiche: è pur sempre possibile per i produttori della zona cui l’in- dicazione si riferisce escludere i terzi dall’utilizzo del nome geografico. Inclusività ed esclusività, quindi, convivono, seppur con un raggio ope- razionale diverso.
Quali sono i valori che si vogliono tutelare tramite la dimensione in- clusiva? Al riguardo è bene svolgere una digressione che permetta di
75 Cfr. D
AGAN, op. cit., 37-38 e 44.
76 Un’apertura verso la dimensione inclusiva delle indicazioni geografiche sembra
di potersi cogliere nel caso australiano Re Penola High School v. Geographical Indica- tions Committee, 5 ottobre 2001, Administrative Appeals Tribunal, [2001] AATA 844, punti 122- 123. In dottrina, seppur non qualificando espressamente la dimensione inclu- siva come tratto intrinseco alle geographical indications, cfr. A.PEUKERT, Individual,
multiple and collective ownership of intellectual property rights – which impact on exclusivity?, cit., 216-217. L’Autore sottolinea come l’obbligo di includere terzi sia
giustificato da esigenze attinenti alla competizione nei mercati: “To sum up, there is a correlation between the competitive impact of collective marks and geographical indi- cations and the right of third parties to access the associations and groups that are ex- clusively entitled to protection and use. The purpose of this access right is to prevent a situation where trademark law supports the formation of cartels”.
77 L.M
ENGONI, Proprietà e libertà, in Rivista critica del diritto privato, 1988, 427,
444, nota che: “La determinazione dei limiti della proprietà destinati ad assicurarne la funzione sociale è essa stessa determinazione del contenuto del diritto in dipendenza dell’evoluzione dei rapporti socio-economici, delle rappresentazioni di valore e della cultura di un popolo. Nella visuale del pensiero funzionale, il rapporto tra libertà della proprietà e funzione sociale si presenta non come un’antinomia, che può risolversi in una compressione della libertà fino ad annullarla, ma come rapporto tra due funzioni concorrenti all’interno di un medesimo ambito operazionale”.
cogliere la centralità dei valori nell’analisi degli statuti proprietari. In una serie di scritti78, Hanoch Dagan ha sviluppato l’idea che il diritto di
proprietà si dia non solo quale sintesi di statuti proprietari diversi (che egli chiama property institutions)79, ma anche che ognuno di questi
debba concepirsi come un default framework volto a governare person-
al interactions80. In altri termini, il diritto ha ideato e standardizzato una
serie di istituti proprietari allo scopo di gestire e favorire determinate tipologie di interrelazioni sociali. Così si avrebbe uno statuto proprieta- rio che governa i beni che ricadono nella comunione dei coniugi; uno che disciplina la relazione tra proprietario/locatore e conduttore; uno che riguarda i rapporti tra condomini; e così via.
Uno dei passaggi chiave che aiuta a comprendere l’emersione dei vari statuti proprietari è costituito dal fatto che questi rappresentano sia
ideal forms of relationship, sia istituti volti a “consolidare aspettati-
ve”81. Servono cioè a fornire agli esseri umani schemi di default ottima-
li per governare determinati tipi di relazione che hanno a che fare con una qualche categoria di beni (materiale o immateriale)82; al contempo,
la possibilità di utilizzare tali schemi determina nei suoi potenziali frui- tori l’emergere di aspettative, che vanno tutelate per il tramite di un in-
78 Ora raccolti in D
AGAN, op. cit.
79 In questo senso l’opera di Dagan si ricollega a risultati già da tempo acquisiti dal-
la scienza giuridica europea, come gli scritti di JOSSERAND, op. cit., e PUGLIATTI, op.
cit., dimostrano. L’Autore si spinge però oltre, ipotizzando un normative framework
che giustifica e governa i diversi statuti proprietari. Inoltre, l’Autore rigetta espressa- mente la ricostruzione del diritto di proprietà come bundle of sticks: il fatto che il legi- slatore riconosca una serie, per quanto varia, di property institutions implica che il dirit- to di proprietà non possa essere scomposto e ricomposto a piacimento come la metafora del bundle of sticks sembrerebbe indicare.
80 D
AGAN, op. cit., 27.
81 Per l’impiego dell’espressione “consolidating expectations”, ancora D
AGAN, op.
cit., 30.
82 D
AGAN, op. cit., 29: “Ideally, the existing property configurations – our existing
property institution – both construct and reflect the optimal interactions among people in given categories of relationships and with respect to given categories of resources”.
sieme di regole che prendono la forma del singolo statuto proprietario di volta in volta in rilievo83.
La tutela delle aspettative non può però formare la ragione ultima per giustificare l’esistenza di una property institution. Gli esseri umani hanno diverse aspettative: alcune legittime, altre meno; alcune tutelate, altre neglette. Per Dagan questa ragione ultima deve essere individuata nella promozione di determinati e specifici human values84: ogni istitu-
to proprietario è finalizzato a promuovere e realizzare un set di valori incorporato in esso o, rectius, nel complesso di regole che lo costitui- scono. I valori non rappresentano solo la ratio del singolo statuto pro- prietario, ma offrono anche una pietra angolare per valutare l’efficacia delle regole, ricomprese nello statuto, nel realizzare i valori desiderati85.
Nonostante alcune criticità che questa visione comporta86, essa co-
stituisce un punto di riferimento assai utile per dipanare l’intricata ma- tassa rappresentata dalla dimensione inclusiva delle geographical indi-
cations. In particolare, come Dagan sottolinea, “[i]f property is under-
stood as institutions, the appeal to these forms need not, and should not, be the end of the legal analysis. Rather, this approach calls for an ongo- ing (albeit properly cautious) process of identifying the human values underlying the existing property forms and designing governance re- gimes to promote them”87.
83 Sull’importanza delle aspettative e della stabilità nel definire gli assetti proprieta-
ri cfr. G.PARCHOMOVSKY,A.BELL, A theory of property, in 90 Cornell Law Review
531 (2005).
84 Sulla relazione tra property e human values D.L
AMETTI, The objects of virtue, in
G.S.ALEXANDER,E.M.PENALVER (eds.), Property and community, Oxford, 2010, 1.
85 D
AGAN,op. cit., 29.
86 Una delle criticità cui l’Autore cerca di rispondere, anche se non in modo piena-
mente convincente, riguarda la distinzione tra property law e contract law, atteso che entrambe involgono various kinds of human interactions. Per DAGAN, op. cit., 34-35
“Classical contract law stands for (i.e. facilitates) one-shot market interactions struc- tured in an ad hoc fashion according to the contingent preferences of the contracting parties. Property, in contrast, always has constituted a wider variety of social, including nonmarket, interactions; property law never has been shy about prescribing rules in the context of the relationship between family members […], neighbours, community members, and the like”.
87 D
Possiamo così tornare alla domanda posta in apertura di questa di- gressione: quali valori sono sottesi allo statuto proprietario delle indica- zioni geografiche?
L’analisi di una serie di materiali, dai considerando che precedono la normativa europea in materia di DOP e IGP alle norme che regolano i marchi geografici collettivi e di certificazione, dalle sentenze dei giu- dici che si sono occupati del tema ai contributi della dottrina, offre una serie di indicazioni utili al riguardo. A prima vista potrebbe apparire che i valori che si intendono promuovere siano molti, e in una certa mi- sura tanto eterogenei quanto conflittuali: la tutela dei consumatori; una leale competizione tra i produttori; lo sviluppo di prodotti di qualità; la conservazione di un certo assetto socio-economico nelle campagne; la protezione del territorio; la difesa di una reputazione sviluppata nel cor- so della storia; un adeguato reddito per gli agricoltori.
In realtà sarebbe probabilmente fuorviante considerare questi gli
human values che ispirano lo statuto proprietario delle indicazioni geo-
grafiche: siamo in presenza di obiettivi, certo lodevoli, più che di valo- ri. Vi è tuttavia un valore che sembra emergere, anche se talvolta sotto traccia, dall’analisi che è stata svolta nei capitoli precedenti: si allude al valore della cooperazione tra soggetti che operano all’interno di un con- testo geografico ben delimitato (i.e. un territorio) e che vogliono utiliz- zare un bene che per ora definiamo genericamente come ‘indicazione geografica’.
Lo statuto proprietario alla base delle indicazioni geografiche non è altro che un insieme di regole cooperative volte, da un lato, a gestire i rapporti tra i produttori operanti in uno specifico territorio che intenda- no utilizzare il bene ‘indicazione geografica’, in modo che nessuno pre- varichi sull’altro; dall’altro lato, a promuovere ulteriormente tale bene. Sono, in altri termini, norme di buon vicinato riferite alla gestione non tanto di un bene materiale, quanto immateriale. La metafora del vicina- to, che evoca una contiguità spaziale e fisica, è molto più calzante per le indicazioni geografiche che per altre forme di proprietà intellettuale, quali i brevetti e i marchi. Infatti, mentre questi ultimi vivono sganciati dalla dimensione spaziale, tanto che due potenziali fruitori del medesi- mo bene immateriale possono entrare in conflitto pur operando in parti diverse del globo (o in nessun luogo, come nel caso della rete), nel caso
delle geographical indications i fruitori vivono necessariamente in una situazione di contiguità fisica, rappresentata dai confini della zona di produzione.
Il riferimento alla promozione consente, poi, di precisare meglio co- sa si debba intendere per cooperazione nella prospettiva che qui rileva. Si deve infatti rifuggire da una visione della cooperazione in chiave strettamente difensiva, cioè tesa a preservare un bene già presente nel patrimonio di una comunità. Al contrario, la cooperazione deve essere intesa come valore teso ad accrescere il benessere di una comunità e dei soggetti che in essa operano; un valore, quindi, dal contenuto proattivo.
La dimensione inclusiva trova giustificazione in un contesto valoria- le incentrato sulla cooperazione tra vicini per due ordini di ragioni. In primo luogo, se lo scopo è (anche) quello di promuovere ulteriormente una certa reputazione geografica, esso potrà essere meglio conseguito se non si limiterà aprioristicamente il numero di partecipanti; si tratta, in altri termini, di un’esemplificazione del motto: “l’unione fa la for- za!”. In secondo luogo, per ridurre gli incentivi al free-riding da parte dei produttori operanti in un certo territorio è preferibile includerli nella gestione del bene, condividendo con loro le regole del gioco, in luogo di perseguire strategie di esclusione, spingendoli così a giocare al di fuori delle regole comuni. La logica inclusiva permette di realizzare economie di scala e un network effect che rende più efficace la collabo- razione.
Attenzione: cooperazione non significa comunitarismo. I produttori mantengono la loro individualità: la risorsa non è comune nel senso che nessuno può individualmente sfruttarla per i propri fini di profitto per- sonale. Al contrario, le imprese produttrici utilizzano la risorsa proprio per ricavare profitti che rimangono loro propri. D’altro canto, questo è un dato assolutamente chiaro sol che si guardi alla realtà delle cose. Non solo i profitti realizzati dalla vendita di un prodotto recante un’in- dicazione geografica non vengono riversati in alcuna cassa comune88;
ma, in aggiunta, nell’etichetta del proprio prodotto il produttore spesso,
88 Ciò non significa che i produttori non debbano partecipare ai costi di gestione
della risorsa collettiva. È vero piuttosto il contrario: i produttori collaborano, anche eco- nomicamente, nella promozione e gestione della risorsa.
se non sempre, affianca all’indicazione geografica un proprio marchio individuale.
Più radicalmente, i singoli produttori collaborano, ma sono anche in competizione tra loro: una sorta di contraddizione in termini, anche se solo apparente, ove si tenga in considerazione il fatto che, utilizzando un’indicazione geografica, i produttori partono da una base di reputa- zione comune, sopra la quale possono poi costruire la loro reputazione individuale. Questo ragionamento ha importanti riflessi anche sull’indi- viduazione dell’oggetto della proprietà nelle indicazioni geografiche, come vedremo nella sezione immediatamente successiva.