Come si è sottolineato nell’apertura di questo studio, la funzione primaria delle indicazioni geografiche è quella di proteggere e promuo- vere il nesso esistente tra qualità del prodotto e sua origine territoriale. Ciò pone un problema molto delicato. Un mercato efficiente, nel quale le indicazioni geografiche possono realmente costituire un vantaggio competitivo per i produttori di un determinato territorio, presuppone
33 Art. 11, co. 4, d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005; per un commento C.G
ALLI, Art.
che esista un qualche meccanismo che garantisca l’effettiva presenza del nesso origine-qualità. Questo problema, essenziale per assicurare il corretto funzionamento del mercato e, in ultima analisi, l’esistenza stes- sa delle indicazioni geografiche, va analizzato prendendo in considera- zione due elementi diversi, anche se strettamente collegati tra loro. Ci si riferisce, da un lato, allo strumento giuridico che permette di offrire la garanzia circa l’effettiva presenza, nel prodotto che reca un’indicazione geografica, delle qualità dipendenti dall’origine geografica; dall’altro lato, al soggetto che deve farsi carico di offrire tale garanzia, con parti- colare riferimento alla sua natura, pubblica o privata.
Iniziando dal primo aspetto, lo strumento giuridico che la maggior parte degli ordinamenti elegge a baluardo del controllo teso a verificare che effettivamente ad una data origine corrisponda una data qualità consiste nelle certificazioni. Il termine designa il processo attraverso il quale un soggetto terzo e indipendente, dotato di particolari competenze tecnico-professionali, controlla la rispondenza del prodotto o servizio per cui si chiede la certificazione a particolari caratteristiche qualitative. Eloquente sotto questo profilo è l’etimo della parola certificazione, che deriva dal latino certum, il quale a sua volta è participio passato del verbo cernere, selezionare. Certificare significa quindi selezionare un prodotto o servizio in base alle particolari caratteristiche che quel bene possiede34.
È evidente che nel caso che qui interessa l’attività certificativa ri- guarda la rispondenza del prodotto a standard che incorporano le parti- colari e specifiche qualità che derivano da una certa origine geografica. I prodotti recanti un’indicazione geografica, intesa quale segno distinti- vo, quale esso sia, sono quindi prodotti di norma certificati; e, paralle- lamente, per ogni indicazione geografica esiste un nucleo di standard, a seconda dei casi più o meno dettagliato, che specifica come si declini in concreto, in un dato prodotto, il nesso tra le sue qualità e la sua origine. Così, volendo esemplificare, per ogni indicazione geografica si indivi- dua in modo assai preciso il territorio da cui il prodotto deve provenire
34 Sia consentito rinviare a M.F
ERRARI, Information and beyond: the role of private
certification bodies, in F. LEONINI,M.TALLACCHINI,M.FERRARI (a cura di), Innovating
o entro cui deve essere confezionato; o, ancora, la sua forma, il suo co- lore, la sua composizione chimica, i suoi caratteri organolettici, etc.
La scelta di impiegare uno strumento di garanzia ad hoc testimonia una scelta politico-giuridica precisa e non necessitata. Non necessitata poiché si può immaginare un’indicazione geografica semplice, sgancia- ta cioè ab origine dal rispetto di qualsiasi standard atto a declinare il nesso qualità-origine o, a valle, da meccanismi che garantiscano il ri- spetto di questi standard. Del resto questo è quanto accadeva nella pro- tostoria delle indicazioni geografiche, quando mancavano meccanismi istituzionalizzati di garanzia35. Precisa perché la creazione di meccani-
smi di garanzia è tesa a evitare una vasta congerie di condotte fraudo- lente che possono minare in radice lo sviluppo di un mercato di prodotti di qualità.
Il passaggio da un’indicazione geografica semplice a un’indicazione geografica intesa quale segno distintivo si sviluppa in parallelo al matu- rare di istituti e regole con i quali si cerca di disciplinare in maniera progressivamente più pervasiva l’uso delle stesse indicazioni. Si tratta di un passaggio scandito, sotto il profilo storico, da esigenze di preven- zione di condotte fraudolente, a loro volta rese possibili (o, rectius: age- volate) dall’innovazione tecnologica e da crisi produttive legate a eventi naturali36.
Nel contesto del mercato del vino, storicamente il primo settore pro- duttivo ad avvertire l’esigenza di una regolamentazione dell’impiego delle indicazioni geografiche, i progressi della scienza, che resero pos- sibile ‘correggere’ i vini, mascherandone difetti o contraffacendone le caratteristiche37, unitamente alla crisi della filossera38, che determinò un
35 Si tratta di un problema che in parte ricorre ancora oggi in alcuni ordinamenti,
quale ad esempio quello statunitense, ove si utilizzi quale marchio geografico un mar- chio collettivo in luogo di un marchio di certificazione; sulla distinzione tra i due tipi di segno, e sui riflessi che tale distinzione produce con riferimento al problema specifico della certificazione, si tornerà a tempo debito infra.
36 A.S
TANZIANI, Le signes de qualité. Normes, réputation et confiance (XIXe-XXe
siècles), in Revue de synthèse, 2, 2006, 329.
37 A.S
TANZIANI, La falsification du vin en France, 1880-1905: un cas de fraude
agro-alimentaire, in Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2, 2003, 154, 158 ss.
38 D.G
ANGJEE, Relocating the Law of Geographical Indications, Cambridge, 2012,
tracollo dei volumi di produzione, furono alla base del moltiplicarsi di episodi di contraffazione di prodotti provenienti da regioni note per la qualità dei loro vini.
I legislatori nazionali iniziarono così, all’esito di un processo inne- scatosi negli ultimi lustri del diciannovesimo secolo, a promulgare nor- me che restrinsero l’uso dell’indicazione geografica a particolari casi, pre-stabiliti e oggettivamente verificabili39. L’archetipo di tale tipo di
interventi è rappresentato dalla creazione in Francia del sistema delle
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) nel periodo che intercorre tra
la legge del 1° agosto 1905, che per la prima volta tenta di reprimere in modo organico le frodi alimentari, e la legge del 30 luglio 1935, che istituisce formalmente le AOC40.
Con riguardo all’individuazione dei soggetti chiamati a garantire l’esistenza del connubio origine-qualità, la scelta ha riguardato, in pri- ma battuta, i produttori. Né, d’altro canto, poteva essere diversamente. Si tratta, infatti, dei soggetti posti nella posizione migliore per control- lare che il prodotto posto sul mercato rispetti effettivamente i requisiti qualitativi che lo rendono peculiare. Ma è altrettanto evidente che se ri- cadesse unicamente sui produttori la responsabilità di garantire il nesso origine-qualità, si correrebbe il rischio di tornare a un sistema di indica- zioni geografiche semplici, nel quale il produttore non incontra partico- lari ostacoli ad utilizzare, anche in modo fraudolento, il riferimento geografico.
Per scongiurare tale rischio, si è col tempo fatto ricorso ad un sog- getto terzo, indipendente e professionale: l’organismo di certificazio- ne41. È tale soggetto la seconda figura che, affiancandosi al produttore,
ma mantenendo tuttavia la sua indipendenza, contribuisce a garantire la presenza del nesso origine-qualità nel prodotto che reca l’indicazione
39 A.S
TANZIANI, Wine Reputation and Quality Controls: The Origin of the AOCs in
the 19th Century France, in European Journal of Law and Economics, 18, 2004, 149.
40 G
ANGJEE, op. cit., 98 ss.
41 In Cass. 10 gennaio 2008, n. 355, Foro italiano, 2008, I, 739, con commento di
A. PALMIERI,commentata anche da I.LINCESSO, Il caso Grana Padano, in Mercato
concorrenza regole, 2008, 143, i giudici ritengono che i certificatori siano soggetti che
svolgono una missione di interesse generale e che pertanto debbano essere qualificati come soggetti privati incaricati di pubbliche funzioni.
geografica. Controllando, attraverso una serie di verifiche documentali, ispettive, analitiche e, in taluni casi, organolettiche, che il prodotto ri- spetti quell’insieme di standard ‘agganciati’ all’indicazione geografica, il certificatore offre un riscontro oggettivo a tutela dei mercati, sia con riferimento al principio della libera concorrenza che sul versante della tutela dei consumatori.
A questi primi due sistemi di garanzia, l’uno rappresentato dall’au- to-controllo svolto dai medesimi produttori e l’altro connesso a un mec- canismo creato ad hoc rappresentato dalle certificazioni, si aggiunge un terzo livello che definire di garanzia è forse eccessivo, ma che certa- mente contribuisce all’enforcement del sistema delle indicazioni geo- grafiche. Si tratta di quelle forme di controllo ex ante ed ex post, svolte in base a dinamiche centralizzate o diffuse, che l’operare congiunto di verifiche amministrative da parte degli organi pubblici e della tutela espressa dalla responsabilità civile e penale contribuisce a determina- re42.
Non è certo questo il contesto per affrontare un tema molto com- plesso, e che meriterebbe una trattazione specifica; tuttavia non si può tacere il fatto che esistono presidi che possono essere invocati nel caso in cui il prodotto che reca un’indicazione geografica non rispetti gli standard che declinano in concreto il nesso origine-qualità. Per rimane- re all’ambito municipale, si pensi, nel campo del diritto penale, ai delitti contro l’industria e il commercio e, in particolare, al delitto di frode in commercio o al delitto, recentemente introdotto, di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine43. Nel campo del
diritto civile, si pensi al risarcimento del danno, tanto contrattuale quan- to extracontrattuale44; o alle garanzie nel contratto di vendita, tanto ge-
42 Per un inquadramento generale sugli strumenti dell’enforcement nel settore del
diritto alimentare sia consentito rinviare a M. FERRARI, U.IZZO, Diritto alimentare
comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia, Bologna, 2012, 253 ss. Non ven-
gono menzionate nel testo, ma nondimeno assumono importanza centrale, le eventuali conseguenze in termini di reputazione che si possono verificare a danno sia di singoli produttori, sia della comunità locale dei produttori nel suo complesso, ove si verifichino contraffazioni o condotte fraudolente.
43 Si tratta, rispettivamente, degli artt. 515 e 517-quater del c.p. 44 Si tratta di tema complesso: E.B
ELLISARIO, Certificazioni di qualità e responsa-
nerali, quanto legate ai contratti con i consumatori45. Infine, nel campo
del diritto amministrativo, vi è una congerie di disposizioni che sotto- pongono a controlli praticamente tutte le fasi di produzione e commer- cializzazione di un prodotto recante un’indicazione geografica; disposi- zioni che, se violate, possono portare a sanzioni amministrative46. Di là
dalla specifica enumerazione degli strumenti di tutela che possono di volta in volta essere invocati, ciò che preme evidenziare è che si tratta di meccanismi che contribuiscono a garantire l’utilizzo corretto delle indicazioni geografiche e, quindi, a tutelare il mercato.