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3. Definizione legale

3.3 La Direttiva 2013

Dopo una prima review della direttiva, contenente solo modifiche minori e non particolarmente rilevanti, da parte dell'Unione Europea nel 2009, una nuova e più rilevante revisione della direttiva è stata approvata nel 2013, dal nome: Direttiva 2013/37/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 che

modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Come nella precedente direttiva, i proponenti, prima di passare agli articoli e regole vere e proprie esprimono una serie di considerazioni rilevanti sulla situazione, che nel corso del decennio precedente aveva ovviamente subito rilevanti notifiche. Viene innanzitutto ribadita l'importanza che i documenti prodotti dagli enti pubblici costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l'economia della conoscenza e che la possibilità di riutilizzare detti documenti in possesso di un organismo pubblico costituiscono un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale, ed, in alcuni casi, da parte dello stesso ente pubblico, promuovendone la trasparenza e la responsabilizzazione e migliorando la qualità dei dati raccolti dall'ente stesso. Il documento stesso riconosce che da quando il primo complesso di norme sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico è stato codificato, nel 2003, si è assistito ad una continua ed esponenziale crescita nella quantità dei dati raccolti nel mondo; si è avuta inoltre una costante e rilevante evoluzione delle tecnologie per l'analisi, lo sfruttamento e l'elaborazione dei dati stessi, permettendo la nascita di nuovi servizi o applicazioni basate sull'uso, l'aggregazione o la combinazione dei dati. Si riconosce infatti la non più totale adeguatezza delle regole adottate nell'ormai lontano 2003, non più in grado di rispecchiare i continui e veloci mutamenti del settore e delle tecnologie in uso, con il rischio quindi di non poter cogliere appieno le opportunità sociali ed economiche che il riutilizzo dei dati pubblici può fornire.

Come nel 2003 si ribadisce la necessità di una armonizzazione minima per determinare il tipo di dati pubblici disponibili per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione, coerente con il pertinente regime di accesso. Come fa infatti notare il Fioretti32 la mancanza di uguaglianza nella regolamentazione può

32 Marco Fioretti, Open Data, Open Society. a research project about openness of public data in EU local administration, 2010

portare, soprattutto nel caso del pricing dei dati, a forti disparità: non è infatti inusuale osservare casi in cui, grazie ad Internet, è possibile raccogliere dati che in uno stato possono essere a pagamento senza costi tramite altri stati, sempre all'interno della Comunità Europea.

La già citata direttiva 2003/98/CE non prescriveva l'obbligo di consentire l'accesso ai documenti o l'obbligo di consentire il riutilizzo di detti documenti, perché la decisione era lasciata in capo ai singoli stati membri o al singolo stato interessato. Nonostante alcuni stati membri si fossero già attivati singolarmente per garantire il diritto di riutilizzo ai dati già accessibili, viene espressa la necessità di rivedere la vecchia direttiva con la nuova, così che venga stabilito chiaramente l'obbligo, in capo a tutti gli stati membri, di rendere riutilizzabili tutti i documenti a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite, ovvero i dati in possesso di terze parti che ne detengono la proprietà intellettuale.

Come già detto, si propone di facilitare il riutilizzo mettendo a disposizione, dove possibile ed opportuno, mettere i documenti a disposizione in formati e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisce l'interoperabilità. Un documento, per essere considerato leggibile meccanicamente, secondo le disposizioni della direttiva, deve avere un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati

specifici.

Riassumendo, le principali variazioni ravvisabili tra la direttiva del 2003 e quella successiva del 2013 riguardano principalmente: l'obbligo in capo agli enti

pubblici delle motivazioni di un eventuale rifiuto al richiedente, sulla base delle disposizioni preesistenti nello stato membro; l'invito, dove possibile, a mettere a disposizione i propri documenti, in formato leggibile meccanicamente insieme ai rispettivi metadati, ed entrambi dovrebbero essere conformi, nella misura del

possibile, a standard formali aperto; questo però non comporta per gli enti pubblici l'obbligo di adeguare i documenti se cioè dovesse comportare difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice manipolazione. Altra importante variazione si può ravvisare nell'ambito dei principi di tariffazione, il nuovo articolo 6 infatti prevede che qualora sia previsto un corrispettivo in denaro per il riutilizzo dei documenti, tale costo deve essere limitato ai costi marginali

sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione con tre eccezioni: enti pubblici che devono generare utili per coprire parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico; documenti per i quali gli enti pubblici in questione sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziosa dei costi; a biblioteche, musei e archivi. In

quest'ultimo caso l'importo delle tariffe dovrà essere stabilito in base a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili stabiliti dagli stati membri.

Questa direttiva sarebbe dovuta entrare in vigore all'interno della legislazione di ognuno degli stati membri entro il 18 luglio 2015, come previsto dalla direttiva stessa nella sua parte conclusiva.

In seguito a questi atti, alla fine del 2015, la maggior parte dei paesi europei componenti la comunità europea avevano sviluppato un portale nazionale degli Open Data, con la funzione di punto centrale in cui cercare e scaricare questi dati. Deve però essere ravvisata una forte differenza sulla quantità e sulla qualità dei dati resi disponibili all'interno del portale tra i vari paesi europei.33