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Diritto all’interpretazione e diritto alla traduzione

CAPITOLO II: LA DIRETTIVA 2010/64/UE SUL DIRITTO

2.5. L E MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO

2.5.1. Diritto all’interpretazione e diritto alla traduzione

La missione dell’interprete è quella di riprodurre fedelmente, in tempo reale, il messaggio dell’oratore in un’altra lingua. Gli interpreti giuridici, in specie, devono possedere, oltre ad una perfetta conoscenza della loro lingua di lavoro, una buona conoscenza del diritto. La traduzione dei testi giuridici, invece, è considerata come una delle attività più complesse, non solo perche il traduttore deve

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M. Gialuz, L’assistenza linguistica nella prassi giudiziaria e la difficile attuazione della Direttiva 2010/64/UE, in Falbo, Viezzi (a cura di), Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni, EUT, 2014, p. 89.

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avere buona conoscenza della lingua ma anche perché deve avere una buona conoscenza dei sistemi giuridici di entrambe le lingue72.

In merito alle modifiche apportate al codice di procedura penale, la legge di Riforma garantisce, finalmente, due distinti diritti rubricando l’art. 143 c.p.p. “diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali: per quanto concerne il diritto all’interpretazione l’art. 143 c.p.p., sancisce che “l’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa”. Dunque, un diritto da garantire indipendentemente dall’esito del procedimento ovvero anche nei casi in cui l’accusa appaia manifestamente infondata e si giunga alla archiviazione o assoluzione. Come si può notare l’articolo in questione parla solo di imputato e non di persona sottoposta ad indagini preliminari; dunque, quid iuris per l’indagato? Innanzitutto lo stesso articolo 143, al suo quinto comma, ci dice che i soggetti competenti a nominare un interprete o traduttore sono, oltre al giudice, anche il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria. Inoltre, l’art 61 c.p.p. estende i diritti e le garanzie dell’imputato anche alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Ciò significa che il diritto all’interpretazione riguarda tutte le fasi del procedimento penale anche se qualche dubbio possa presentarsi in relazione a quelle attività, relative alla fase delle indagini preliminari, che sono compiute dalla polizia giudiziaria, d’iniziativa, prima della formale apertura del procedimento presso la Procura della Repubblica73. Si intende far

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Per un approfondimento v. B. Vidal Fernández, El derecho a intérprete y a la traducción en los procesos penales en la unión europea. La iniziativa de 2010 de directiva del parlamento europeo y del consejo relativa a la interpretación y traducción, in C. Arangϋena Fanego, Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: ύltimos avances en cooperación sudicia penale, Valladolid, 2010, p. 205 ss.

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A.Cocomello – A.Corbo, Novità legislative:d.lgs. 4 marzo 2014, n. 62, intitolato “Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali” - Relazione n. III/05/2014 del 31 marzo 2014,

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riferimento a quelle situazioni in cui l’indagato ha un contatto con la polizia giudiziaria senza la presenza dell’autorità giudiziaria, ad esempio in caso di perquisizione o sequestro. Ove si accolga la soluzione positiva, la polizia giudiziaria, nel momento in cui si trovi davanti a un soggetto che non parla la lingua italiana, deve darne avviso al pubblico ministero affinché provveda all’accertamento sulla conoscenza della lingua e disponga, la nomina di un interprete74. Ove la polizia giudiziaria dovesse rimanere inerte, il difensore, avvisato della perquisizione in atto, dovrà attivarsi per segnalare all’autorità giudiziaria la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del suo assistito.

Novità vi sono anche in tema di estensione del diritto all’assistenza linguistica dato che la garanzia riguarda anche:

I colloqui con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento (art. 143, comma 1, c.p.p);

L’imputato in stato di custodia cautelare, l’arrestato e il fermato che non parlano la lingua italiana (art. 104, comma 4- bis c.p.p.).

In tale ambito, il nostro legislatore delegato si è conformato all’art. 2, par. 2 della direttiva che assicura le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro difensore. Si osserva75, inoltre, che per evitare possibili abusi e, soprattutto, la lievitazione eccessiva dei costi, sarebbe stato preferibile seguire il modello francese e individuare un certo numero di colloqui nei quali è obbligatorio garantire l’assistenza linguistica e pensare, sul modello belga, di definirne i limiti temporali.

predisposta dall’Ufficio Massimario presso la Corte di Cassazione in

www.cortedicassazione.it/ Documenti/Relazione_III_05_14.pdf, p. 6.

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Ibidem, p. 8.

75

M. Gialuz, il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull’assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un’occasione sprecata per modernizzare l’ordinamento italiano, in www.penalecontemporaneo.it, 2014, p. 1ss.

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Le novità riguardano anche l’art 143, secondo comma c.p.p. per quanto riguarda la traduzione, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa76

, di atti scritti individuati direttamente dal codice: informazione di garanzia, informazione sul diritto di difesa, provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini personali, decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna, in conformità all’art. 3, parr. 1 e 2 della direttiva. Le modifiche più rilevanti, alla luce del contenuto della direttiva 2010/64, riguardano le sentenze e i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali. Riguardo alle sentenze si è superato quell’orientamento restrittivo che vedeva la Cassazione ribadire, nonostante l’entrata in vigore della Direttiva 2010/64, quell’orientamento giurisprudenziale che negava la sussistenza del diritto dell’imputato alloglotto alla traduzione della sentenza77. Due erano gli argomenti posti a base della soluzione restrittiva: innanzitutto si diceva che la sentenza, non essendo un atto processuale cui l’imputato partecipasse direttamente, non andava tradotta ai sensi dell’art 143, comma 1 c.p.p.; in secondo luogo, si sottolineava come l’imputato avesse tutto il tempo di disporre la traduzione a proprie spese della pronuncia. Secondo certa dottrina78, alla luce della direttiva 2010/64/UE, il giudice nazionale doveva ritenersi vincolato ad interpretare le disposizioni del codice di procedura penale in conformità alla direttiva, anche prima della data fissata per la sua attuazione. Riguardo, invece, ai provvedimenti che

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La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 10 del 1993, aveva già sottolineato che il diritto dell’imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell’imputazione contestatagli dev’esser considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile (v. analogamente sent. n. 62 del 1992)

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Corte di Cassazione, sez. III, 7 luglio 2011, n. 26703

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M. Gialuz, L’obbligo immediato di interpretazione conforme alla direttiva europea sul diritto all’assistenza linguistica, in diritto penale e processo, 2012, p. 434.

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dispongono misure cautelari personali, si va oltre a quanto previsto dalla Direttiva che indica tra i documenti fondamentali da tradurre le decisioni che privano una persona della propria libertà e non anche quelle che limitano la libertà personale. Al fine di contenere i costi di traduzione sarebbe stato preferibile riferirsi ai provvedimenti che dispongono le misure cautelari custodiali, inserendo le altre misure tra gli atti che possono essere tradotti a richiesta di parte79. Il nuovo art 143, comma 3, c.p.p., invece, prevede la facoltà del giudice di disporre, anche su richiesta di parte e con atto motivato “la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico.” Il legislatore, dunque, ha previsto la traduzione parziale solo per quei documenti ulteriori escludendolo per gli atti di cui al secondo comma80. Come si fa notare81, in realtà, l’argomentazione a contrario pare da escludere posto che la direttiva tende a contenere i costi di una traduzione anche per i documenti fondamentali.

2.5.2. L’accertamento della conoscenza della lingua

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