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L’ INFORMAZIONE SULL ’ ACCUSA

CAPITOLO III: LA DIRETTIVA 2012/13/UE SUL DIRITTO

3.5. L’ INFORMAZIONE SULL ’ ACCUSA

L’art 6 della direttiva 2012/13/UE riguarda il diritto all’informazione sull’accusa103

e stabilisce che gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Inoltre tali informazioni devono essere fornite tempestivamente104 e con tutti i

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Allegato I, Direttiva 2012/13/UE.

101

Allegato II, Direttiva 2012/13/UE: cfr. Considerando n. 39.

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A.Iermano, Garanzie minime nello spazio europeo di giustizia penale, Napoli, 2014, p. 93.

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Considerando n. 14: nella presente direttiva il termine accusa è utilizzato per descrivere lo stesso concetto di accusa utilizzato nell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU.

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Considerando n. 28: le informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da

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dettagli necessari al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa (§ 1). Qualora, nel corso del procedimento, i particolari concernenti l’accusa cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o imputate, gli Stati membri garantiscono che venga loro comunicata ogni eventuale modifica sulle informazioni fornite in precedenza (§ 4). Per quanto riguarda le persone indagate o imputate che si trovino in stato di arresto o in detenzione, queste hanno diritto ad essere informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione e anche del reato per il quale sono indagate o imputate (§ 2). Inoltre, quando il merito dell’accusa viene sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, gli Stati membri assicurano che agli interessati siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato (§ 3). Ne deriva un rapporto direttamente proporzionale tra fase di avanzamento del procedimento penale e informazione: più si procede verso una valutazione finale di merito e più risulta completo il contenuto del corredo informativo105. Inoltre, qualora nel corso del procedimento cambino le informazioni concernenti l’accusa e tali cambiamenti sono tali da ripercuotersi in modo significativo sulla condizione degli indagati o imputati, queste devono essere comunicate agli interessati al fine di salvaguardare l’equità del procedimento106

.

La direttiva, infine, chiarisce che le informazioni fornite all’indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6 debbano essere verbalizzate secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato e che gli interessati o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare, secondo la normativa processuale

parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso.

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A.Iermano, Garanzie minime nello spazio europeo di giustizia penale, Napoli, 2014, p. 94

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nazionale, sia l’eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni anzidette sia l’eventuale mancata comunicazione delle stesse (art. 8), senza che ciò comporti alcun obbligo aggiuntivo di introdurre nuovi meccanismi od ulteriori oneri amministrativi (considerando n. 35) Al fine di una migliore applicazione delle norme minime sul diritto all’informazione in tutti gli ordinamenti processuali penali nazionali, l’art 9 della direttiva invita gli Stati membri a provvedere ad una adeguata formazione di giudici, procuratori, personale di polizia e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali.

3.6. Il diritto di accesso alla documentazione relativa

all’indagine

La direttiva in esame stabilisce che, a prescindere dalla fase processuale in cui ci si collochi, dal momento in cui una persona venga arrestata o sia comunque detenuta, gli Stati membri provvedano affinché i documenti107 relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che si rilevino essenziali per impugnare, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione, siano messi a disposizione degli interessati o dei loro avvocati (art. 7, comma 1). In tal modo l’interessato può disporre di tutto il materiale necessario al fine di preparare una strategia difensiva che meglio risponde a un provvedimento limitativo della libertà personale. Inoltre si stabilisce, in termini più generalizzati ed onnipervasivi108 che, per garantire l’equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito l’accesso

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Qualsiasi documento e, se del caso, fotografia e registrazione audio e video che sia essenziale per contestare legittimamente, in conformità al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione di persone indagate o imputate (considerando n. 30).

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S.Ciampi, La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, in www.penalecontemporaneo.it, 2012, p. 8.

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almeno a tutto il materiale in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato (§ 2). Tale accesso è concesso in tempo utile per consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l’accesso a quest’ultimo è concesso in tempo utile per consentirne l’esame (§ 3). Ecco dunque che si configura una completa discovery funzionale ad evitare che un processo possa svolgersi, in tutto o in parte, “a carte coperte” nei confronti dell’imputato109. L’accesso alla documentazione è fornito a titolo gratuito (§ 5) fatte salve, specifica il considerando n. 34, le disposizioni del diritto nazionale che prevedono i diritti che devono essere pagati per i documenti da copiare estratti dal fascicolo, o per spedire la documentazione alle persone interessate o al loro avvocato; l’accesso agli atti, inoltre, non deve pregiudicare le disposizioni del diritto nazionale sulla protezione dei dati personali e del luogo di soggiorno dei testimoni protetti110. Tali garanzie di accesso, tuttavia, possono essere oggetto di limitazione per motivi tassativamente indicati dalla direttiva: si stabilisce infatti che, purché non venga pregiudicato il diritto a un equo processo, l’accesso alla documentazione relativa all’indagine può essere rifiutato111 se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un’altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l’accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale”. A tal fine è prevista una riserva di giurisdizione e dunque, tali limitazioni, potranno essere adottate da un’autorità giudiziaria o, in ogni caso, essere sottoposte a 109 ibidem 110 Considerando n. 33 111

Ogni rifiuto di tale accesso deve essere ponderato rispetto ai diritti della difesa dell’indagato o imputato, tenendo conto delle diverse fasi del procedimento penale.

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controllo giurisdizionale (§ 4). Tale riserva di giurisdizione tutela, dunque, indagati o imputati da eventuali provvedimenti arbitrari, di restrizioni all’accesso che ostano all svolgimento di un processo equo secondo la CEDU e in conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo112.

3.7. L’attuazione in Italia mediante il decreto

legislativo 1 luglio 2014, n. 101

Con il decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101 è stata data attuazione (con un lieve ritardo rispetto alla scadenza prevista per il 2 giugno 2014) alla direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, intervenendo sia sulle norme del codice di procedura penale, (in specie, sull’esecuzione di misure cautelari personali custodiali, sulle disposizioni che regolamentano l’informazione dell’indagato della pendenza del procedimento e sulla disciplina dell’arresto o del fermo), sia sulla legge 22 aprile 2005, n. 69 di attuazione della decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri. Lo scopo che si prefigge la nuova riforma è quello informare l’indagato o l’imputato dell’esistenza di tutti quei diritti di cui può avvalersi nei diversi stati e gradi del procedimento. Dunque tale decreto legislativo trova applicazione nei confronti di qualsiasi indagato o imputato a prescindere dalla conoscenza o meno della lingua italiana, diversamente dal decreto legislativo n. 32 del 2014 che ha quale unico destinatario il soggetto alloglotto113.

Per quanto riguarda la prima misura di intervento, la disposizione oggetto di modifica da parte del legislatore delegato, è l’art 293 c.p.p. all’interno del quale vengono descritti gli adempimenti esecutivi delle

112

A.Iermano, Garanzie minime nello spazio europeo di giustizia penale, Napoli, 2014, p. 101.

113

Cfr. M.D.Laricchia , D.legisl. n. 101 del 1° luglio 2014: attuazione alla direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, in Studium iuris, 2014, vol. 20, fasc. 12, p. 1393 ss.

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misure cautelari custodiali114, id est custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari. La modifica introdotta conferisce un nuovo onere in capo all’ufficiale o agente di polizia giudiziaria incaricato dell’esecuzione della misura il quale, salvo quanto previsto per il caso di notifica a soggetto detenuto, ha l’obbligo di consegnare all’indagato o imputato, non solo la copia del provvedimento restrittivo ma anche una Comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per colui che non conosce la lingua italiana, la possibilità della traduzione in una lingua comprensibile. In tale Comunicazione si informa l’interessato:

a) del diritto di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;

c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio, di impugnare l’ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.

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Per l’esecuzione di altre misure coercitive o interdittive, che avviene mediante notificazione ai sensi dell’art 293, comma 2, non è dovuta all’indagato o imputato alcuna comunicazione sempre che non ricorrano i presupposti per la notifica delle informazioni ai sensi dell’art 369 e 369.bis c.p.p.

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Nel caso di indagato o imputato alloglotto, qualora la Comunicazione scritta non sia prontamente disponibile in una lingua a questi comprensibile, la polizia giudiziaria può comunicare oralmente gli avvisi, salvo l’obbligo di consegnare all’interessato la comunicazione scritta, senza ritardo. (§ 1-bis). ipotesi, diciamo, singolare, visto che la polizia giudiziaria, prima di eseguire il provvedimento coercitivo, è solitamente nelle condizioni di sapere esattamente quale sia la lingua compresa dall’interessato e può, quindi, predisporre la comunicazione scritta. A questo punto, ai sensi del nuovo comma 1-ter, la polizia giudiziaria informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato o, in assenza di tale nomina, quello d’ufficio ai sensi dell’art 97 c.p.p. e redige verbale di tutte le operazioni compiute facendo espressa menzione della consegna, all’indagato o imputato, della comunicazione scritta sui suoi diritti o della informazione orale avvenuta ai sensi del comma 1-bis. Il verbale, dunque, verrà trasmesso immediatamente al giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico ministero. In sede di interrogatorio di garanzia il giudice, anche d’ufficio, verificherà che l’indagato o imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari abbia ricevuto tutti i warnings prescritti, e provvede, se del caso, a dare o completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate. Il decreto legislativo 101/2014 nulla dice sulle conseguenze di una eventuale inosservanza delle disposizioni anzidette ovvero per l’omissione della comunicazione in forma scritta o per quella orale, né tali violazioni sembrano riconducibili all’alveo delle nullità di ordine generale sancite dall’art 178, lettera c) del codice di procedura penale115.

Il nostro legislatore delegato è, inoltre, intervenuto sul versante dell’informazione di garanzia e dell’informazione sul diritto di difesa:

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R. Bricchetti-L. Pistorelli, Previsto anche per gli agenti di polizia giudiziaria l’obbligo di avvisare i fermati in fase precautelare, in Guida al diritto, Roma, n. 32, 2014, p. 52.

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per quanto riguarda l’informazione di garanzia, l’art 369116 c.p.p., al nuovo comma 1-bis, sancisce che il pubblico ministero debba, altresì, informare la persona sottoposta alle indagini preliminari e la persona offesa dal reato, del diritto alla comunicazione, ove lo richiedano, delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato. Quanto, invece, all’informazione, della persona sottoposta alle indagini, sul diritto di difesa, il decreto legislativo 2014, n. 101, ha modificato il primo comma dell’art 369-bis c.p.p. prevedendo che tale informazione debba essere notificata “al più tardi, contestualmente all’avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art 415-bis c.p.p.” e debba contenere al suo interno anche la nuova informazione del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali117

.

In materia di misure precautelari (id est, arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto), la novella è intervenuta per modificare gli articoli 386 c.p.p. rubricato “doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo” e 391 c.p.p. rubricato” udienza di convalida”. L’art 386, primo comma c.p.p., interamente riscritto, impone agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano eseguito l’arresto o il fermo o che abbiano preso in consegna l’arrestato (ad esempio in caso di arresto da parte di privati, ex art. 386 c.p.p.), sia di darne immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito, sia di consegnare all’interessato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, che contiene le

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Art. 369, primo comma c.p.p.: solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

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Le altre informazioni riguardano: la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio, il diritto alle informazioni necessarie all’assistenza tecnico-professionale e all’ammissione al gratuito patrocinio, espressamente indicate anche alle lettere a) e b) dell’art. 3, par. 1 della direttiva.

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stesse informazioni già viste nell’art. 293, primo comma tenendo conto, proprio per la peculiarità della materia, di due varianti: […]

h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo.

Anche in questo caso è previsto, per l’arrestato o il fermato alloglotto, che le informazioni dovranno essere fornite oralmente qualora la comunicazione scritta non sia prontamente disponibile in una lingua a questi comprensibile, salvo comunque l’obbligo, senza ritardo, di provvedere successivamente. La consegna della comunicazione scritta o l’avvenuta informazione orale da parte della polizia giudiziaria, deve essere menzionata nel verbale di arresto o di fermo che deve essere trasmesso al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo, al pubblico ministero (art. 386, terzo comma c.p.p.). In sede di convalida, spetta poi al giudice, l’obbligo di verificare che all’arrestato o al fermato siano state date le comunicazioni scritte o l’informazione orale, e provvede, se del caso, a colmare la lacuna (art. 391, secondo comma c.p.p.).

In conclusione, l’art 2 del d.lgs. n. 101 del 2014 è intervenuto in materia di mandato di arresto europeo apportando una modifica all’art. 12 della legge 22 aprile 2005, n. 69, rubricato “adempimenti conseguenti all’arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria”. Si prevede che, l’ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all’arresto ai sensi dell’art 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare

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un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete […]. Tale disposto è conforme con il modello di comunicazioni dei diritti per le persone arrestate sulla base di un mandato di arresto europeo allegato alla direttiva 2012/13/UE

Da una disamina delle varie modifiche ci rendiamo conto che in tema di “Comunicazione dei diritti”, se da un lato il decreto legislativo, n. 101 del 2014 abbia recepito in modo pressoché pedissequo la direttiva europea 2012/13/UE, dall’altro tali modifiche si rivelano poco armonici col tessuto normativo che vi fa da contorno118.

3.7.1. Il diritto di accesso al materiale probatorio

In materia di diritto di accesso al materiale probatorio raccolto dagli inquirenti, l’art 7 della direttiva 2012/13/UE, come già illustrato, prevede che qualora una persona venga arrestata o sia detenuta, a prescindere dallo stato e grado del procedimento penale in cui si trova, gli Stati membri debbano provvedere affinché i documenti relativi al caso specifico […] siano messi a disposizione dell’interessato o del suo avvocato. Il decreto legislativo di attuazione della direttiva in questione nulla prevede in tema di accesso al materiale probatorio. Probabilmente la ratio sta in quegli istituti già esistenti nella disciplina processuale italiana119 che però, ove si dovessero rilevare insufficienti, imporrà il legislatore di tornare sull’argomento apportando le dovute modifiche.

118

Cfr. S.Ciampi, Diritto all’informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del d.lgs 2014 n. 101, in www.penalecontemporaneo.it, 2014, p. 13ss.

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CAPITOLO IV

LA DIRETTIVA 2013/48/UE SUL DIRITTO AL

DIFENSORE E A COMUNICARE CON TERZI E

AUTORITÀ CONSOLARI

4.1. Premessa

Con l’adozione della direttiva 2013/48/UE120

relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, nonché al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con i terzi e con le autorità consolari, il Parlamento europeo e il Consiglio sono giunti ad una nuova tappa per la tutela dei diritti di indagati e imputati, attraverso l’attuazione delle misure C e D della Tabella di marcia di Stoccolma. La misura C, tuttavia, comprendeva anche il gratuito patrocinio, non disciplinato nella direttiva in esame come si evince dall’art. 11. Inoltre, al Considerando n. 48 si sottolinea come, nelle more dell’adozione di un atto legislativo dell’Unione sul patrocinio a spese dello Stato, gli Stati membri dovrebbero applicare il loro diritto nazionale in materia, che dovrebbe essere conforme alla Carta, alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Per l’esercizio effettivo dei diritti disciplinati dalla direttiva 2013/48/UE, l’interessato deve aver ricevuto una Comunicazione dei diritti, così come prevista dalla Direttiva 2012/13/UE, all’interno della quale viene indicato tra gli altri, il diritto ad un avvocato, il diritto a rimanere in silenzio e il diritto a informare le autorità consolari e un’altra persona.

120

70

La Corte di Giustizia121, già nel 1989, aveva statuito che “anche se taluni diritti della difesa riguardano unicamente i procedimenti in contraddittorio che seguono a una comunicazione di addebiti, altri diritti, ad esempio quello di fruire dell’assistenza legale e quello del rispetto della riservatezza della corrispondenza fra avvocato e cliente devono essere rispettati già dalla fase del’indagine previa”.

Il termine ultimo di recepimento della Direttiva in esame è previsto per il 27 novembre 2016. A tale direttiva, tuttavia, non vi sono vincolati oltre alla Danimarca, neppure Regno Unito e Irlanda i quali, questa volta, a differenza delle altre due direttive 2010/64/ UE e 2012/13/UE, hanno deciso di compiere la scelta opposta, restando, tuttavia, assoggettati alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ai principi generali di diritto dell’Unione europea e alla Carta dei diritti fondamentali. Anche se si tratta di una scelta legittima in base alle norme pattizie, rischia di pregiudicare la fiducia reciproca nei rapporti tra gli Stati membri attenuando così il motore di funzionamento dello spazio di libertà sicurezza e giustizia122.

Secondo quanto disposto dal Considerando n. 54, gli Stati membri hanno la possibilità di ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato e tale da non

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