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DIRITTO FINANZIARIO COSTITUZIONALE E GENERALE

199 — 13. Imposta camerale

I. DIRITTO FINANZIARIO COSTITUZIONALE E GENERALE

102. - Successione - Procedimento di valutazione - Concordato stipulato nel presupposto che la devoluzione fosse esente da imposta - Irretrattabilità del concordato e sua validità per la imposta ritenuta dovuta.

Il concordato fiscale è atto unilaterale di diritto pubblico e riveste in ogni caso il carattere di atto amministrativo. Sotto tale profilo è, pertanto, impu­ gnabile pei normali vizi della volontà e cioè per dolo violenza od errore.

Non costituisce, però, motivo di nullità del concordato un errore di diritto (nella specie, l’erroneo presupposto che il trasferimento fosse esente da imposta di successione), dato che il concordato attiene alla valutazione non al criterio di tassazione.

Comm. Centr., sez. V, 20 gennaio 1959, ». 12361 - Riv. Leg. Fise., 1960. 834.

In ordine alla I massima: Comm. Centr., sez. II, 4 febbraio 1954, n. 56946 in questa Rivista 1955, n. 479 con ampia nota di richiami ; Comm. Centr., sez. II, 9 gennaio 1959, n. 11570, ivi, 1960, n. 6.

103. - Successione - Fondi rustici - Accertamento di valore economico - Inco­ stituzionalità della normativa - Questione non manifestamente infondata. Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi la cognizione alla Corte Costituzionale) la questione d’incostituzionalità dell’art. 1 legge 20 ottobre 1954 n. 1044, per il quale i fondi rustici, compresi in successioni apertesi dal­ l’entrata in vigore della legge, non sono soggetti all’accertamento di valore, qualora il valore dichiarato non risulti inferiore al valore dei medesimi, cal­ colato in base alle tabelle compilate dalla Commissione censuaría centrale per l’applicazione dell’imposta progressiva straordinaria sul patrimonio, aggiornata secondo il coefficiente che sarà determinato ogni anno dalla Commissione cen­ suaría centrale ed approvato con decreto del Ministro delle finanze, per il contrasto che si assume sussistere tra detta norma e l’art. 77 della Costituzione.

Comm. prov. imp. Siena, 9 aprile 1959 - Foro it., 1960, III, 48.

Cfr. : Comm. imp. Firenze, 20 novembre 1957, Guicciardini c. Finanze, in Rep. Foro It., 1958, 2685, n. 65.

104. - Imposte e tasse - E.N.A.L. e C.R.A.L. - Agevolazioni ex legge 24 mag­ gio 1937 n. 817 a favore dell’O.N.D. - Applicabilità imposte e tasse - Norme tributarie - Interpretazione estensiva - Ammissibilità.

Le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 24 maggio 1937, n. 8J7, che pa­ rificava, agli effetti di qualsiasi imposta tassa o tributo, l’Opera Nazionale Dopolavoro e Dopolavoro dipendenti alle Amministrazioni dello Stato, nonché le esenzioni ivi previste, sono ora applicabili sia all’Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), in quanto succeduto a tutti gli effetti all’O.N.D., sia ai Circoli ricreativi Assistenza Lavoratori (C.R.A.L.) in quanto subentrati ai Do­ polavoro locali e aziendali.

L’interpretazione estensiva, al contrario di quella analogica, è ammessa anche in tema di leggi tributarie, per cui anche le norme contenenti benefici

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fiscali debbono essere interpretate in modo da comprendere tutti i casi a cui esse possono riferirsi nella lettera e nello spirito.

Cass., sez. I, 8 agosto 1959, ». 2500, Ripaga c. C.R.A.L. di Tirano di Sopra -

Temi trib., 1960, 73.

Cfr. in ordine alla I massima : Decreto Min. fin., 29 dicembre 1956, n. 3/B/3450, in Rep. Foro It., 1957, 2523, n. 137 ; App. Trento, 21 maggio 1957, C.R.A.L. Tirano di Sopra c. Ribaga - Foro It., 1958, I, 1340.

In ordine all’ammissibilità deirinterpretazione estensiva in tema di leggi tri­ butarie, cfr. Cass., SS.UU., 14 marzo 1959, n. 761, Comune di Roma c. Magrelli, Foro It., 1959, I, 561 ; App. L’Aquila, 10 dicembre 1957, Santi c. Finanza, in questa Rivista, 1958, n. 306 ; Cass., sez. I, n. 1822, 20 maggio 1957, Finanze c. S.I.S.M., ivi, 1957, n. 301.

105. - Tasse e imposte in genere - Dichiarazione dei redditi - Indebite detra­ zioni - Sopratassa - Inapplicabilità quando la dichiarazione non possa considerarsi infedele.

A norma dell’ultimo comma dell’art. 16 del R.D. 17 settembre 1931, n. 1608, non vi è luogo ad applicazione di sopratassa quando il contribuente, pur por­ tando in detrazione dal reddito spese ed oneri non detraibili, abbia però esposto nella dichiarazoine tutti gli elementi necessari per la determinazione del red­ dito effettivo, giacché in tal caso non può parlasi di dichiarazione infedele.

Comm. Centr., sez. I, 12 ottobre 1959, ». 19861 - Dir. Prat. trib., 1960, 210.

106. - Imposte di consumo - Frode del contribuente - Procedimento di obla­ zione in via ordinaria - Apprezzamento negativo della frode da parte dell’autorità comunale - Incostituzionalità della normativa - Questione non manifestamente infondata.

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi la cognizione alla Corte Costituzionale) la questione di incostituzionalità dell’art. 235, ultimo comma, del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo (approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138), che subordina resperimento della procedura d’oblazione in via ordinaria a ciò che l’autorità comunale reputi che, nell’ipotesi prevista d'aU’art. 55 t.u. per la finanza locale, non sussiste la frode del contribuente, per il contrasto che si assume sussistere tra detta norma e gli artt. 102 e 112 della Costituzione.

Fret. Pontedecimo, 18 novembre 1959, imp. Poggia e altri - Foro It., 1960, 112.

Cfr. Cass. Pen., sez. I, 31 marzo 1954, n. 857, rie. Calice, in questa Rivista, 1954, n. 517; Cass., sez. I, 2 maggio 1957, n. 1219, P.M. c. Simonetti, ivi, 1958, n. 197 ; App. Roma, sez. pen. II, 6 novembre 1957, imp. Garofalo, in Giur. It., 1958, 172 ; Cass., sez. I, 14 gennaio 1959 rie. Davoli in Giust. Pen., 1959, II, 981.

107. - Tassa di fabbricazione - Circolazione di olii di semi, ecc. senza bolletta di legittimazione - Incriminazione con multa - Incostituzionalità della normativa - Questione non manifestamente infondata.

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi la cognizione alla Corte Costituzionale) la questione di incostituzionalità dell’art. 47 decreto pres. 22 dicembre 1954, n. 1217, che punisce con multa chiunque pone in circolazione olii di semi, oleina o paste di raffinazione senza la prescritta bolletta di legit­ timazione o con bolletta irregolare.

App. Roma, 28 novembre 1959, imp. Scialanga - Foro It., 1960, II, 111.

Cfr. : Cass. Pen., sez. I, 7 ottobre 1953, n. 1642, rie. Falange, in questa Rivista, 1954, n. 244; Cass., sez. I, n. 1936, 5 novembre 1954, rie. Beltrame, ivi, 1955,

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n. 393 con nota di richiami ; Trib. Sondrio, 13 giugno 1958, in Rep. Foro It., 1958, 2670, n. 8.

108. - Imposte in genere - Imposte dirette - Passaggio dai ruoli per anno so­ lare ai ruoli per anno finanziario - D.P.R. n. 1582 del 1951 - Contrasto con l’art. 76 Costituzione - Questione di legittimità costituzionale. Imposte in genere - Imposte dirette - Passaggio dai ruoli per anno solare ai ruoli per anno finanziario - D.P.R. n. 1582 del 1951 - Contrasto con l’art. 53 Costituzione - Questione di legittimità costituzionale.

Imposte in genere - Imposte dirette - Passaggio dai ruoli per anno solare ai ruoli per anno finanziario - D.P.R. n. 1582 del 1951 - Contrasto con l’art. 23 Costituzione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Non è manifestamente infondata — sotto il profilo della violazione dell’ar­ ticolo 76 Cost. — la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 4 novem­ bre 1951, n. 1582, relativo al passaggio dai ruoli delle imposte per anno solare ai ruoli per anno finanziario, in quanto esso risulta emanato in attuazione di una delega conferita al potere esecutivo dall’art. 21 legge 11 gennaio 1951, n. 25, mentre tale norma non contempla delega alcuna.

Non è manifestamente infondata, sotto il profilo della violazione dell’ar­ ticolo 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582, relativo al passaggio dai ruoli delle imposte per anno solare ai ruoli per anno finanziario.

È manifestamente infondata, sotto il profilo della violazione dell'art. 23 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1582, relativo al passaggio dai ruoli delle imposte per anno solare ai ruoli per anno finanziario.

App. Bologna, 2 febbraio 1960, Medioli c. Finanze - Giust .Civ., 1960, III, 64.

109. - Esazione delle imposte - Esecuzione mobiliare - Mobili acquistati in precedente asta esattoriale e lasciati nell’abitazione del contribuente - Inammissibilità della opposizione dell’acquirente alla successiva asta - Incostituzionalità della normativa - Questione infondata.

È infondata la questione d’incostituzionalità dell'art. 63, ultimo comma, R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401 (modificato con l’art. 18 legge 16 giugno 1939, n. 942), per il quale chi abbia acquistato beni mobili a un'asta esattoriale ese­ guita a carico d’un debitore d’imposta non può opporsi alla vendita forzata, promossa successivamente per altro debito d’imposta, degli stessi beni che siano rimasti nella abitazone del debitore, con riferimento agli articoli 41, 1° comma, e 42, 3° comma, della Costituzione.

Corte Cost., 18 febbraio 1960, n. 4, Marcelli c. Esattoria comunale di Varese e Macchi - Foro It., 1960, I, 525.

Cfr. : Trib. Napoli, 5 ottobre 1955, Esatt. Napoli c. Errichiello, in Rep. Foro It., 1955, 757, n. 76; App. Milano, 28 giugno 1955, Derletian c. Esatt. civica Milano, ivi, 1955, 758, n. 79; Cons. Stato (Ad. gen.), 26 gennaio 1956, n. 38, Marzan c. Finanze, ivi, 1956, 905, n. 55.

110. - Tasse e imposte in genere - Accertamento valore trasferimenti ric­ chezza - Modifica termini notificazione - D.L. 21 gennaio 1947, n. 25 - Eccezione legittimità costituzionale - Sussiste.

Non è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. 21 gennaio 1947, n. 25 (modifica del termine per la notificazione del­ l’avviso di accertamento del valore nei trasferimenti di ricchezza), in relazione

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agli artt. 76 e 77 della Costituzione, sotto il profilo della mancata presenta­ zione al Parlamento per la ratifica.

App. Bologna, 3 marzo 1960, Serena-Monglùni c. Finanze - Dir. prat. trib.,

1960, 118.

Cfr. : Comm. prov. Ragusa, 10 luglio 1958, Dir. prat. trib., 1959, 343 ; in senso contrario : Comm. Centr., sez. VI, 12 dicembre 1955, n. 77116, in questa Ri­

vista, 1957, n. 269.

111. - Tasse e imposte in genere - Accertamento valore trasferimenti ric­ chezza - Modifica termini notificazione - D.L. 21 gennaio 1947, n. 25 - Deve ritenersi decaduto.

Il D.L. 21 gennaio 1947, n. 25, ai sensi del quale l’avviso di accertamento di maggior valore deve essere notificato, a pena di decadenza, entro un anno dal pagamento del tributo, deve ritenersi decaduto, non essendo stato ratificato dal Parlamento entro la fine della legislatura durante la quale fu presentato dal Governo.

Comm. prov. Genova, 27 aprile 1959 - Dir. prat. trib., 1960, 120.

Tedi massima precedente.

112. - Tasse e imposte comunali - Prestazioni d’opera per manutenzione di strade comunali - Incostituzionalità della normativa - Questione infondata. È infondata la questione di incostituzionalità degli artt. 2, 5 e 6 legge 30 agosto 1868, n. 4613, che disciplina l’imposizione di prestazioni d’opera per la costruzione e sistemazione di strade comunali.

Corte Cost., 23 marzo 1960, n. 12, Armaroli c. Comune di Castelfranco Umilia -

Foro It„ 1960. I, 543.

Cfr.: Cass., SS.UU. n. 1816, 30 maggio 1958, Comune di Castelfranco Emilia c. Belletti - Dir. prat. trib., 1958, 415; Ufficio concil. di Castelfranco Emilia, 10 maggio 1959, Armaroli c. Comune di Castelfranco Emilia - Foro It„ 1959, I, 1908.

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