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199 — 13. Imposta camerale

V. IMPOSTE DIRETTE

133. - Imposta complementare - Procedimento - Concordato inficiato da er­ rore di diritto - Estremi per l’annullamento.

Ai fini della imposta complementare il reddito derivante da terreni non può essere oggetto di accertamento induttivo.

Se il contribuente, nonostante ciò, abbia stipulato con l ’ Ufficio un concor­ dato, il fatto che il concordato stesso risulti inficiato da errore di diritto, che è stato il motivo essenziale della conclusione del concordato stesso, non può portare all’annullamento di esso se non quando l ’errore per chi lo invoca sia scusabile nel senso, cioè che anche un uomo fornito di diligenza media non lo avrebbe evitato.

Comm. Centr., sez. I l i , 18 febbraio 1959, n. 13450 - Riv. Leg. Fisc-L 1960,_914.

In ordine alla I massima cfr. : Comm. Centr., sez. III. 31 gennaio 1955, n. 67941, in Riv. Leg. Fise., 1956, 1762; Comm. Centr., sez. I li, 4 marzo 1955, n. 69235,

ivi, 1955, 1591; Comm. Centr., 22 febbraio 1957, n. 90187, in Rep. Foro It.,

1958, 2609, n. 26.

In ordine alla II massima cfr.: Comm. Centr., 15 novembre 1954, n. 6a47o. in Rep. Foro It., 1957, 2511, n. 27.

134. - Imposta complementare - Costituisce violazione di legge basare la de­ terminazione di un reddito, da assoggettare all’imposta complementare, esclusivamente sul reddito concordato dallo stesso contribuente ai fini dell’imposta di famiglia.

Il mero richiamo ad una risultanza conclusiva quale è quella del reddito concordato ai fini dell’imposta di famiglia, non costituisce adempimento del- l ’obbligo della determinazione del reddito da assoggettare all'imposta comple­ mentare, sia per la diversità dei criteri che presiedono all’ applicazione dell’im­ posta comunale, sia per il più generale principio che ogni accertamento deve fondarsi su elementi ben identificati ed acquisiti dall’organo che lo attua.

Comm. Centr., sez. I li , 22 gennaio 1960, re. 23841 - Boll. trib. inf., 1960, 674.

C fr.: Cass., sez. I, 22 maggio 1946, n. 614, in Giur. Imp. dir., 1948, n. 32;. Comm. Centr., sez. I li, 3 maggio 1957, n. 93010, in questa Rivista, 1958, n. 135.

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135. - Imposta complementare - Accertamento induttivo - Condizioni per l’am­ missibilità.

Imposta complementare - Accertamento fondato su risultanze imposta di famiglia - Inammissibilità.

Imposta complementare - Valutazione fondata su semplici affermazioni generiche - Illegittimità accertamento.

La legge autorizza, ai fini delFimposta complementare progressiva sul red­ dito, l ’accertamento induttivo del reddito, in via eccezionale, ma ciò soltanto quando quello in via analitica si appalesa insufficiente e sussistano indizi certi e sicuri dai quali sia dato presumere resistenza di redditi sicuramente sfuggiti alla imposizione.

Non è ammesso, per l’ accertamento ai fini della complementare, il riferi­ mento all’accertamento operato dal Comune agli effetti dell’imposta di famiglia. Sussiste violazione dell’art. 1 del R.D.L. 17 settembre 1932, n. 1261, e per­ tanto va dichiarata l ’illegittimità dell’accertamento, allorché l ’Ufficio distrettuale delle imposte abbia fondato la valutazione induttiva ai fini della complementare su semplici affermazioni generiche quali « tenore di vita agiato », « abitazione agiata », « possesso di un’automobile 1100 », ecc. senza peraltro specificare gli indizi gravi, precisi, concordanti, dai quali sia dato fondatamente presumere 1'esistenza di redditi sfuggiti all’imposizione.

Comm. distr. Casalmaggiore, 24 febbraio 1960 - Boll. trib. inf., 1960, 599.

Cfr. : Comm. Centr., sez. I l i, 27 aprile 1949, n. 2711, in questa Rivista, 1950, n. 9; Comm. Centi'., sez. I l i , 2 dicembre 1949, n. 7733, ivi, 1950, n. 416; Comm. Centr., sez. I l i, 19 gennaio 1953, n. 43427, in Riv. Leg. Fise., 1954, 878; Comm. Centr., sez. I l i, 16 ottobre 1953, n. 52098, ivi, 1955, n. 99; Comm. Centr., sez. I l i, 4 marzo 1955, n. 69235, ivi, 1955, 1592; Comm. Centr., sez. I li, 9 dicembre 1955, n. 77015, ivi, 1956, n. 962; Comm. Centr., sez. III, 14 dicembre 1955, n. 77191, ivi, 1956, 1173; Comm. Centr., sez. I l i, 16 maggio 1956, n. 82113,

ivi, 1957, 458; Comm. Centr., sez. I l i , 3 maggio 1957, n. 93010, in questa Rivista,

1958, n. 135.

136. - R.M. - Periodo di paga, al fine della determinazione della quota esente • È rapportato al sistema di pagamento delle mercedi convenuto fra datori e prestatori di lavoro.

Il periodo di paga, al fine della determinazione della quota esente, deve essere rapportato al sistema di pagamento delle mercedi convenute fra le parti per libera intesa, o per consuetudine (a giornata, a settimana, a quindi­ cina, o a mese), non esistendo una norma che fissi categoricamente il periodo da assumersi come base di commisurazione.

Comm. Centr., sez. I li , 18 febbraio 1959, n. 13447 - Riv. Leg. Fise., 1960, 911.

C fr.: Nota Min. Fin., 21 luglio 1950, n. 303.504, in Riv. Trib., 1950, 372.

137. - R.M. - Redditi dei prodotti ortalizi sotto serra - Sono di natura agraria e soggiaciono all’imposta sui redditi agrari.

I redditi conseguiti dalla coltivazione di prodotti orticoli sotto serra, sono sempre di natura agraria e quindi vanno sottoposti all’imposta sul reddito agrario e non a quella di ricchezza mobile, a nulla rilevando che per il loro realizzo siano stati impiegati particolari mezzi e capitali e che gli estimi ca­ tastali della zona non abbiano preso in considerazione il particolare sistema di coltura.

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-Comm. Centr., 23 febbraio 1959, ». 13676 - Boll. trib. inf., 1960, 511.

Circa la determinazione del concetto di reddito agrario cfr.: Cass., sez. I, n. 2543, 22 agosto 1959, Manedori c. Finanze, in questa Rivista, 1960, n. 36 con ampia nota di richiami. In particolare in ordine alla fattispecie in esame: Comm. Centr., 25 novembre 1950, n. 17825, ivi, 1953, n. 1; Comm. Centr., sez. I, 12 giugno 1957, n. 94738, ivi, 1958, n. 140; Comm. Centr., 3 maggio 1958, n. 4605,

ivi, 1958, n. 339.

138. - R .M . - Società di a rm a m en to - N on c o m p e to n o i b e n e fici d ella le g g e 11 g e n n a io 1 9 5 1 , n . 2 5 e della le g g e 2 1 m a g g io 1 9 5 2 , n . 4 7 7 .

La società di armamento in genere non può ritenersi, agli effetti tributari, una comunione a scopo di godimento di beni, ma deve considerarsi come una società di fatto, avente scopo di lucro o speculativo e, quindi, assoggettabile come soggetto unitario ad imposta di ricchezza mobile.

Tali società, anche se irregolarmente costituite o costituite semplicemente in fatto, non possono aver diritto alla concessione dei benefici fiscali previsti nell’ art. 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e dell’art. 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477, a favore delle persone fisiche e delle società costituite in forma diversa dalle società per azioni, nelle quali sia prevalente il lavoro dei soci sul capitale investito.

Comm. Centr., sez. I l, 3 giugno 1959, n. 17486 - Riv. Leg. Fise., 1960, 918.

139. - R.M. - Esercizio di autolinee urbane - Non è stabilimento industriale - Inapplicabilità dell’esenzione decennale.

La qualifica di stabilimento industriale tecnicamente organizzato, ai sensi del D.L. 14 dicembre 1947, n. 1598, non può estendersi alla semplice gestione di autolinee, ad una impresa, cioè, destinata soltanto al trasporto di persone o cose. Tale qualifica compete agli impianti diretti ad elaborare la materia prima o grezza, o a rielaborarla per successive trasformazioni o per aggiungere ad essa nuovo valore, come pure compete agli impianti diretti a produrre vantaggi o servizi che valgano ad aumentare il valore economico dei prodotti o ad im­ pedirne la diminuzione.

Comm. Centr., sez. I l i , 15 giugno 1959, n. 18014 - Riv. Leg. Fise., 1900, 922.

Cfr.: Comm. Centr., sez. I, 10 dicembre 1956 n. 87343, in questa Rivista, 1957, n. 490; Comm. Centr., sez. II, 14 gennaio 1956, n. 77795, in Riv. Leg. Fise., 1956, 966; in senso difforme: Comm. prov. imp. Avellino, 31 marzo 1951, in Rep. Foro It., 1952, 2014, n. 54 ; sulla definizione di opificio tecnicamente or­ ganizzato ai fini della esenzione decennale: Comm. Centr., sez. II, 7 giugno 1955, n. 72790, ivi, 1955, 1680; Comm. Centr., sez. I, 26 ottobre 1955, n. 75334, ivi, 1956, 785; Comm. Centr., sez. II, 10 marzo 1956, n. 79929, in questa Rivista, 1956, n. 393.

140. - R.M. - Avviamento - Cessione d’esercizio al locatario - Validità del­ l’accertamento in confronto del medesimo.

La qualità di locatario di un esercizio non esclude la possibilità giuri­ dica della realizzazione di un quid a titolo di avviamento e di buonuscita nei confronti della persona che ceda l ’azienda medesima, specie se, all’atto della cessione, il conduttore abbia rinunciato alla prosecuzione den’affitto non an­ cora scaduto.

Comm. Centr., sez. Il, 10 luglio 1959, » . 19168 - Imp. dir. erar., 1960, 429.

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141. - R.M. - Frantoio - Molitura delle olive di spettanza dei mezzadri del proprietario - Reddito - Non è assoggettabile alla ordinaria imposta di ricchezza mobile.

L ’utile che il proprietario di un frantoio ritrae anche dalla molitura delle olive di spettanza dei propri mezzadri non dà luogo ad un reddito assog­ gettabile all’imposta di ricchezza mobile, giacché si tratta sempre di un pro­ dotto proveniente dalle terre di proprietà dell’esercente il frantoio, e che pertanto costituisce presupposto per la tassazione con l’imposta sui redditi agrari, e non pone in essere una industria distinta da quella dell’agricoltura.

Comm. Centr., sez. I, 17 luglio 1959, n. 19523 - Riv. Leg. Fise., 1960, 935.

Cfr. : Comm. Centi'., sez. I, 30 giugno 1953, n. 50220, in Riv. Leg. Fise., 1953, 1355 con nota di richiami; Cass., sez. I, n. 746, 6 marzo 1958, Giovinazzi c. Finanze, in questa Rivista, 1958, n. 48. In senso difforme: Comm. Centr., sez. I, 17 maggio 1951, n. 21890, in questa Rivista, 1953, n. 391. Circa la determinazione del concetto di reddito agrario cfr.: Cass., sez. I, n. 2543 , 22 agosto 1959, Manodori c. Finanze, in questa Rivista, 1960, n. 36 con ampia nota di richiami.

142. - R.M. - Trasformazione del risone in riso - Produzione di riso camolino e riso brillato - Tassabilità con la ordinaria imposta di ricchezza mobile. La trasformazione dei risone in riso da parte del produttore, qualora comprenda anche l ’operazione della « rifinitura » non rientra nel normale ciclo produttivo agrario, ma dà luogo ad una attività industriale soggetta alla ordinaria imposta di ricchezza mobile, in quanto, attraverso una tecnica ed una procedura di carattere nettamente industriale, è diretta a produrre un riso di particolare valore commerciale, quale può essere il riso camolino e il riso brillato.

Comm. Centr., sez. I, 20 luglio 1959, n. 19615 - Riv. Leg. Fise., 1960, 938.

In riferimento alla tassabilità della attività di trasformazione agricola con imposta di ricchezza mobile, in quanto non rientri nel normale ciclo produttivo cfr : Cass., sez. I, n. 2543, 22 agosto 1959, Manodori c. Finanze, in questa

Rivista, 1960, n. 36 con ampia nota di richiami. In particolare in ordine alla

fattispecie in esame cfr. Comm. Centi*., sez. Il, 25 marzo 1958, n. 3377, in Riv. Leg. Fise., 1959, 1261.

143. - R.M. - Avviamento - Conferimento di azienda in società a r.l. da parte di ditta individuale - Tassabilità.

L’avviamento è quel valore che inerisce ad una azienda e ne accresce continuamente il contenuto economico che si concreta in una effettiva realiz­ zazione al momento in cui l ’azienda stessa viene ceduta sia nei suoi beni materiali che nelle parti immateriali fra le quali necessariamente è compreso l’avviamento. Pertanto, nel caso in cui una ditta individuale conferisca la propria azienda in una società a responsabilità limitata, il reddito di avvia­ mento è senz’altro realizzabile e soggetto a tributo mobiliare, a nulla rilevando che la stessa ditta conferente faccia parte della società a titolo di azionista.

Comm. Centr., sez. I, 20 luglio 1959, n. 19617 - Imp. dir. erar., 1960, 437.

In ordine alla fattispecie in esame vedi Comm. Centr., sez. II, 19 maggio 1953, n. 48280, in questa Rivista, 1954, 1357; Comm. prov. imp. Finanze, 27 aprile 1950, in Rep. Foro It., 1950, 1764, n. 58.

In ordine alla tassabilità del valore di avviamento, cfr.: Comm. Centi-., sez. I, 26 aprile 1950, n. 12580, in questa Rivista, 1951, n. 395; Comm. Centi-., sez. I, 17 gennaio 1951, n. 19372, in Riv. Leg. Fise., 1952, 1338; Comm. Centr., 11 febbraio 1956, n. 78807, in questa Rivista, 1956, n. 388; Comm. Centr.. sez. I,

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22 gennaio 1958, n. 678, ivi, 1958, n. 337; Comm. Centr., sez. I, 10 novembre 1958, n. 9395, ivi, 1959, n. 234. Gontra: Comm. Prov. Imp. Mantova, sez. I. 20 febbraio 1950, ivi, 1950, n. 305.

144. - R.M. - Accertamento basato su presunzioni - Quando può ritenersi censurabile per violazione di legge.

L ’accertamento basato su presunzioni intanto può subire sindacato sotto il profilo della violazione di legge, in quanto si neghi la legittimità in radice, del ricorso alla presunzione, ovvero si denunci un vizio logico nel ragionamento induttivo che alla presunzione stessa conduce: invece sono sottratti al sin­ dacato di legittimità la valutazione di merito in ordine alla fondatezza dei fatti sui quali si basa la formazione della prova presuntiva.

Talché è sottratta al sindacato di legittimità la presunzione con la quale le Commissioni di merito, con esauriente motivazione hanno riconosciuto l’esi­ stenza di una operazione speculativa in cui il contribuente abbia operato prima quale acquirente a scopo di rivendita e poi di venditore, ancorché tali negozi siano simulati mediante l ’impiego di strumenti giuridici diversi da quelli al­ l ’uopo predisposti dalla legge.

Comm. Centr., 14 ottobre 1959, n. 19948 - Boll. trib. inf., 1960, 525.

Cfr. : Cass., sez. I, 24 marzo 1952, 806, Nicotra c. Finanze, in questa Rivista, 1952, 454; Comm. Centr., 26 marzo 1953, n. 46353, in Bep. Foro Xt 1954 2277, n. 76.

145. R.M. Esenzione a favore di opifìci industriali Albergo e ristorante -Bar annessi a stabilimento termale - Non compete.

Il beneficio concesso ad uno stabilimento termale, ai sensi degli artt. 3 del D.L. 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 della legge 23 dicembre 1948, n. 1482, non può essere esteso ai redditi derivanti dai servizi di albergo e ristorante-bar annessi allo stabilimento trattandosi di redditi di natura prettamente com­ merciale e non industriale.

Comm. Centr., 9 novembre 1959, n. 21023 - Boll. trib. inf., 1960, 509.

Circa la natura commerciale o industriale dei redditi derivanti dai servizi di albergo cfr. in senso conforme alla massima di cui sopra: Comm. Centr., sez. II, 21 maggio 1957, n. 93814, in Riv. Leg. Fise., 1958, 876. In senso difforme: Comm. Dist. Napoli, 9 aprile 1951, Rie. Soc. Az. Grande Albergo Vesuvio, in questa Rivista, 1953, n. 251.

146. - R.M. - Mutui concessi da privati per la costruzione di case economiche - Esenzione e x lege.

Gli interessi derivanti da somme mutuate da privati per la costruzione di case economiche, aventi le caratteristiche di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile per effetto dell’art. 18 della stessa legge, e ciò in armonia col disposto dell’art. 1 del B.D. 28 aprile 1938, n. 1165, che consente la concessione dei prestiti, oltre che dalla Cassa Depositi e Prestiti, Casse di risparmio e da altri Enti, anche da privati e Società.

Comm. Centr., sez. I l, 20 novembre 1959, n. 21645 - Riv. Leg. Fise., 1960, 955.

Cfr.:Comm. Prov. Genova, 30 ottobre 1958, Sec. Edilizia Piazza Caricamento e. Finanza, in questa Rivista, 1959, n. 349.

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147. - R.M. - Finanziamenti dei soci - Presunzione d’interessi - Legittimità. I versamenti dei soci, non effettivamente vincolati all’aumento del capi­ tale, costituiscono veri e propri debiti della società ed è legittimo riconoscerne la fruttività, avendo la società personalità giuridica distinta da quella dei soci, sia sotto il riflesso del diritto privato che sotto il riflesso del diritto tributario.

Legittima è, pertanto, la tassazione degli interessi passivi nei confronti della società, e ciò per il principio dell’autonomia dei tributi, indipendente­ mente dall’avvenuta tassazione ai fini dell’ imposta di negoziazione.

Comm. Ceri Ir., sez. II, 25 novembre 1959, n. 21836 - Koll. trib. in f., 1960, 626.

Cfr. : Comm. Centr., sez. II, 8 giugno 1954, n. 62222, in questa Rivista, 1955, n. 402 con nota di richiami; Comm. Centr., sez. II, 2 aprile 1955, n. 70463, in Riv. Leg. Fise., 1956, 1767; Comm. Centr., sez. I, 12 marzo 1956, n. 79967, ivi, 1956, 1783.

148. - R.M. - Redditi anticretici - Tassabilità - Presunzione non superiore al 5 per cento.

I frutti percepiti sull’immobile dal creditore anticretico sono soggetti ad imposta mobiliare, in quanto tengono luogo degli interessi del capitale mu­ tuato e null’altro costituiscono che un modo speciale di pagamento.

Non viene, peraltro, a verificarsi alcuna duplicazione con l’imposta im­ mobiliare, distinti essendo i due redditi: i primi provengono dal capitale mu­ tuato ; e quelli immobiliari (nella specie, del fabbricato) derivano da dominio o condominio o da un diritto reale di godimento dell’immobile.

L ’interesse non può essere presunto in misura superiore al 5 %.

Comm. Centr., sez. I l, 25 novembre 1959, n. 21838 - Riv. Log. Fise., 1960, 957.

Cfr.: in ordine alla I massima, Comm. Centr., 12 marzo 1949, n. 1438, in questa

Rivista, 1952, n. 246.

In ordine alla III massima cfr.: Comm. Imp. Rossano 19 novembre 19o6, in Rep. Foro It., 1957, 2218, n. 145-148.

149. - R.M. - Mancato realizzo, parziale o totale, del credito - Presunzione d’interessi - Illegittimità.

La transazione con la quale il creditore rinuncia agli interessi dovutigli anche al tempo anteriore alla stipulazione dell’atto non spiega efficacia, ai fini del tributo mobiliare, che dal giorno della sua stipulazione, se per atto pubblico. Ciò nella presunzione che il reddito sia effettivamente realizzabile onde nel caso che, per effetto della transazione, il creditore venga a realiz­ zare solo una parte del credito originario (nella fattispecie il 50 %), non è consentita una presunzione d’interessi sulla parte di credito recuperata.

Comm. Centr., sez. II, 27 novembre 1959, n. 21961 - Riv. Leg. Fise., 1960, 960.

Cfr.: Comm. Prov. Catanzaro, 19 giugno 1953, rie. Versace, in Dir. e Prat. Trib., 1955, II, 345 con nota d i Ge e c o, La rinunzia agli interessi e Vimposta

di R.M.

150. - R.M. - Trasformazione di società a r.l. in società in accomandita sem­ plice - Non costituisce cessione di azienda - Avviamento - Non esiste, La trasformazione di una società a responsabilità limitata in società in accomandita semplice, non può essere considerata come cessione di azienda e non può dar luogo, quindi, all’accertamento di un preteso prezzo di avviamento.

Ciò perchè la trasformazione in parola non importa alcun mutamento nella titolarità del rapporto di imposta.

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Comm. Centr., sez. 1, 9 gennaio 1960, n. 23630 - Riv. Leg. Fise., 1960, 902.

Cfr. : Comm. Prov. Genova, 4 dicembre 1958, rie. Salti e Tosco Laziale Im­ mobiliare, in questa Rivista, 1959, n. 123 con nota di richiami; Comm. Distr. Milano, 22 maggio 1958, in Riv. Trib., 1959, 512.

151- - R.M. - Rinuncia parziale o totale di crediti - Costituisce sopravvenienza attiva.

L'abbuono o la rinunzia totale o parziale di crediti costituisce una soprav­ venienza attiva, una nuova ricchezza che ha il carattere di reddito e, come tale, va compresa fra i cespiti attivi ai fini della determinazione del reddito tassabile.

Comm. Centr., sez. Il, 20 gennaio 1960, n. 23677 - Boll. trib. inf., 1960, 671.

Cfr. : App. Roma, 5 dicembre 1947, Finanze c. Società Nettuno, in questa

Rivista, 1950, n. 278.

152. - Imposta fabbricati - Costruzione esente per 25 anni - Accertamento effettuato prima della scadenza di tale termine e con giusta decorrenza - Nullità.

Riconosciuta una costruzione esente per venticinque anni dalla imposta sui fabbricati, l ’Ufficio ha il potere di procedere ad accertamento — entro i termini di cui all’art. 4 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 — solo dopo la scadenza del venticinquennio: deve, pertanto, ritenersi nullo un accertamento effettuato prima, sebbene ai fini della tassazione dal giorno successivo all’ul- timo di esenzione.

Comm. Centr., sez. I, 16 febbraio 1959, n. 13330 - Imp. dir. erar., 1960, 150.

153. - Profitti di contingenza - Importazioni di merci dall’estero - Avocabilità. L ’art. 3 del D.L. 28 aprile 1947, n. 330, colpisce oggettivamente i profitti eccezionali di contingenza mediante « operazioni aventi per oggetto merci pro­ venienti dall’estero » e tali operazioni, oltre che semplici atti di rivendita sul mercato interno di merci provenienti dall’estero, possono essere anche atti economici più complessi mediante i quali le materie importate costituiscono fonte di un profitto che non si sarebbe avuto se le materie stesse fossero state acquistate sul mercato nazionale.

Per l ’accertamento del profitto non basta che sia accertata la avvenuta importazione di merce dall’estero, ina occorre che la rivendita della merce stessa o il suo impiego in un processo industriale abbiano importato un pro­ fitto che possa qualificarsi eccezionale, ai sensi della speciale legge di avo­ cazione.

Comm. Centr., 88.UU,, 16 dicembre 1959, n. 22853 - Boll. trib. inf., 1960, 630.

Cfr. : in ordine ai criteri per l ’applicazione del tributo : Comm. Distrettuale Rossano, 21 marzo 1950, in questa Rivista, 1951, n. 7; Comm. Centr., SS.UU, 26 giugno 1957, n. 95413, in Riv. Leg. Fise., 1958, 1532.

154. - Profitti di guerra - Indennità di requisizione - Tassabilità - Criteri. La requisizione di un veliero, che affidi al proprietario dello stesso veliero l ’esecuzione di trasporti nell’interesse dell’autorità requirente o del pubblico, può dare luogo a sopraprofitti di guerra, ma altrettanto non può dirsi della requisizione che tolga completamente al proprietario l ’utilizzazione del suo

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veliero, in quanto l’indennità corrispostagli prescinde dallo svolgimento di una qualsiasi attività assoggettabile all’imposta straordinaria sui profitti di guerra.

Comm. Centr., sez. XI, 22 dicembre 1959, ». 23113 - Boll. trib. inf., 1960, 670.

VI. - IMPOSTE DI BOLLO REGISTRO, SUCCESSIONE E SURROGAZIONE 155. - Imposta di bollo - Quietanze dei salari rilasciate dagli operai agli eser­ centi delle miniere di zolfo - Imposta unica sullo zolfo - Compensazione. Imposta di bollo - Atti delle controversie giudiziarie connesse alla pro­ duzione e al commercio dello zolfo - Compensazione con l’imposta unica sullo zolfo.

L’imposta unica sullo zolfo assorbe, per compensazione, ai sensi dell’art. 1 dei R.D.L. 5 luglio 1934, n. 1128, tutti indistintamente i tributi a carico degli esercenti delle miniere concernenti la gestione per la produzione del minerale, compresa l’imposta di bollo sulle quietanze dei salari rilasciate dagli operai, in quanto atti che interessano direttamente la gestione stessa.

La compensazione opera pure per le imposte di bollo sugli atti delle contro­ versie giudiziarie connesse alla produzione e al commercio dello zolfo come quelle riguardanti i tributi da corrispondere in relazione all’esercizio ed alla gestione della miniera, diretti appunto alla produzione.

App. Caltanissetta, 8 aprile-23 maggio 1959, Compagnia Generale Zolfi c. Fi­ nanze - Boll. trib. inf., 1960, 667.

Cfr. : Comm. Centr., sez. V, 14 luglio 1954, n. 63710, in questa Rivista, 1955, n. 33 con nota di richiami ; Comm. Centr., SS.UU., 6 febbraio 1956, n. 78639, in Giust. Fin., 1956, 257; Cass., sez. I, n. 254, 30 gennaio 1958, Finanze c. Soc. Montecatini, in Mass. Foro It., 1958, 47.

156. - Tasse e imposte in genere - Imposte indirette - Imposta di registro - Competenza giudiziaria o amministrativa - Proponibilità dell’azione giu­ diziaria prima della definizione amministrativa.

Registro - Imposte complementari e suppletive - Nozione.

Registro - Atti di società cooperativa - Agevolazioni tributarie - Presup­ posti - Carattere della mutualità - Nozione - Compatibilità con la distri­ buzione degli utili.

Nelle controversie relative ad imposte indirette, il ricorso gerarchico e quello alle competenti Commissioni Amministrative, non costituiscono condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria.

Debbono intendersi per complementari quelle imposte e tasse di registro che sono accertate dopo la prima liquidazione che non potè essere integrale per mancanza o insufficienza degli elementi all’uopo necessari ; e per suppletive quelle accertate ad integrazione di una liquidazione in misura inferiore a quella legale, dirette quindi a correggere un errore od omissione dell’Ufficio

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