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199 — 13. Imposta camerale

II. DIRITTO PROCESSUALE FINANZIARIO

113. - Procedimento - Dichiarazione unica dei redditi - Rettifica d’ufficio - Obbligo della motivazione, anche nei confronti dei soggetti non tassabili in base a bilancio - Omissione - Nidlità - Eccezione proponibile in qual­ siasi grado di giudizio.

A norma dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 sussiste anche nei confronti dei soggetti non tassabili in base a bilancio l’obbligo, da parte del­ l’Ufficio e degli organi giudicanti, di precisare in concreto, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni e gli elementi in base ai quali il reddito viene fissato in difformità della dichiarazione resa dal contribuente. L’eccezione di invalidità dell’accertamento per difetto di motivazione è proponibile in qual­ siasi grado del giudizio, in quanto attiene alla sostanza stessa dell’accertamento.

Comm. Centr., 17 giugno 1959, n. 18090 - Boll, trib., inf., 1960, 131.

Cfr. : Comm. Centr., sez. I, 27 giugno 1951 n. 26103, in questa Rivista, 1954, n. 1 ; Comm. Centr., SS.UU., 25 maggio 1953, n. 48522, in Riv. leg. fise., 1954, 131; Comm. Centr., sez. II, 7 gennaio 1954, n. 55663 ivi 1955, 1210 ; Comm. Centr., sez. I, 18 ottobre 1955 n. 74993, ivi, 1956, 628 ; Comm. Centr., sez. IX, 7 dicembre 1956, n. 87319, ivi. 1957, 1252.

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114. Imposte in genere Imposte indirette Trasferimenti della ricchezza Determinazione del valore Ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria -Natura del giudizio.

Il ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria sulle questioni relative alla determinazione del valore in materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, instaura un giudizio autonomo di legittimità. Tale giudizio, che si svolge dopo l’esaurimento di quello di merito, in primo ed in secondo grado, che è di competenza esclusiva delle Commissioni amministrative, è, quindi, un normale giudizio in prima istanza, e non di appello, in cui non può trovare applicazione il principio del divieto delle domande nuove.

App. Brescia, 22 luglio 1959, Arini c. Finanze.

Cfr. App. Napoli, sez. I, 2 dicembre 1919 - Finanze c. Cantaldi, Napoli e altri, in questa Rivista, 1951, n. 211; App. Palermo, 13 dicembre 1950, Di Girolamo c. Finanze, Dir. e prat. trib., 1951, II, 270; Trib. Genova, 28 agosto 1955, Ra- mella c. Finanze, in Rep. Foro It., 1956, 2856, 93; Trib. Lecce, 23 giugno 1953, Cons. prod. vini Manduria c. Finanze, ivi, 1953, 2332, n. 122; App. Lecce, 10 novembre 1954; Cons. viti Manduria c. Finanze - Riv. trib., 1955, 126.

115. - Imposte e tasse - Esigibilità del debito d’imposta - Necessità di accerta­ mento definitivo - Insussistenza.

Imposte e tasse - Azione della Finanza per la declaratoria di privilegio speciale su immobile oggetto di imposta di successione - Natura tribu­ taria dell’azione - Prescrizione.

Imposte e tasse - Terzo possessore immobile oggetto di privilegio - Sua configurazione giuridica - Solidarietà al debitore principale - Sus­ sistenza.

Imposte e tasse - Addizionale E.C.A.

Secondo i principi generali del diritto tributario, per l’esigibilità del debito d’imposta è sufficiente l’atto amministrativo di accertamento, ma non occorre che l’accertamento sia definitivo, che, cioè, siano esperiti i ricorsi amministra­ tivi, o il procedimento giurisdizionale, concessi al contribuente.

L’azione promossa dalla Finanza per la declaratoria del privilegio spe­ ciale sugli immobili oggetto di imposta di successione ha natura tributaria, perchè con essa l’Amministrazione mira a realizzare la riscossione di tributi dovuti dal debitore principale, mediante l’esecuzione forzata sui beni immobili acquistati da terzi.

Essa è, pertanto, soggetta non all’ordinaria prescrizione decennale, ma a quella triennale stabilita dall’art. 80, n. 1 della legge tributaria sulle suc­ cessioni.

Benché il terzo possessore dell’immobile oggetto del privilegio non possa considerarsi personalmente obbligato al pagamento dell’imposta, essendo estra­ neo al fatto generativo della stessa, tuttavia egli trovasi in una posizione ana­ loga al responsabile di imposta, limitatamente al valore del bene acquistato, con vincolo di solidarietà rispetto al debitore principale.

Pertanto, tale vincolo di solidarietà (sia pure con la responsabilità limi­ tata al valore del bene) determina l’applicabilità del 1° comma dell’art. 1310 c.c., in virtù del quale gli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei conde­ bitori solidali hanno effetto anche riguardo agli altri.

L’addizionale E.C.A., ai sensi del R.D. 30 novembre 1937, n. 2145 e del D.L. 31 dicembre 1947, n. 1734, è un tributo istituito per l’integrazione dei bi­ lanci degli Enti Comunali di Assistenza : esso non cessa di essere un credito dello Stato, dal quale viene riscosso insieme all’imposta a cui si riferisce e della quale segue la giuridica disciplina.

App. Brescia, 30 settembre 1959, Mazza e Lanzeni, Finardi, Moscheni c. Finanze.

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n. 60-61; Cass., sez. Ili, n. 1662, 11 maggio 1957, Russo c. Vazzana, in Mass. Foro It., 1957, 330; Cass., sez. I li, n. 1359, 24 aprile 1958, Pastorino c. Vaz­ zana ivi, 1958, 278 ; Cass., sez. II, n. 2401, 4 luglio 1958, Coppola c. Cincinnato, in questa Rivista, 1958, n. 226.

116. - Imposta complementare - Procedimento - Bollo a calendario impresso sul reclamo dall’ufficio del connine ricevente - Non costituisce prova per determinarne la tempestività.

Il bollo a calendario impresso sul reclamo dall’Ufficio comunale ricevente costituisce attestazione formalmente irregolare e comunque non probatoria, dato che nella fattispecie unico documento idoneo a fornire la prova della data di presentazione del reclamo, ai sensi dell’art. 12, comma 6°, del R.D. 17 settembre 1931, n. 1608, è la ricevuta staccata dall’apposito Mod. 8.

Comm. Centr., sez. I li, 6 novembre 1959, n. 20952 - Riv. Leg. Fise., 1960, 950.

1 1 7 . - Competenza delle commissioni - Accertamento riconosciuto illegit­ timo - Invito all’ufficio di procedere a nuovo accertamento - Inammis­ sibilità.

La Commissione, investita del gravame di un contribuente, ha soltanto il compito di pronunciarsi sulla validità o meno dell’accertamento e di annullarlo ove lo ritenga non conforme alle prescrizioni di legge, ma non può attribuirsi anche la facoltà di invitare l’Ufficio delle imposte a procedere ad un nuovo ac­ certamento, perchè, ciò facendo, si arrogherebbe il compito di eccitazione di un’attività amministrativa nell’esercizio di una attività giursidizionale con una commistione di funzioni palesemente illegittima.

Comm. Centr., sez. I, 14 novembre 1959, n. 21349 - Imp. dir. erar., 1960, 461.

118. - Imposte e tasse in genere - Avviso di accertamento - Natura giuridica dello stesso.

Imposte e tasse in genere - Procedimento amministrativo di accertamento del tributo - Natura giuridica dello stesso.

Imposte e tasse in genere - Vizi incorsi nel procedimento di accertamento - Rilevabilità in quanto siano stati trasfusi nell’atto conclusivo - Rimedi. L’avviso di accertamento notificato al contribuente costituisce un atto am­ ministrativo contenente una manifestazione di volontà del fisco diretta alla apertura del processo tributario di accertamento dell’imposta. Lo stesso non ri­ veste alcun carattere di autonomia, nei riguardi degli altri atti del processo, agli effetti di un eventuale sindacato giurisdizionale del magistrato ordinario adito dal contribuente a norma dei principi che autorizzano la possibilità di siffatta azione.

Il procedimento amministrativo di accertamento del tributo ha natura es­ senzialmente giurisdizionale e non semplicemente amministrativa.

Gli eventuali vizi di legittimità del procedimento inficianti il processo tri­ butario di accertamento non possono formare oggetto di sindacato in sede ordinaria. Gli stessi dovranno essere rilevati nell’ambito del processo speciale tributario davanti alle commissioni amministrative e, quando contenuti nel­ l’atto conclusivo del processo medesimo, davanti alla Suprema Corte ai sensi dell’art. I l i della Costituzione.

App. Trieste, 27 novembre 1959, Intendenza di Finanza di Trieste c. Stern.

Cfr. Cass., sez. I, 12 dicembre 1951-17 aprile 1952, Castagno c. Finanze, in Riv. Leg. Fise., 1952, 795; Trib. Ancona, 22 settembre 1951, Calcagni Carperà

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c. Finanze in questa Rivista, 1953, n. 93; App. Lecce, 10 novembre 1954, Con­ sorzio Viti Manduria c. Finanze, in Riv. Trib., 1955, n. 126; circa la natura giuridica dell’avviso di accertamento cfr. Trib. Bologna, sez. I, 17 luglio 1958, Serena Monghini e altri c. Finanze, in questa Rivista, 1959, n. 106.

119. - Competenza e giurisdizione - Regolamento di giurisdizione in genere - Applicazione del precetto del s o lv e e t re p e te - Difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario - Proponibilità del regolamento pre­ ventivo di giurisdizione.

Imposte in genere - S o lv e e t re p e te - Inapplicabilità nei confronti delle amministrazioni statali assoggettate a tributi verso gli enti locali - Li­ mite dell’eccezione - Enti pubblici - Soggezione al precetto del s o lv e et re p e te - Fattispecie - Enti di riforma fondiaria.

Imposte in genere - S o lv e et re p e te - Controversia tributaria - Nozione - Qualità di terzo del soggetto che ha imposto l’opposizione alla esecuzione fiscale - Contestazione sull’esistenza ed estensione di privilegi fiscali - Fattispecie.

Poiché l’applicazione del precetto del solve et repete, quale previsto dal- l’art. 6 legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dalle leggi successive in materia, dà luogo ad un vero e proprio difetto, sia pure temporaneo, di giurisdizione del giudice ordinario, bene è proponibile da ciascuna parte, fin quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado, il regolamento preventivo di giurisdizione per la risoluzione della questione di giurisdizione insita nell’appli­ cazione del precetto stesso, in quanto anch’essa riconducibile nell’ambito della previsione dell’art. 37 c.p.c. Il regolamento di giurisdizione è infatti consentito in ogni caso in cui sussista il difetto di giurisdizione, a nulla rilevando che, nel caso del solve et repete, si tratti di un difetto solo temporaneo di giurisdizione comportante ugualmente l’improponibilità assoluta della domanda nel perdurare delle condizioni che costituiscono i presupposti di applicabilità.

La inapplicabilità del precetto del solve et repete nei confronti delle Am­ ministrazioni statali assoggettate a tributi verso gli enti locali, non può essere estesa agli Enti di riforma fondiaria, che sono persone giuridiche pubbliche, ma non organi-enti dello Stato che si confondono con l’organizzazione di questo. Non operano infatti rispetto agli Enti di riforma gli argomenti addotti a giu­ stificazione della eccezione, il primo relativo ad una gerarchia di enti e ad una impossibilità che lo Stato possa consentire il solve et repete contro se stesso, dato che lo Stato è creditore di imposte mentre il debitore è l’assegna­ tario, il secondo ai vincoli per le spese statali nascenti dal regolamento generale di contabilità dello Stato che non si applica agli Enti di riforma che hanno amministrazione largamente autonoma.

Nel concetto di controversia di imposta di cui all’art. 6 della legge, abolitiva del contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, n. 2248, al fine dell’appli­ cabilità del precetto del solve et repete, rientra non solo la controversia in cui si discuta se il soggetto che ha proposto l’opposizione alla esecuzione fiscale o ad atti esecutivi dell'esattore debba considerarsi terzo rispetto al contribuente iscritto al ruolo, o se sia egli stesso tenuto, invece, al pagamento della im­ posta richiesta, o comunque responsabile per il pagamento di essa, ma anche le controversie in cui cade in contestazione, oltre che la misura dell’obbligo del­ l'imposta, o la sua esistenza, l’estensione o la sussistenza stessa dei privilegi fiscali. È pertanto opponibile dall’esattore ad un ente di riforma fondiaria l'eccezione desunta dal precetto del solve et repete con il conseguente difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, nel caso in cui l’ente stesso si opponga, assumendosi terzo ed invocando la inespropriabilità dei beni ai sensi dell’art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, all’esecuzione proposta dal­ l’esattore delle imposte, nei confronti dell’assegnatario dei terreni per la

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scossione di somme da esso assegnatario dovute allo Stato per imposte sui terreni, reddito agrario, contributi unificati, ecc.

Casa., sez. I, n. 3527, 10 dicembre 1959, Esattoria comunale di Grosseto c. Ente colonizzazione Maremma Tosco-Laziale - Giust. civ., 1960, 495.

Cfr. : Cass., SS.UU., 7 giugno 1950, Soc. Job c. Finanze, in questa Rivista, 1950, n. 383; Cass., SS.UU., 18 luglio 1952, Esatt. Varese c. Fall. S.A.C.A.I., in Riv. Trib., 1953, 38; Trib. Salerno, 15 dicembre 1953-1° marzo 1954, Comm. l ’rov. Salerno c. Gogna, Riv, Trib., 1954, 572 ; Cass., SS.UU., n. 172, 8 novembre 1956-22 gennaio 1957, Fichera c. Finanze, in Riv. Leg. Fise., 1957, 737 ; Cass., SS.UU., 16 maggio 1957, n. 1752, Coltro c. Cons. Strad. Prov. Varese, in Mass. Foro It., 1957, 350; Cass., SS.UU. n. 4397, 15 novembre 1957, Finanze c. Lodato, in Mass. Foro It„ 1957, 892; Cass., sez. I li, n. 564, 21 febbraio 1958, Piva c. Esattoria comunale di Rovigo, in Riv. Leg. Fisc., 1958, 936; Cass., SS.UU., n. 958, 22 marzo 1958, Esattoria comunale di Roma c. Annibaldi, ivi, 1958, 943.

120. - Imposte e tasse - Contenzioso tributario - Controversie di semplice esti­ mazione - Esclusione della competenza del giudice ordinario.

Profitti di contingenza - Possibilità di accertamento - Metodo induttivo - Limitazione dello stesso alla determinazione del q u a n t u m - Non sussiste. Imposte e tasse in genere - Vizi incorsi nella procedura amministrativa di accertamento - Costituiscono vizi procedurali rilevabili nel procedi­ mento medesimo o mediante il rimedio previsto nell’art. I l i della Co­ stituzione.

Costituiscono controversie di semplice estimazione — perciò stesso sot­ tratte alla competenza del Giudice ordinario — quelle nelle quali, per l ’accer­ tamento delia sussistenza o della entità del reddito, il giudizio si concreti in una valutazione discrezionale di elementi di puro fatto.

La possibilità del fisco di avvalersi, al fine dell’accertamento del profitto eccezionale di contingenza, del metodo induttivo prevista dall’art. 18, 3° cpv. del R.D.L. 27 maggio 1946, n. 436 non è venuta meno a seguito della modifica introdotta colla disposizione del cpv. 7 dell’art. 1 D.L. 30 gennaio 1947, n. 330 la quale parla di «determinazione» del profitto; e ciò in quanto, data la par­ ticolare natura del tributo, la determinazione dello stesso esaurisce esclusi­ vamente la funzione deH’ aceertamento.

I vizi incorsi nel processo tributario di accertamento davanti le giurisdi­ zioni speciali sono impugnabili esclusivamente davanti quella giurisdizione e, quando afferenti alla decisione definitiva e concretanti una violazione di legge, col ricorso alla Suprema Corte previsto dall’art. I l i della Costituzione.

App. Trieste, 15 dicembre 1959, Albanese c. Intendenza di Finanza di Trieste.

In ordine alla I massima cfr. Cass. 13 maggio 1954, n. 1509, Quaglietta c. Finanze, in questa Rivista, 1954, n. 458; App. Lecce, 10 maggio 1954, Valiani c. Amm. Finanze, ivi, 1955, n. 206; Cass., SS.UU., n. 1760, 5 aprile-24 maggio 1956, Finanze c. Valiani, ivi, 1956, n. 330 con nota di richiami; Trib. Bologna, 7 dicembre 1955, Feruzzi e Bernini c. Finanze, Pasquino e Gandini, ivi, 1956, n. 460 con nota di richiami; Cass., SS.UU., n. 1783, 9 dicembre 1954-10 giugno 1955, Finanze c. Istituto Case popolari di Biella, in Riv. Leg. Fise., 1955, 1198; Cass., SS.UU., n. 3784, 28 giugno-20 ottobre 1956, C.R.A.L. di Fontanella c. Finanze, in Riv. Leg. Fise., 1957, 151; Cass., SS.UU., n. 172, 8 novembre 1956-22 gennaio 1957, Fichera c. Finanze, in questa Rivista, 1957, 148; App. Messina, 28 marzo 1956, Compagnia portuale di Lipari c. Finanze, ivi, 1947, 149. In ordine alla II e III massima cfr. Cass., sez. I, 12 dicembre 1951-17 aprile 1952, Castagno c. Finanze, in Riv. Leg. Fise., 1952, 795; Comm. Centr., SS.UU., 24 maggio 1950, n. 13737, in questa Rivista, 1952, n. 71; Trib. Ancona 22 set­

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tembre 1951, Calcagni Carperà c. Finanze, ivi, 1953, n. 93; Comm. Centr., SS. TJU., 7 maggio 1951, n .23531, ivi, 1954, n. 406; App. Lecce, 10 novembre 1954, Consorzio viti Manduria c. Finanze, Riv. Trib., 1955, 126.

121. - Procedimento - Società di fatto - Notifica ad uno dei soci - Validità anche se il messo per errore ha indicato, come consegnatario, l’altro socio.

L ’avviso di discussione di un ricorso consegnato ad uno dei due soci della società ricorrente, e da esso sottoscritto, è da ritenersi validamente notificato, ed è perciò irrilevante che nella relazione di notifica sia invece erroneamente detto che l’ avviso venne consegnato all’altro socio e che questi ebbe a firmare.

Comm. Centr., sez. I l i , 25 gennaio 1960, ». 23923 - Boll. trib. ini., 1960, 672.

Cfr. Comm. Centr., 17 novembre 1950, n. 17539, in Rep. Foro It., 1951, 2128, n. 75; Comm. Centr., 8 febbraio 1956, n. 78722, in Rep. Foro It., 1957, 2617, n. 75.

122. - Registro - Prescrizione - Avviso di accertamento di valore - Interruzione, Esazione delle imposte ed esattore - Ingiunzione fiscale - Copia auten­ ticata dal procuratore del registro - Sufficienza.

L ’elenco degli atti interruttivi della prescrizione, contenuto nell’ art. 140 della legge di registro, non deroga alle norme generali in tema di interruzione della prescrizione, il cui presupposto è l ’inerzia del creditore.

L’avviso di accertamento di valore, fatto notificare dalla finanza al con­ tribuente, costituisce, pertanto, atto interruttivo- della prescrizione dell’azione della finanza stessa, tendente ad ottenere il pagamento dell’imposta di conso­ lidazione dell’usufrutto con la proprietà.

Poiché la potestà conferita al pretore di vidimare e rendere esecutiva l’ingiunzione fiscale esula dalla iurisdietio vera e propria, la copia dell’ingiun­ zione, occorrente per la notifica al contribuente non è indispensabile che sia autenticata dal cancelliere, ben potendo la sua conformità all’originale essere certificata dal procuratore del registro.

Cass., sez. I, n. 131, 29 gennaio 1960, Ceschi c. Finanze - Foro it. Mass., 1960, 30.

In ordine alla I e II massima cfr. Comm. Centr., sez. I, 19 giugno 1950, n. 14622, in questa Rivista, 1952, n. 366; Comm. Centr., sez. I, 9 giugno 1950, n. 14282, ivi, 1952, pag. 160 con nota di Cociveba, In tema di prescrizione estin­ tiva nel diritto tributario.

In ordine alla III massima : Cass., sez. I li, n. 1336, 11 maggio 1955, Monchieri c. Comune di Bienno, in questa Rivista, 1955, n. 495; Trib. Bologna, 26 luglio 1958, Francesehelli e Amministrazione Finanze c. Consorzio Agrario Prov. di Ferrara, ivi, 1959, n. 77, con ampia nota di richiami.

123. - Imposte e tasse in genere - Sindacato del giudice ordinario sui vizi i n p r o c e d e n d o verificatisi nel giudizio avanti le commissioni speciali - Non sussiste.

Imposta negoziazione - Comitato direttivo degli agenti di cambio - Na­ tura giuridica.

Imposta negoziazione - Termine prescrizionale per l’accertamento - In­ sussistenza.

Il giudice ordinario adito per la declaratoria di illegittimità dell'aecer- tamento tributario può solo sindacare, e nei limiti di cui alla legge sull’abo­

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lizione del contenzioso amministrativo, l ’atto amministrativo dal quale si pre­ tende léso il diritto soggettivo del contribuente; non può invece sindacare anche la legittimità di un atto processuale, e tanto meno di un provvedimento di natura giurisdizionale, relativo al sistema delle guarentigie processuali spe­ ciali tributarie alle quali il contribuente sia ricorso prima di adire il giudice ordinario.

L ’atto di accertamento dei valori dei titoli azionari emesso dal comitato direttivo degli agenti di cambio ai fini dell’ accertamento dell’imposta comple­ mentare di negoziazione aveva natura giurisdizionale.

Anche in funzione di ciò, il sistema legislativo dell’imposta di negozia­ zione non prevedeva un termine prescrizionale per l’ accertamento dell’imposta proprio in vista della specialità del sistema dell’accertamento sottratto ai poteri sostanziali e formali dell’Amministrazione finanziaria e affidato al comi­ tato direttivo degli agenti di cambio. Sussisteva invece il termine prescrizio­ nale quinquennale in ordine al conseguimento dell’imposta prevista dall art. 16 del D.L. 15 dicembre 1938, n. 1975.

Trib. Milano, 4 febbraio 1960, S.r.l. Immobiliare Ricostruzione c. Finanze

-Giur. it., 1960, I, 2, 161. ^

Cfr. : Cass., SS.UU., n. 128, 7 giugno 1956-19 gennaio 1957, Consorzio Produttori Vini Rossi da Taglio c. Finanze, in Riv. Leg. Fise., 1957, 725; Cass., 9 settembre 1953 n 2995. in Mass. Foro It., 1953, 570; Comm. Centr., sez. IV, 5 febbraio 1957, n. 89341, in Riv. Leg. Fise., 1958, 1683; Comm. Centr., 24 maggio 1950, n. 13737, in Rep. Foro It., 1951, 2068, n. 3 ; Cass., 24 ottobre 1953, n. 3488, Coop.

Edit. Imp. Profess. Reduci c. Finanze, in Rep. Foro It., 1953, 2259, n. 11.

124. - Registro - Ingiunzione fiscale - Pagamento ad opera del procuratore della parte - Azione di rivalsa - Surrogazione - Esclusione.

In caso di mancata opposizione a decreto ingiuntivo dell’ Intendente di finanza (nella specie, per pagamento della tassa di registro) il procuratore legale di una delle parti che abbia personalmente e spontaneamente pagato la sommma portata dall’ingiunzione, ha bensì azione di rivalsa nei confronti del proprio cliente, in virtù delle norme che regolano il mandato (art. 1720 cod. civ.) ma non può surrogarsi all’amministrazione finanziaria, definitivamente soddisfatta, per ottenere dall’ altra parte il rimborso della metà della somma da lui pagata.

Cass., sez. I, n. 363, 20 febbraio 1960, Bon c. Renzo - Foro it. Mass., 1960, 83.

125. - Tributi locali - Diritto sui generi di larga produzione locale - Opposi­ zione giudiziaria - S o lv e et re p e te - Obbligatorietà - Temperamento p r i m a fa c ie - Limiti.

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Ai fini della deroga al precetto del solve et repete, l ’inesistenza di un titolo formalmente valido per l ’esazione del tributo contestato deve risultare da elementi già acquisiti agli atti o che comunque sia possibile trarre da una indagine breve, semplice e di soluzione univoca, non già dalla soluzione di questioni di diritto diverse e coordinate.

Pertanto, soggiace al precetto del solve et repete la questione tendente a stabilire la sussistenza o meno di un titolo valido a giustificare 1 esazione di un tributo (nella specie, diritto speciale sui generi di larga produzione locale, applicato sul pesce di lago e di mare da esportare in altri Comuni), trattandosi di questione la cui soluzione comporta un approfondito esame.

Cass., SS.UU., n. 424, 7 marzo 1960, Piracci ed altri c. Comune di Varano

-Riv. Leg- Fise., 1960, 990. .

Cfr. • Trib. Latina, 25 maggio 1949, Borgato e Rosato c. Ditta De Ciancio, in questa Rivista, 1951, n. 84; Cass., SS.UU., 12 gennaio 1951, Colombo c.

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zoni e altri, ivi, 1951, 190; App. Lecce, 21 dicembre 1949, Lanzo c. Ufficio Imp. Dir. di Fragagnano, ivi, 1951, n. 212; Cass., SS.UU., 7 ottobre 1952, n. 2947, Cons. Idroelettr. dell’Amene c. Finanza, Mass. Foro It., 1952, 690; App. Torino, 9-21 novembre 1951, Finanza c. Azienda Naz. Tessili Italiani, in Riv. Trib., 1954. 433; Cass., SS.UU., n. 3342, 3 gennaio-6 ottobre 1954, Talani c. Comune Sabaudia e Soc. Trezza, in Riv. Leg. Fise., 1955, 104; Cass., SS.UU., n. 484, 24 novembre 1955-21 febbraio 1956, Finanze c. Friziero, ivi, 1956, 635; Cass., SS.TJU., n. 429, 24 novembre 1955-15 febbraio 1956, Scarpati c. Ricevitore Capo della Dogana di Taranto, ivi, 1956, 616; Trib. Trento, sez. II, 6 agosto 1956, Rosan e altri e. Finanze, in questa Rivista, 1957, n. 113 ; Cass., sez. I, n. 684, 16 novembre 1956-26 febbraio 1957, De Petro appalt. riscossione imposte di consumo di Niscemi c. Comune di Niscemi, ivi, 1957, n. 341.

126. - Imposta di consumo - Contenzioso - In genere - Appalto del servizio di riscossione delle imposte di consumo - Accertamento giudiziario della fondatezza della pretesa tributaria - Legittimazione ad agire dell’ap­

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