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Il disallineamento dei proventi: le amministrazioni locali gestiscono ma è

Capitolo 2 Una gestione problematica delle concessioni

2.2 Il sistema attuale riposa su canoni bassi?

2.2.5 Il disallineamento dei proventi: le amministrazioni locali gestiscono ma è

Al fine di fare chiarezza sulla situazione attuale si ricorda che le funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo, storicamente espletate dal Corpo delle Capitanerie di Porto, sono state conferite alle Regioni con D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, passando così dall’Amministrazione militare a quella civile. Le Regioni hanno successivamente delegato gran parte di tali funzioni ai Comuni con propria legge regionale come per esempio la Liguria, con L.R. 28 aprile 1999 n. 13 (con decorrenza dal 1 gennaio 2002). I canoni dovuti per l’uso delle aree demaniali marittime a terra e degli specchi acquei, tuttavia, devono essere corrisposti comunque allo Stato in quanto titolare del diritto di proprietà su tali beni, previo ordine di pagamento emesso dal Comune.

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L’attribuzione di competenze agli Enti Locali comporta, oltre che poteri, anche oneri per i quali si dovrebbe percepire una remunerazione. Questa considerazione

mette in discussione la ripartizione dei canoni di concessione. I canoni vengono percepiti interamente dallo Stato (ad eccezione delle concessioni rilasciate dalle Autorità portuali, valutate oltre 115 milioni di euro nel 2006, e dalle Regioni a statuto autonomo) in quanto proprietario dei beni a prescindere dalla ripartizione delle competenze di gestione. Il comune di Sestri Levante (GE) ha reso noto, in merito alle competenze sul demanio marittimo, che:

l’organizzazione dell’Ufficio Demanio Marittimo è interamente a carico dell’Amministrazione Comunale competente per territorio;

i canoni demaniali marittimi, per un totale (riferito a Sestri Levante) di oltre 400.000 € annui vengono interamente incassati dallo Stato; lo Stato incassa, parimenti, gli importi relativi alle tasse di registrazione degli atti ed alle marche da bollo;

la Regione Liguria incassa la sovrattassa regionale pari al 10% dei canoni; il Comune incassa solamente le spese di istruttoria, pari nella grande

maggioranza dei casi a poche decine di euro annuali per ogni concessione, il che dà luogo ad un totale irrisorio che non copre nemmeno la metà delle spese necessarie per lo stipendio del funzionario addetto all’ufficio.31

Il federalismo da questo punto di vista ha un limite che è quello della separazione tra la titolarità delle responsabilità gestionali ed amministrative e la titolarità dei proventi pubblici di tali attività. Oltre all’esigenza della collaborazione tra organi ed enti centrali e periferici bisogna valutare l’ipotesi di una partecipazione ai proventi delle concessioni e dell’uso del demanio marittimo a favore delle Regioni costiere e dei Comuni delegati; verrebbe attuato in questo modo un federalismo coerente dal punto di vista della ripartizione di risorse e responsabilità. Ai fini di un corretto percepimento dei canoni, inoltre, sono molto importanti la vigilanza ed il controllo svolti in modo efficace ed efficiente sulla gestione delle concessioni e nell’attività di riscossione. I soggetti

31 Comune di Sestri Levante (21/06/2006), “Canoni delle concessioni demaniali marittime – chiarimenti e

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competenti e coinvolti in questi compiti sono, a livello centrale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e finanze e l’Agenzia del demanio. È necessario quindi un maggiore coordinamento delle attività dei soggetti coinvolti sia nella stesura, interpretazione ed applicazione delle norme che nell’attività di previsione, accertamento e riscossione con particolare riferimento, a livello locale, ai rapporti con Regioni e Comuni.

Nello specificoalle Regioni e agli Enti da queste delegati è richiesto lo svolgimento

di attività per la gestione del demanio, tra le quali l’attività di autorizzazione, le

procedure per il recupero delle somme dovute, i compiti di vigilanza e la relativa attività sanzionatoria e una serie di attività di mantenimento del bene demaniale ossia la conservazione, l’amministrazione e la tutela del bene (ripascimenti, opere di difesa, manutenzioni).

La corrispondenza delle entrate effettive derivanti dalla riscossione dei proventi spettanti all’Erario per l’uso del demanio marittimo con le entrate attese dipende da vari fattori quali: l’importo e i criteri della quantificazione dei canoni, il funzionamento delle procedure di riscossione, l’adeguato esercizio dei poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo in ordine all’interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti e la conoscenza effettiva dell’Amministrazione delle situazioni riguardanti l’utilizzazione dei beni. Gli Enti locali, quali la Regione ed in particolare il Comune, conoscono meglio le realtà territoriali e le caratteristiche socio-economiche delle aree interessate e risultano, quindi, più adatti ad attuare interventi puntuali grazie all’attribuzione dei compiti amministrativi e gestionali riguardanti il canone di concessione.

A fronte del decentramento amministrativo attuato sarebbe opportuno pervenire ad una concordata suddivisione dei proventi tra Stato, Regioni e Comuni

sulla base delle attività effettivamente svolte. A questo proposito alcune Regioni hanno dato disposizioni attraverso una propria normativa. L’Abruzzo per esempio disciplina la ripartizione degli introiti concessori tra gli enti coinvolti nel Piano del demanio marittimo (del. Cons. reg. 29/07/2004), dove si prevede che: “Gli introiti derivanti dall’imposta regionale sulle concessioni demaniali, pari al 10% del canone annuale dovuto allo Stato, per il 95% saranno rimessi ai comuni costieri e il restante 5% sarà utilizzato dalla Direzione Turismo Ambiente Energia per la dotazione informatica, hardware e software, per il supporto ai comuni nell’esercizio delle funzioni conferite. Il

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95% assegnato ai suddetti comuni sarà ripartito con i seguenti criteri: 50% in rapporto all’estensione chilometrica delle spiagge di ciascun comune e il restante 50% in rapporto alle entrate derivanti dai concessionari di ciascun comune”. Questa normativa, tuttavia, non prevede la ripartizione degli introiti derivanti dal canone, i quali spettano di diritto per intero allo Stato, bensì considera la ripartizione dell’imposta regionale.

Considerando comunque che l’utilizzo di un bene demaniale come le spiagge e la vicinanza ad esso fa senza dubbio godere l’attività che vi si svolge di una rendita di posizione rilevante, capace di ridefinire l’assetto economico del territorio in termini di valori immobiliari anche di coloro i quali non sono direttamente coinvolti nell’attività balneare, si può affermare che è necessario compiere uno studio approfondito attinente alla determinazione del canone demaniale marittimo, il quale potrebbe costituire un introito cospicuo per lo Stato mentre i pagamenti da parte degli stabilimenti balneari sono risultati irrisori. Questo risultato si può ottenere rivedendo gli importi annui al metro quadro, diversificando i canoni di concessione a seconda delle caratteristiche del bene demaniale, dell’area circostante, della valenza turistica, dell’attività del concessionario, delle strutture di cui necessita e della rilevanza pubblica. Una volta definito l’importo per ogni concessionario, l’importanza si sposta sulla corretta applicazione del canone, sul controllo e sulla riscossione attraverso la cooperazione di Enti a diverso livello territoriale. Il fine della norma è “incrementare l’efficienza del

sistema turistico italiano”. Questo significa, innanzitutto, aumentare i proventi delle

concessioni balneari e stabilire una giusta ripartizione tra Erario, Regioni, Comuni e distretti turistico-alberghieri.