• Non ci sono risultati.

Il sistema attuale riposa sul rinnovo automatico delle concessioni?

Capitolo 2 Una gestione problematica delle concessioni

2.3 Durata e rinnovo: quale la soluzione migliore per il beneficio sociale?

2.3.1 Il sistema attuale riposa sul rinnovo automatico delle concessioni?

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM aveva segnalato nel 2008 (segnalazione AS481 del 20 ottobre 2008) alcune distorsioni alla concorrenza

derivanti dalla durata e dal rinnovo automatico delle concessioni demaniali

marittime in Italia. Le disposizioni nazionali oggetto della segnalazione sono:

 l’articolo 37, comma 2, del codice della navigazione, il quale prevede che in presenza di più domande per il rilascio di una concessione demaniale marittima, venga riconosciuta preferenza al soggetto già titolare della concessione stessa (c.d. diritto di insistenza);

 l’articolo 01, comma 2, del D.L. n. 400/1993, che prevede che le concessioni demaniali marittime abbiano una durata di sei anni e siano automaticamente rinnovate ad ogni scadenza per ulteriori sei anni, a semplice richiesta del concessionario, fatto salvo il diritto di revoca di cui all’articolo 42 del codice della navigazione.

Successivamente alla segnalazione dell’AGCM, la Commissione europea è intervenuta, inviando all’Italia, il 29 gennaio 2009, una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908) con riferimento alle medesime norme nazionali sopra illustrate, contestandone la compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio della libertà di stabilimento. La Commissione ha ritenuto che tali norme costituissero una discriminazione per le imprese provenienti da altri Stati membri, ostacolate dalla preferenza accordata al concessionario uscente. Il 21 gennaio 2010 il Governo italiano ha notificato alla Commissione l’articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009 (convertito nella legge n. 25/2010), volto ad adeguare le disposizioni del codice della navigazione oggetto di rilievi, eliminando, la preferenza in favore del

44

concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni. Il comma 18 prevede inoltre che le concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 siano prorogate fino a tale data.32 La legge 26 febbraio 2010, n.20 converte con modificazioni il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, riportando il seguente testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione (le modifiche apportate dalla legge di conversione sono in carattere corsivo):

Art. 1

Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria “18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico- ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo e' soppresso.”

In seguito ad ulteriori rilievi della Commissione europea, con l’articolo 11 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010), è stato abrogato il comma 2 dell’articolo 01 del D.L. n. 400/1993.33 Lo stesso articolo 11 ha inoltre delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. In

32

Parlamento italiano, XVI Legislatura, Camera dei deputati > Documenti > Temi dell’attività parlamentare, “Concessioni demaniali marittime”.

http://www.camera.it/camera/browse/561?appro=630&Concessioni+demaniali+marittime

33

45

conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012. Infine l’articolo 34-duodecies del D.L. n. 179/2012, ha modificato ulteriormente l’articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, disponendo la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015. Successivamente l’articolo 1, comma 547 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell’articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, come sopra modificato, alle concessioni aventi ad oggetto: 34

 il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive;

 il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive;

 i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

A seguito di quanto disposto dall’art.10 della legge 16 marzo 2001 n.88, “Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime” (GU n.78 del 3-4- 2001), il provvedimento di concessione veniva concesso per 6 anni, trascorsi i quali veniva rinnovato quasi automaticamente.

“Art. 10.

(Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi) 1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' sostituito dal seguente:

"2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione".

2. All'articolo 45-bis del codice della navigazione le parole: ", in casi eccezionali e per periodi determinati," sono soppresse.”

34 Parlamento italiano, XVI Legislatura, Camera dei deputati > Documenti > Temi dell’attività

parlamentare, “Concessioni demaniali marittime”.

46

Questo procedimento, come suddetto, andava contro le direttive dell’Unione Europea, le quali prevedono l’assegnazione delle concessioni per mezzo di un’asta pubblica. La direttiva UE Bolkestein del 2006 (2006/123/CE)35 che impone la liberalizzazione dei servizi nel mercato interno, prevede, in tema di durata delle concessioni e di rilascio delle stesse, che le concessioni che hanno ad oggetto la riva del mare non possano superare la scadenza di 6 anni ed il loro rinnovo sia subordinato ad una gara da pubblicare in un bando ad evidenza pubblica. Il provvedimento è costato, quindi, l’apertura della procedura di infrazione n.2008/4908. L’art.12 della direttiva Servizi (direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno) nello specifico prevede che, qualora il numero di autorizzazioni sia limitato in ragione della scarsa disponibilità delle risorse, così come le spiagge sono limitate, lo Stato deve applicare una selezione trasparente e imparziale che permetta a tutti gli operatori interessati di partecipare alla gara. La stessa norma vieta i rinnovi automatici e ogni vantaggio per il gestore uscente. Mentre l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento.