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Art. 1. Campo di applicazione.

1. La legge stabilisce per quali procedimenti di natura edilizia e urbanistica sono istituiti i diritti di segreteria. Essa prevede inoltre che l’Amministrazione Comunale possa richiedere all’utente il pagamento di un contributo per le prestazioni richieste.

2. Il regolamento definisce le modalità con il quale si provvede a proporzionare l’importo dei diritti di segreteria alla complessità dei procedimenti, compreso tra l’importo minimo e l’importo massimo stabiliti dalla legge.

3. Il regolamento inoltre individua le prestazioni erogate dal VI Settore non rientrati tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali e ne definisce le modalità di calcolo del contributo richiesto all’utente.

Art. 2. Norme di riferimento.

 Legge 19 marzo 1993, n. 68 – Conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

 Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

 Legge 31 ottobre 2003, n. 306 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.

 Legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 3. Definizioni.

VI Settore: è l’unità organizzativa di massimo livello ai sensi del vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi nel quale è incardinata la competenza in materia di Urbanistica ed Assetto del Territorio, Piani Urbanistici, Edilizia Privata, Attività Produttive e SUAP, Tutela del Territorio.

Diritti di segreteria: sono diritti dovuti all’Amministrazione Comunale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni indicate al comma 10 della Legge 19 marzo 1993, n. 68 i cui proventi sono ad esclusivo vantaggio dell’Ente.

Contributo di istruttoria: è il contributo da parte dell’utente richiesto dall’Amministrazione Comunale per le prestazioni, non rientrati tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali.

Servizi pubblici essenziali: sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

Diritti fondamentali: la Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce i principi fondamentali della convivenza civile: il rispetto della dignità della persona umana, l’uguaglianza morale e giuridica, la libertà di opinione, di stampa, di riunione, di associazione, di religione, il diritto di partecipare alle scelte che toccano tutti e ciascuno, il diritto all’istruzione, alla salute, alla giustizia, il riconoscimento del valore di ogni lavoro e la tutela di tutti i lavoratori, il riconoscimento della funzione essenziale della famiglia.

Procedimento: consiste in una serie di atti e di attività funzionalizzati all’adozione del provvedimento amministrativo che rappresenta l’atto finale della sequenza; tale sequenza rappresenta le modalità e le scansioni predefinite dalla legge con le quali l’amministrazione deve esplicare la propria attività.

Procedimento unico: il procedimento SUE di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 descritto nelle presenti linee guida, nel quale confluiscono tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio.

Endoprocedimento: il procedimento presupposto o conseguente all’emanazione del provvedimento afferente il procedimento unico; ai fini del presente regolamento gli endoprocedimenti sono comunque detenuti, per competenza, dal VI Settore.

Pratica: la documentazione e il procedimento relativi ad un determinato procedimento/procedimento unico.

Documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Art. 4. Il soggetto obbligato, tempi e modalità di pagamento.

1. E’ obbligato al pagamento dei diritti di segreteria, dei diritti di visura e copia e del contributo di istruttoria il soggetto titolare del procedimento, ovvero il soggetto richiedente nel caso di procedimenti attivati su istanza o il soggetto dichiarante nel caso dei procedimenti autocertificativi (comunicazioni, dichiarazioni di agibilità, SCIA, DIA, DUAAP), per tutte le pratiche presentate in relazione ai procedimenti individuati nel presente regolamento, anche qualora non si pervenga ad un provvedimento finale favorevole.

2. Qualora la domanda o la dichiarazione proposta dall’utente riguardi un procedimento cumulativo per l’ottenimento di diverse tipologie di provvedimenti (ad esempio l’istanza di permesso di costruire per l’accertamento di conformità di opere esistenti e la realizzazione di ulteriori opere) e/o la natura degli interventi non sia ascrivibile ad un’unica categoria edilizia (ad esempio l’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo fabbricato e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria) sono dovuti cumulativamente tutti i contributi di istruttoria definiti dall’Amministrazione comunale per ciascun specifico provvedimento.

3. Il momento in cui insorge l’obbligazione al pagamento, salvo se diversamente specificato, corrisponde al momento di presentazione della pratica.

4. Per i procedimenti avviati d’ufficio l’obbligazione al pagamento corrisponde al momento dell’emissione del provvedimento finale adottato e il soggetto obbligato dispone di un termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento per effettuare il pagamento, oltre il quale si applicano le sanzioni previste al successivo Art. 12. Il contributo di istruttoria non si applica nel caso il procedimento avviato d’ufficio si concluda con l’archiviazione del procedimento a favore del cittadino.

5. Il pagamento dei diritti di segreteria, dei diritti di visura e copia e del contributo di istruttoria non è rateizzabile.

6. L’originale, ovvero copia resa conforme all’originale con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, dell’attestazione di avvenuto pagamento dell’importo indicato nel tariffario approvato dall’Amministrazione Comunale è un documento che deve essere trasmesso a corredo della pratica.

7. I versamenti devono effettuarsi con le modalità stabilite dal Settore competente.

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