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VI Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, Piani Urbanistici; Edilizia Privata; Attività Produttive e SUAP; Tutela del Territorio

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(1)

Comune di

MONSERRATO

Comunu de PAULI

VI Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, Piani Urbanistici;

Edilizia Privata; Attività Produttive e SUAP; Tutela del Territorio

.

DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI A CARICO DELL’UTENZA, DEI DIRITTI DI COPIA E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI EROGATI DAL SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO, PIANI URBANISTICI; EDILIZIA PRIVATA; ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP; TUTELA DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO

Il Commissario Straordinario: Dott. Michele Lavra Responsabile del VI Settore - Dott. Ing. Renato Muscas Collaboratori: Geom. Claudio Cancedda

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI A CARICO DELL’UTENZA, DEI DIRITTI DI COPIA E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI EROGATI DAL SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO, PIANI URBANISTICI; EDILIZIA PRIVATA; ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP; TUTELA DEL TERRITORIO

Indice

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE ... 3

Art. 1. Campo di applicazione. ... 3

Art. 2. Norme di riferimento. ... 3

Art. 3. Definizioni. ... 3

Art. 4. Il soggetto obbligato, tempi e modalità di pagamento. ... 5

TITOLO II DIRITTI DI SEGRETERIA ... 6

Art. 5. Individuazione e determinazione dei diritti di segreteria. ... 6

TITOLO III CONTRIBUTO DI ISTRUTTORIA ... 7

Art. 6. Individuazione dei procedimenti. ... 7

Art. 7. Contributo di istruttoria... 8

TITOLO IV ONERI DI COPIA E VISURA ... 11

Art. 8. Oneri di copia e visura. ... 11

Art. 9. Spedizione degli atti. ... 11

TITOLO V NORME PER L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ... 12

Art. 10. Applicazione delle nuove tariffe. ... 12

TITOLO VI RESTITUZIONE DEI DIRITTI E DEI CONTRIBUTI E SANZIONI ... 13

Art. 11. Restituzione parziale o totale del contributo. ... 13

Art. 12. Sanzioni per ritardato o omesso versamento del contributo di istruttoria. ... 13

TITOLO VII NORME FINALI... 15

Art. 13. Norme finali. ... 15

(3)

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE

Art. 1. Campo di applicazione.

1. La legge stabilisce per quali procedimenti di natura edilizia e urbanistica sono istituiti i diritti di segreteria. Essa prevede inoltre che l’Amministrazione Comunale possa richiedere all’utente il pagamento di un contributo per le prestazioni richieste.

2. Il regolamento definisce le modalità con il quale si provvede a proporzionare l’importo dei diritti di segreteria alla complessità dei procedimenti, compreso tra l’importo minimo e l’importo massimo stabiliti dalla legge.

3. Il regolamento inoltre individua le prestazioni erogate dal VI Settore non rientrati tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali e ne definisce le modalità di calcolo del contributo richiesto all’utente.

Art. 2. Norme di riferimento.

 Legge 19 marzo 1993, n. 68 – Conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

 Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

 Legge 31 ottobre 2003, n. 306 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.

 Legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 3. Definizioni.

VI Settore: è l’unità organizzativa di massimo livello ai sensi del vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi nel quale è incardinata la competenza in materia di Urbanistica ed Assetto del Territorio, Piani Urbanistici, Edilizia Privata, Attività Produttive e SUAP, Tutela del Territorio.

Diritti di segreteria: sono diritti dovuti all’Amministrazione Comunale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni indicate al comma 10 della Legge 19 marzo 1993, n. 68 i cui proventi sono ad esclusivo vantaggio dell’Ente.

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Contributo di istruttoria: è il contributo da parte dell’utente richiesto dall’Amministrazione Comunale per le prestazioni, non rientrati tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali.

Servizi pubblici essenziali: sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

Diritti fondamentali: la Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce i principi fondamentali della convivenza civile: il rispetto della dignità della persona umana, l’uguaglianza morale e giuridica, la libertà di opinione, di stampa, di riunione, di associazione, di religione, il diritto di partecipare alle scelte che toccano tutti e ciascuno, il diritto all’istruzione, alla salute, alla giustizia, il riconoscimento del valore di ogni lavoro e la tutela di tutti i lavoratori, il riconoscimento della funzione essenziale della famiglia.

Procedimento: consiste in una serie di atti e di attività funzionalizzati all’adozione del provvedimento amministrativo che rappresenta l’atto finale della sequenza; tale sequenza rappresenta le modalità e le scansioni predefinite dalla legge con le quali l’amministrazione deve esplicare la propria attività.

Procedimento unico: il procedimento SUE di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 descritto nelle presenti linee guida, nel quale confluiscono tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio.

Endoprocedimento: il procedimento presupposto o conseguente all’emanazione del provvedimento afferente il procedimento unico; ai fini del presente regolamento gli endoprocedimenti sono comunque detenuti, per competenza, dal VI Settore.

Pratica: la documentazione e il procedimento relativi ad un determinato procedimento/procedimento unico.

Documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

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Art. 4. Il soggetto obbligato, tempi e modalità di pagamento.

1. E’ obbligato al pagamento dei diritti di segreteria, dei diritti di visura e copia e del contributo di istruttoria il soggetto titolare del procedimento, ovvero il soggetto richiedente nel caso di procedimenti attivati su istanza o il soggetto dichiarante nel caso dei procedimenti autocertificativi (comunicazioni, dichiarazioni di agibilità, SCIA, DIA, DUAAP), per tutte le pratiche presentate in relazione ai procedimenti individuati nel presente regolamento, anche qualora non si pervenga ad un provvedimento finale favorevole.

2. Qualora la domanda o la dichiarazione proposta dall’utente riguardi un procedimento cumulativo per l’ottenimento di diverse tipologie di provvedimenti (ad esempio l’istanza di permesso di costruire per l’accertamento di conformità di opere esistenti e la realizzazione di ulteriori opere) e/o la natura degli interventi non sia ascrivibile ad un’unica categoria edilizia (ad esempio l’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo fabbricato e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria) sono dovuti cumulativamente tutti i contributi di istruttoria definiti dall’Amministrazione comunale per ciascun specifico provvedimento.

3. Il momento in cui insorge l’obbligazione al pagamento, salvo se diversamente specificato, corrisponde al momento di presentazione della pratica.

4. Per i procedimenti avviati d’ufficio l’obbligazione al pagamento corrisponde al momento dell’emissione del provvedimento finale adottato e il soggetto obbligato dispone di un termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento per effettuare il pagamento, oltre il quale si applicano le sanzioni previste al successivo Art. 12. Il contributo di istruttoria non si applica nel caso il procedimento avviato d’ufficio si concluda con l’archiviazione del procedimento a favore del cittadino.

5. Il pagamento dei diritti di segreteria, dei diritti di visura e copia e del contributo di istruttoria non è rateizzabile.

6. L’originale, ovvero copia resa conforme all’originale con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, dell’attestazione di avvenuto pagamento dell’importo indicato nel tariffario approvato dall’Amministrazione Comunale è un documento che deve essere trasmesso a corredo della pratica.

7. I versamenti devono effettuarsi con le modalità stabilite dal Settore competente.

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TITOLO II DIRITTI DI SEGRETERIA

Art. 5. Individuazione e determinazione dei diritti di segreteria.

1. L’Amministrazione Comunale stabilisce, con apposito provvedimento, le tariffe dei diritti di segreteria dei seguenti procedimenti, entro i limiti minimi e massimi di seguito indicati:

Pratica Importo minimo Importo massimo

a) Certificati di destinazione urbanistica € 5,17 € 51,65

b) Autorizzazioni € 5,17 € 51,65

c) Autorizzazione edilizia / DIA o SCIA € 58,66 € 586,60

d) Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di

iniziativa dei privati € 5,17 € 51,65

e) Autorizzazione per la lottizzazione di aree € 51,65 € 516,46

f) Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia € 5,17 € 51,65

g) Permessi di costruzione € 15,49 € 516,46

2. Le pratiche DIA o SCIA che riguardano esclusivamente opere per l’abbattimento di barriere architettoniche in fabbricati esistenti, che hanno conseguito il titolo abilitativo per l’edificazione prima dell’entrata in vigore della L. n. 13/89, sono esenti da diritti di segreteria.

3. Gli importi minimi di cui alla lettera c) sono aggiornati con cadenza biennale dall’approvazione del presente regolamento, in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Le tariffe sono proporzionate alla complessità del procedimento secondo le medesime modalità di cui al successivo Art. 7.

5. Al mancato o ritardato versamento si applicano le modalità di recupero delle somme dovute prescritte all’Art. 12 comma 3.

6. Il versamento effettuato in misura inferiore all’importo stabilito o l’impiego delle attestazioni di pagamento relativi ai diritti di un’altra pratica corrisponde, per la sola quota residua ancora dovuta, a mancato versamento di cui al precedente comma, si applicano pertanto le modalità di recupero delle somme dovute prescritte all’Art. 11 comma 3.

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TITOLO III CONTRIBUTO DI ISTRUTTORIA

Art. 6. Individuazione dei procedimenti.

1. Le prestazioni erogate dal VI Settore non rientrati tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali per le quali è richiesto il contributo all’utente sono:

a. erogazione di contributi per la realizzazione di opere di abbattimento di barriere architettoniche;

b. erogazione di contributi per la realizzazione di opere di recupero primario;

c. verifica ai fini dell’approvazione di piani di lottizzazione o altri piani attuativi di iniziativa privata, anche in variante;

d. stipula di convenzioni afferenti a piani di lottizzazione o altri piani di iniziativa privata;

e. stipula di convenzioni per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione primaria;

f. liquidazione di somme per la restituzione di oneri e diritti erroneamente versati;

g. rilascio certificato di destinazione urbanistica;

h. rilascio certificato di destinazione urbanistica storico;

i. rilascio permesso di costruire, anche in sanatoria o condono/DUAAP sostitutiva;

j. ricevimento e verifica di comunicazioni per attività edilizia libera/DUAAP sostitutiva;

k. ricevimento e verifica di segnalazioni certificate di inizio attività edilizia/DUAAP sostitutiva;

l. rilascio di pareri preliminari di natura tecnico-edilizia su progetti di opere e interventi per il quale occorre ottenere un titolo abilitativo;

m. rilascio certificato di agibilità;

n. ricevimento e verifica di dichiarazioni di agibilità;

o. rilascio provvedimento di proroga della validità del permesso di costruire;

p. ricevimento della comunicazione di proroga della validità del permesso di costruire ai sensi dell’art. 30 comma 3 Legge n. 98/2013;

q. rilascio provvedimento di voltura del permesso di costruire;

r. rilascio provvedimenti di svincolo di garanzie prestate a favore dell’Ente;

s. rilascio autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per attività edilizia o installazione di impianti pubblicitari;

t. rilascio autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari comunque denominati/DUAAP sostitutiva;

u. rilascio autorizzazione per l’installazione di impianti di radiofonia/DUAAP sostitutiva;

v. rilascio certificato di inagibilità;

w. rilascio certificato di destinazione d’uso dei fabbricati;

x. rilascio certificato/attestazione di idoneità degli alloggi;

y. rilascio certificato parametri minimi dell’alloggi ai sensi della L.r. n. 29/89;

z. rilascio certificato distanza chilometrica;

aa. rilascio matricola ascensore;

bb. deposito relazione energetica;

cc. deposito certificazione/attestazione energetica;

dd. deposito dichiarazioni di conformità degli impianti;

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ee. deposito atti catastali;

ff. rilascio autorizzazione paesaggistica;

gg. rilascio provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica;

hh. rilascio parere vincolante dell’autorità idraulica sulla necessità dello studio di compatibilità idraulica/geologica;

ii. rilascio provvedimento di approvazione dello studio di compatibilità idraulica/geologica;

jj. concessione temporanea di suolo pubblico in occasione di fiere e sagre per commercio su aree pubbliche;

kk. concessione di posteggio di suolo pubblico per attività produttive;

ll. concessione temporanea di suolo pubblico per attività produttive;

mm. SCIA per l’esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione (B&B);

nn. autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie a bassa complessità;

oo. SCIA di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati;

pp. SCIA per attività di cui all’art. 27 del D.P.R. 302/1956 e all’art. 110 comma 6 e comma 7 del TULPS (Reggio Decreto n. 773/31);

qq. vidimazione dei registri e dei documenti di trasporto nel settore vitivinicolo, degli oggetti usati, agenzia d’affari;

rr. licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione dell'esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitato con autovetture fino a nove posti;

ss. dichiarazioni di avvio attività produttive;

tt. dichiarazioni afferenti a modifiche alle attività produttive;

uu. dichiarazioni di cessazione attività produttive.

Art. 7. Contributo di istruttoria.

1. Il Comune di Monserrato richiede all’utente che usufruisce delle prestazioni erogate dal VI Settore il pagamento di un contributo, commisurato alla complessità del procedimento, sulle spese sostenute dall’Ente per l’erogazione dello stesso. Il contributo è altresì proporzionato allo svolgimento del procedimento specifico.

2. L’Amministrazione Comunale stabilisce, con apposito provvedimento, le tariffe dei contributi di istruttoria per i procedimenti di cui al precedente Art. 6, fissando la percentuale di partecipazione alla spesa sostanziale, con un minimo del 20% e un massimo del 100%, secondo la seguente articolazione:

a. contributo di istruttoria di tipo 0:

dovuto per ogni procedimento, in proporzione all’ordinario svolgimento dell’iter istruttorio;

b. contributo di istruttoria di tipo 1:

dovuto, in aggiunta a quello di cui alla precedente lettera a, qualora la pratica presentata sia carente di documenti essenziali e non a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero emergano incongruenze tra documenti presentati e per il proseguo della quale occorre richiedere e ottenere documenti integrati e/o rettifica di documenti presentati da parte del

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titolare; il momento in cui insorge l’obbligazione al pagamento corrisponde al momento di presentazione dei documenti integrativi e/o sostitutivi;

c. contributo di istruttoria di tipo 2:

dovuto, in aggiunta a quello di cui alla precedente lettera a, qualora la pratica presentata non sia ammissibile e sia necessario rinnovare l’istruttoria a seguito di integrazioni e/o sostituzioni di documenti e/o elaborazioni, escluse pertanto le mere memorie e/o contestazioni, pervenute dal titolare a seguito di comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi della L. n. 241/90; il momento in cui insorge l’obbligazione al pagamento corrisponde al momento di presentazione della documentazione sostitutiva/integrativa;

d. contributo di istruttoria di tipo 3:

dovuto per le istanze di rilascio di permesso di costruire, in aggiunta a quello di cui alla precedente lettera a, qualora – ai fini del rilascio – il titolare accetti e produca modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario richiesta dal responsabile del procedimento; il momento in cui insorge l’obbligazione al pagamento corrisponde al momento di presentazione della documentazione revisionata.

3. L’Amministrazione Comunale, col medesimo provvedimento di cui comma 2, può stabilire specifici casi di gratuità.

4. Qualora si verifichino le circostanze, i contributi di istruttoria di tipo 1, 2 e 3 sono comunque dovuti, essi pertanto sono cumulabili con quelli di tipo 0.

5. La spesa sostanziale è stimata, su proposta del Responsabile del VI Settore, in relazione alle seguenti voci:

a. spesa per il personale impegnato, stimando il costo relativo all’impegno medio del personale necessario a svolgere le specifiche fasi del procedimento;

b. spesa per attrezzature e servizi informatici, stimando l’incidenza su singola pratica, valutato il numero medio di pratiche all’anno, dei costi per la costituzione e il mantenimento di ordinarie postazioni informatiche di lavoro e la realizzazione di servizi informatici per la semplificazione e razionalizzazione dei processi, dei rapporti con l’utenza, della trasparenza amministrativa;

c. spese per la tenuta dell’archivio, stimando l’incidenza su singola pratica, valutato il numero medio di pratiche all’anno, dei costi per la costituzione e il mantenimento dell’archivio informatizzato del Settore;

d. spese postali, stimando il numero ordinario di comunicazioni che occorre inviare nello svolgimento del procedimento.

Se il procedimento è analogo ad altri già quantificati, il Responsabile del Settore, con la relazione di stima di cui sopra, indica i casi in cui è possibile determinare i diritti di istruttoria per omologia e/o proporzione ad altri procedimenti, senza specificare il dettaglio delle voci di stima.

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6. La gestione informatizzata del procedimento comporta risparmi a vantaggio dell’utenza. Nel caso di procedimenti gestiti in forma esclusivamente informatizzata la spesa sostanziale è stimata in funzione delle sole lettere 5.a, 5.b e 5.c.

7. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) pone a carico dell’interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti dal presente regolamento e dai relativi provvedimenti attuativi in relazione ai procedimenti attivati.

8. Al mancato o ritardato versamento si applicano le sanzioni e le modalità di recupero delle somme dovute prescritte all’Art. 11 comma 3.

9. Il versamento effettuato in misura inferiore all’importo stabilito o l’impiego delle attestazioni di pagamento relativi ai diritti di un’altra pratica corrisponde, per la sola quota residua ancora dovuta, a mancato versamento di cui al precedente comma, si applicano pertanto le sanzioni e le modalità di recupero delle somme dovute prescritte all’Art. 11 comma 3.

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TITOLO IV ONERI DI COPIA E VISURA

Art. 8. Oneri di copia e visura.

1. La visura e il rilascio di copia dei documenti amministrativi è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. Il mero esame dei documenti amministrativi relativi a pratiche in itinere, per il quale non risulta ancora rilasciato il provvedimento che ne ha consentito l’archiviazione, è gratuito.

3. L’Amministrazione Comunale favorisce i processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione provvedendo, prioritariamente, al rilascio dei documenti detenuti con modalità informatiche.

4. L’estrazione di copia degli atti, se digitalizzati, avviene pertanto prioritariamente mediante il rilascio di copia informatica dello stesso e mediante trasmissione telematica.

5. L’Amministrazione Comunale stabilisce, con apposito provvedimento, le tariffe degli oneri di copia e visura nell’accesso ai documenti amministrativi detenuti dal VI Settore.

6. La spesa sostanziale sostenuta per consentire l’estrazione di copia dei documenti amministrativi è stimata, su proposta del Responsabile del VI Settore, in relazione alle seguenti voci:

a. costo medio orario del personale addetto alla ricerca, visura, istruttoria e produzione di copia degli atti;

b. costo di trasporto, conservazione e digitalizzazione degli archivi;

c. costo delle apparecchiature, dei mezzi tecnici e dei software, nonché relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d. costo dei prodotti di consumo;

e. costo di stampa per grandi formati (esterno all’ente);

f. costi di spedizione e postali per notifiche.

7. Il momento in cui insorge l’obbligazione al pagamento della quota per ricerca e visura corrisponde al momento della presentazione della pratica mentre per i costi di riproduzione corrisponde al momento di produzione delle copie, anche informatiche, dei documenti, pertanto l’importo dei diritti di copia e visura sono dovuti entro 30 giorni dalla comunicazione di disponibilità delle copie al ritiro emessa dal VI Settore e comunque entro la data di ritiro degli atti stessi se antecedente.

8. Al mancato o ritardato versamento si applicano le modalità di recupero delle somme dovute con le modalità prescritte all’Art. 11 comma 3.

Art. 9. Spedizione degli atti.

1. Qualora il richiedente l’estrazione di copia di atti sia impossibilitato al ritiro presso gli Uffici comunali degli stessi, salvo la regolarizzazione dell’eventuale imposta di bollo, può richiedere la spedizione degli stessi.

2. I costi di spedizione (da eseguirsi con modalità che assicurano la ricevuta della consegna), secondo le vigenti tariffe dei servizi postali universali, sono poste a carico del richiedente, il quale deve provvedere a semplice richiesta con le medesime modalità di cui all’Art. 8 comma 7.

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TITOLO V NORME PER L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 10. Applicazione delle nuove tariffe.

1. Con i provvedimenti indicati agli articoli precedenti l’Amministrazione comunale stabilisce altresì l’entrata in vigore delle nuove tariffe per diritti di segreteria, contributi di istruttoria e oneri di copia e visura.

2. Le tariffe adottate con il provvedimento dell’Amministrazione comunale si applicano a tutti i procedimenti il cui momento in cui insorge l’obbligazione al pagamento, come definito dal presente regolamento, si verifica dopo l’entrata in vigore delle medesime tariffe. In caso contrario i procedimenti sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.

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TITOLO VI RESTITUZIONE DEI DIRITTI E DEI CONTRIBUTI E SANZIONI

Art. 11. Restituzione parziale o totale del contributo.

1. Qualora il titolare della pratica provveda al pagamento di un importo non dovuto o superiore all’importo dovuto, può richiedere al VI Settore, entro cinque anni dalla data di versamento, la restituzione delle somme versate in eccesso.

2. Non si dà comunque luogo a rimborso per somme inferiori a 50,00 Euro.

Art. 12. Sanzioni per ritardato o omesso versamento del contributo di istruttoria.

1. Il ritardato o mancato versamento, nei termini del presente regolamento, del contributo di istruttoria, comporta:

a. l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei successivi dieci giorni alla scadenza;

b. l’aumento del contributo in misura pari al 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei trenta giorni successivi al termine di cui alla lettera a);

c. l’aumento del contributo in misura pari al 100 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei trenta giorni successivi al termine di cui alla lettera b);

d. l’aumento del contributo in misura pari al 150 per cento, in caso di mancato pagamento entro il termine del procedimento.

Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

2. I termini di cui al comma 1 sono applicabili esclusivamente se inferiori al termine del procedimento amministrativo al quale il contributo si riferisce. Il termine del procedimento amministrativo si concretizza nel momento in cui è emesso il provvedimento finale del Responsabile del Settore ovvero il provvedimento che autorizza l’archiviazione dello stesso. In assenza di ricevimento della documentazione atta a dimostrare l’avvenuto pagamento, si realizza il caso di mancato pagamento, conseguentemente si attivano le procedure per il recupero delle somme dovute in applicazione del comma 1 lett. d, secondo le modalità del seguente comma 4.

3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, il VI Settore provvede a dare comunicazione al soggetto onorato del pagamento richiedendo il pagamento delle somme dovute. Il VI Settore provvede tramite il Servizio Edilizia Privata per tutti i procedimenti ordinari, mentre provvede tramite il Servizio SUAP per tutti i procedimenti per il quale quest’ultimo è titolare (DUAAP).

4. I soggetti interessati dal procedimento possono partecipare al procedimento anche dando dimostrazione dell’avvenuto pagamento, fornendo i relativi estremi. Concluso il procedimento al quale i diritti e i contributi si riferiscono, il Responsabile del VI Settore, accertato il mancato o il ritardato pagamento provvede ad emettere intimazione, al soggetto onorato, del pagamento delle somme

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5. Nel caso di infruttuoso decorso di tale termine senza che il soggetto onorato abbia provveduto al pagamento dei contributi e delle sanzioni in conformità al presente regolamento, dandone adeguata comunicazione al VI Settore, è inviata al Settore competente la documentazione affinché si provveda al recupero delle somme secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell’ente.

6. L’Amministrazione Comunale non è tenuta ad avvisare l’avente titolo dell’approssimarsi delle scadenze e delle progressioni temporali sopra riportate.

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TITOLO VII NORME FINALI

Art. 13. Norme finali.

1. L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, stabilisce in sede di approntamento e approvazione del Bilancio Comunale la destinazione dei proventi derivanti dai diritti di segreteria e dai contributi di istruttoria.

2. In tutti i casi in cui è previsto l’aggiornamento e la revisione di costi e percentuali, fino all’adozione dei provvedimenti amministrativi che indicano i nuovi valori, si estende la validità di quelli già in vigore.

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