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La disciplina prima e dopo la riforma della parte aeronautica del

2. Danni a terzi in superficie ed aeromobili militari

2.1 La disciplina prima e dopo la riforma della parte aeronautica del

Come noto, anteriormente al codice della navigazione, per disposizione espressa (art. 21), la Convenzione di Roma del 29 maggio 1933 non si applicava agli aeromobili militari, ai quali si riteneva applicabile l’art. 40 del R.d. 20 agosto 1923, n. 2207, sulla (138) In argomento cfr. BOLLWEG H.G., MOLL K., Die Drittschadenshaftung im internationalen Luftwerkeher nach der Revision des Römer Haftungsabkommens, in ZLW, 2009, 587 ss., 602 ss.

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navigazione aerea, mai espressamente abrogato. La disposizione in parola stabiliva, nel primo comma la responsabilità solidale del proprietario, dell’esercente del trasporto e dell’autore del danno, in caso di danni arrecati alle persone o alle cose, «sia per effetto del

contratto di lavoro, sia per effetto del contratto di trasporto, sia verso i terzi»; nel secondo comma fissava il principio dell’applicabilità delle

«norme del diritto comune» nel caso di concorso di colpa da parte del danneggiato (139).

La dottrina si occupò ampiamente del problema di stabilire se la disposizione in argomento avesse accolto o meno il principio della responsabilità oggettiva. L’opinione affermativa, accolta da una parte degli studiosi (140), si scindeva in due diverse tendenze, che facevano rispettivamente capo alle teorie della responsabilità incolpevole e della presunzione iuris tantum di colpa (141).

Entrambe queste concezioni sono state poi superate mediante l’affermazione che, in ordine alla responsabilità dell’autore del danno, l’art. 40, rettamente interpretato, non potesse considerarsi una deroga al principio generale sancito dall’art. 1151 del codice civile del 1865. La maggiore garanzia offerta al danneggiato nell’ambito del diritto aeronautico consisteva nella circostanza che, una volta accertata la colpa dell’autore, dovessero ritenersi responsabili, in solido, con lui, anche il proprietario e l’esercente il trasporto (142).

(139) FERRARA SANTAMARIA M., Danni arrecati a terzi da aeromobili militari, in Riv. dir. nav. 1940, I, 401ss.

(140) SPASIANO E., Urto di nave e idrovolante. Responsabilità dell’autore del danno in diritto aeronautico, in Riv. dir. nav., 1935, II, 64 ss.

(141) PESCATORE G., Sulle norme regolatrici della responsabilità per danni arrecati a terzi da aeromobili militari (nota a Cass., Sez. Un., 9 gennaio 1943), in Riv. dir. nav., 1943-48, I, 196 ss.

(142) GIANNINI A., Danni a terzi arrecati da aeromobili militari, (nota a App. Bari, 20 febbraio 1948), in Riv. dir. nav., 1949, II, 233.

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Con l’entrata in vigore del codice della navigazione si è posto, pertanto, il problema dell’individuazione delle norme regolatrici della responsabilità per danni inferti a terzi da aeromobili militari.

In base all’originaria formulazione dell’art. 748 c. nav., le norme in esso contenute non erano suscettibili di applicazione agli aeromobili militari, salva diversa disposizione (143).

La disposizione sanciva il principio secondo il quale soltanto in casi eccezionali, ovvero qualora ricorresse un espresso richiamo, le norme del codice avrebbero potuto trovare applicazione agli aeromobili militari. Tale assetto rendeva palese l’inapplicabilità agli stessi delle norme in materia di responsabilità per danni a terzi sulla superficie, stante l’assenza di un’esplicita disposizione che richiamasse, rispetto ai medesimi, la disciplina stabilita nel codice (144). Risultava precluso anche il ricorso all’analogia, a norma dell’art. 1 c. nav., posto che le disposizioni sulla responsabilità per i danni a terzi inferti da aeromobili privati non risultavano suscettibili di applicazione al caso analogo di danni inferti da aeromobili militari, essendo il medesimo ricorso espressamente vietato dalla norma che sanciva l’inapplicabilità ai medesimi delle disposizioni contenute nel codice (145). Pertanto, l’unica soluzione adottabile consisteva nel ricorso alla disciplina di diritto comune (146). Nell’indagine volta ad individuare le disposizioni del codice civile, suscettibili di applicazione nella specie, si imponevano all’attenzione gli artt. 2043,

(143) Risultava precluso anche l’ulteriore ricorso all’art. 40 citato, in quanto abrogato dall’art. 1329 c. nav.

(144) BENTIVOGLIO L.M. Sulla nozione di “aeromobile militare”, in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, Milano, 1974, 3109 ss.

(145) CARBONE P., Sulla definizione di aeromobile militare e sulla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni provocati dallo stesso in superficie (nota a Trib. Torino, 16 marzo 1954, n. 1791), in Giur. compl. C. Cass., 1954, 529.

(146) GAETA D., Ancora sulla nozione di aeromobile militare e sui danni a terzi in superficie, cit., 178 ss.

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2050 e 2054 c.c.

Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in odine alla scelta della disposizione in concreto applicabile alle ipotesi in esame sono stati oscillanti. In tale contesto ha avuto origine quel filone interpretativo che, partendo dal presupposto della ritenuta pericolosità della navigazione aerea, ha sostenuto l’applicabilità dell’art. 2050 c.c. Tuttavia, come già evidenziato, siffatta impostazione è stata oggetto di contestazioni fondate sulla constatazione di come la navigazione aerea, in virtù dei continui progressi della tecnica, non potesse annoverarsi fra le attività pericolose, pur facendo salva l’indagine sulla pericolosità del mezzo di volta in volta adoperato (147).

La problematica in argomento ha, tuttavia, perso la propria rilevanza pratica a seguito della novella legislativa del 2005-2006. La già menzionata riforma della parte aeronautica del codice della navigazione ha, infatti, esteso agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, dunque, agli aeromobili militari, il medesimo regime dei danni a terzi in superficie (art. 965, comma 2, c. nav., nel testo vigente), ponendo un’eccezione alla deroga generale di cui all’art. 748 c. nav. e riconducendo nell’alveo della disciplina speciale la regolamentazione in precedenza rimessa al diritto comune.

(147) ELIA C., Sulle norme regolatrici della responsabilità per danni arrecati a terzi sulla superficie da aeromobili militari, cit., 208 ss.

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