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4. Responsabilità per danni da urto di aeromobili

5.3 Il regime assicurativo

Si è già rilevato come il nuovo quadro di riferimento, tratteggiato dalla riforma del 2005-2006, in ordine alla disciplina delle assicurazioni ruoti attorno all’art. 798 c. nav. che stabilisce il principio di carattere generale secondo cui l’aeromobile non può circolare se non siano state stipulate e non siano in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dallo stesso codice e dalla normativa comunitaria. La disposizione in esame costituisce il punto di aggancio delle disposizioni codicistiche in materia alla normativa comunitaria ed alla sua eventuale evoluzione.

Peraltro, la centralità delle disposizioni comunitarie appare già evidente dal disposto di cui all’art. 778, co. 2, c. nav., il quale, in

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ordine al rilascio della licenza di esercizio, stabilisce il principio secondo cui il richiedente, ovvero l’impresa la cui attività principale si identifichi nel trasporto aereo, debba fornire la dimostrazione del possesso dei requisiti, tra cui quelli assicurativi, previsti dal reg. (CE) 1008/2008 e successive modificazioni, nonché dal più volte citato reg. (CE) 785/2004.

Quest’ultimo, nel determinare i criteri assicurativi applicabili ai vettori aerei ed agli esercenti di aeromobili, esclude dal proprio ambito applicativo una serie di mezzi quali gli aeromobili di Stato, come identificati dalla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944; gli aeromobili con MTOM (massa massima al decollo) inferiore a 20 kg; le macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi i parapendio ed i deltaplani, entrambi a motore); i palloni frenati (ovvero ancorati al suolo); i cervi volanti; i paracadute (compresi quelli ascensionali); gli aeromobili, inclusi gli alianti, con MTOM inferiore a 500 kg e gli ultraleggeri utilizzati per scopi non commerciali o per corsi di pilotaggio a livello locale, senza attraversamento delle frontiere internazionali, nella misura in cui ciò riguardi gli obblighi assicurativi previsti dal regolamento in esame relativamente ai rischi di guerra e terrorismo.

In ordine al regime assicurativo previsto per gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo si innesta sulle disposizioni in materia esistenti nella normativa speciale, in particolare nel d.P.R. n. 404/1988, così come modificato dal d.P.R. n. 207/1993.

In particolare, l’art. 21 prevede un obbligo di assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi in superficie ed a seguito di urto o collisione in volo, posto in capo ai soggetti praticanti la disciplina del volo da diporto o sportivo con mezzi privi di motore.

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Siffatto obbligo non è, per contro, contemplato nel citato reg. (CE) 785/2004, che esclude espressamente dal proprio campo di applicazione le macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi i parapendio ed i deltaplani entrambi a motore).

La normativa speciale, quindi, garantisce ai terzi in superficie, limitatamente agli apparecchi privi di motore, maggiore tutela rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria. Il medesimo art. 21 stabilisce, inoltre, che il proprietario di apparecchi per il volo da diporto o sportivo provvisti di motore (o eventualmente l’utilizzatore) siano assicurati per la responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo. In virtù di tale obbligo, nel determinare i requisiti della copertura assicurativa, il successivo art. 22 prevede che il massimale non sia inferiore ad euro 516.456,90 per sinistro, per persona e per animali o cose. La copertura assicurativa si estende ai danni cagionati a qualunque soggetto anche diverso dall’assicurato e dal pilota, senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali e simili.

In un’ottica comparativa, il reg. (CE) 785/2004 prevede invece, per quanto concerne la responsabilità verso terzi (art.7), una copertura assicurativa minima di 0,75 milioni di DSP (877.111 euro) per incidente per ciascun aeromobile di MTOM inferiore a 500 chilogrammi, tra i quali si possono far rientrare gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo provvisti di motore di cui alla l. n. 106/1985.

Alla luce di tale quadro occorre operare una fondamentale distinzione tra gli apparecchi, basata sulla circostanza che gli stessi siano o meno provvisti di motore.

Agli apparecchi sprovvisti di motore, continua, infatti, ad applicarsi il regime assicurativo previsto dalla normativa speciale,

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stante l’inapplicabilità ai medesimo del reg. (CE) 785/2004, in virtù dell’esclusione ivi contemplata all’art. 2, nonché nell’impossibilità di applicare la normativa in materia del codice della navigazione, che in ordine agli aspetti assicurativi, rimanda, a sua volta, proprio alla normativa comunitaria identificabile nel citato regolamento.

Per quanto concerne, invece, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo provvisti di motore (ad esclusione dei parapendio e dei deltaplani entrambi a motore), non paiono sussistere impedimenti all’applicazione delle norme contenute nel reg. (CE) 785/2004, sia in relazione ai massimali assicurativi, che all’oggetto dell’assicurazione (passeggeri, bagagli, merci e terzi) (214). In tal caso, i requisiti assicurativi cui far riferimento restano quelli contemplati dalla normativa speciale, opportunamente coordinati con le norme di carattere generale contenute nel codice della navigazione, laddove di fatto applicabili.

Con precipuo riferimento ai parapendio ed ai deltaplani, entrambi a motore, stante l’inapplicabilità agli stessi del regolamento del 2004, in virtù dell’esclusione ivi contemplata ex art. 2, co. 2, trova applicazione il regime assicurativo previsto dalla normativa speciale, alla stregua di quanto previsto per gli apparecchi sprovvisti di motore.

(214 ) Pare opportuno ricordare che il d.P.R. n. 404/1988, così come modificato dal d.P.R. n. 207/1993, non prevede una copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti del passeggero trasportato.

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