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Disciplina dei rapporti tra DPO, strutture regionali della Giunta e R.P.C.T in materia accesso civico generalizzato

DEFINIZIONE DI COMPETENZE E RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

10. Disciplina dei rapporti tra DPO, strutture regionali della Giunta e R.P.C.T in materia accesso civico generalizzato

Con specifico riferimento alla normativa in materia di trasparenza, si ritiene opportuno disciplinare la necessaria interazione tra il DPO, le strutture regionali della Giunta, e il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.).

Il D.L. 97/2016, di modifica del D.lgs. 33/2013 ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a

“chiunque” il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

L’esercizio di tale diritto soggiace ai limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” del d.lgs. n. 33/2013).

L’art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuna domanda di accesso generalizzato, l’amministrazione debba verificare l’eventuale esistenza di controinteressati, eccetto i casi in cui la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria.

Il DPO funge da supporto alle strutture regionali competenti sulle singole richieste di accesso nella fase di individuazione dei soggetti da ritenersi controinteressati e comunque per tutti gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali inerenti le richieste di accesso civico generalizzato.

Il DPO funge altresì da supporto al R.P.C.T. nei casi di riesame di istanze di accesso negato o differito a tutela dell’interesse alla protezione dei dati personali.

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In aderenza al punto c) del paragrafo 7.2, il DPO, inoltre, su richiesta delle strutture regionali, esprime proprio parere in ordine alla valutazione dell’eventuale pregiudizio che l’accesso potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del comma 2 dell’art. 5-bis e, in via generale, del Regolamento UE n. 679/2016.

In aderenza al punto d) del paragrafo 7.2, il DPO, su richiesta delle strutture regionali, formula il proprio parere, entro tre giorni, in ordine all’opposizione formulata dai controinteressati nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli opponenti.

Sulla scorta di tale parere le strutture regionali competenti sulle singole richieste di accesso effettueranno il bilanciamento tra gli interessi asseritamente lesi e la rilevanza dell’interesse conoscitivo della collettività che la richiesta di accesso mira a soddisfare.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 LU-GLIO 2018, N. 1127

Approvazione della proposta progettuale in materia di politi-che giovanili per l'anno 2018 denominata "GECO 8", ai sensi del comma 2, art. 2 dell'Intesa, Rep. 6/CU, del 24/01/2018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti:

- l’art 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla forma-zione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il

“Fondo per le politiche giovanili” (di seguito Fondo);

- il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con mo-dificazione in legge 14 luglio 2008 n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

- il DPCM 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle struttu-re generali della Pstruttu-residenza del Consiglio di Ministri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che ha in-dividuato, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civi-le Nazionacivi-le;

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 di approvazione del bi-lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che defini-sce altresì la dotazione finanziaria del “Fondo per le politiche giovanili”;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che all’articolo 15 prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disci-plinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3”;

- la legge 5 giugno 2003, n. 131 che, all’articolo 8, com-ma 6, prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiun-gimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

- l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 6/CU, in data 24 gennaio 2018 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, ai sensi dell’ar-ticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (di seguito denominata “Intesa”) sulla ripartizione per l’anno 2018 del “Fon-do nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";

Richiamata, altresì, la L.R. 28 luglio 2008, n. 14, “Norme in materia di Politiche per le giovani generazioni” e succ. mod.;

Dato atto che nella sopracitata Intesa, si stabilisce quanto segue:

all’ art. 1:

- la quota del Fondo il cui ammontare è determinato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante approvazione del Bilan-cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 nonché da eventuali variazioni;

- la percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali nella misura complessiva del 54% dello stesso;

- nell’ambito della percentuale complessiva del 54%, la quota determinata nella misura del 30% destinata alle Regioni e al-le Province Autonome e i relativi criteri di riparto;

- le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi;

all'art. 2:

- la quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome, pari al 30% è finalizzata a cofinanziare interven-ti territoriali, di seguito “interveninterven-ti”, in materia di poliinterven-tiche giovanili, volti a promuovere attività di orientamento e pla-cement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio e al sostegno dei giovani talenti (comma 1);

- la quota del Fondo, indicata al comma 1 si intende com-prensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e Province Autonome, disposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-leg-ge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 7, comma 1, lette-ra b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché de-rivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compen-sativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome (comma 2);

- la riferita quota, è ripartita tra le Regioni e le Province Auto-nome di Trento e Bolzano applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo per le Politiche Gio-vanili per l’anno 2017, come indicato nell’Allegato 1) parte integrante dell’Intesa stessa. La ripartizione della quota de-termina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all’euro, assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma (comma 3);

- le Regioni devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale (di seguito solo Di-partimento) le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative agli interventi che si inten-dono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo comma 9, di seguito

“Accordo”. Le proposte progettuali, conformi agli obiettivi indicati al comma 1 devono pervenire al Dipartimento entro il 31 maggio 2018. Resta salva la possibilità per le Regio-ni, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente rappresentate, di inviare le proposte progettuali anche ol-tre il citato termine, ma comunque entro il 1 ottobre 2018 (comma 5);

- le Regioni evidenziano le modalità di realizzazione del pro-getto, i tempi, gli obiettivi, il valore complessivo, il numero di interventi, i destinatari, il territorio, e altri elementi ritenu-ti uritenu-tili, in un’apposita “scheda di progetto”, che cosritenu-tituisce parte integrante della delibera di Giunta Regionale di cui al precedente comma 5. (comma 6);

- le Regioni, ai fini dell’attuazione degli interventi propo-sti, si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a dispo-sizione dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo, rapportati alle risorse assegnate ad ogni singola

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Regione sono indicati nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante della medesima Intesa;(comma 7);

- le Regioni che decidono di cofinanziare il progetto con risor-se finanziarie, possono inviare al Dipartimento le proposte progettuali relative agli interventi che si intendono realizza-re, approvate con delibera di Giunta regionale, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo, in via ordinaria entro il 1 otto-bre 2018 (comma 8);

- l’Accordo sottoscritto bilateralmente, ai sensi dell’art. 15 del-la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in forma digitale, tra il Dipartimento e le singole Regioni, che riporta in allegato la delibera di Giunta regionale e la scheda di progetto, disciplina le modalità di monitoraggio sugli interventi e il trasferimen-to delle risorse finanziarie (comma 9);

- il Dipartimento e le Regioni provvedono alla sottoscrizione degli Accordi entro 60 giorni dalla ricezione delle proposte progettuali di cui al precedente comma 5. Per le proposte progettuali inviate oltre il 1 ottobre 2018, il Dipartimento comunica il tardivo invio alla Conferenza dei Presidenti del-le Regioni e deldel-le Province Autonome, qualora del-le motivate ragioni formalmente rappresentate siano oggettivamente ri-levanti, e procede alla sottoscrizione dell’Accordo, in caso contrario chiede alla Conferenza Unificata di esprimersi al riguardo (comma 10);

- il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 3 avverrà a seguito della registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte del competente organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale il Dipartimento li trasmette entro 30 gg dalla sottoscrizione (comma 11);

- le attività relative agli interventi da realizzare devono essere avviate entro 4 mesi decorrenti dalla data di perfezionamento dell’Accordo, a seguito della sottoscrizione in forma digitale di entrambe le parti; la Regione comunica al Dipartimento la data di effettivo inizio delle attività (comma 12);

- le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la predet-ta Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell’Accordo, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal precedente comma 12, andranno a riconfluire nel Fondo per le politiche giovanili per essere redistribuite nelle annualità successive (comma 13);

Dato atto inoltre che nell’allegato 1 “Tabella riparto Fondo nazionale politiche giovanili 2018 – quote regionali e province autonome” della più volte citata Intesa si individuano sulla base di quanto specificato all'art. 2 della medesima:

- la quota-parte del “Fondo Politiche Giovanili” - esercizio finanziario 2018 - di pertinenza delle Regioni e delle Province Autonome pari ad Euro 2.156.836,00 (il 30% dell’ammontare del Fondo stesso, come determinato dalla Legge di stabilità per l’anno 2018);

- la quota a favore di codesta Regione, in base all’applicazio-ne dei criteri utilizzati per la ripartizioall’applicazio-ne percentuale del Fondo nazionale per le politiche sociali, pari ad Euro 152.704,00;

Dato atto, altresì, che nell’allegato 2 “Tabella cofinanziamen-to minimo Regioni” del Fondo nazionale politiche giovanili 2018 della più volte citata Intesa è quantificata la quota minima a ca-rico di codesta Regione pari ad Euro 38.176,00;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della “pro-posta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2018”

finalizzata alla realizzazione di interventi, in materia di politiche giovanili, volti a promuovere attività di orientamento e placement, e/o attività dirette alla prevenzione del disagio e al sostegno dei giovani talenti, anche ed in continuità con quelle in corso di at-tuazione, relative agli anni 2015, 2016 e 2017;

Atteso che la “proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2018” denominata GECO 8 – Giovani evo-luti e consapevoli è costituita da:

- Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, “Scheda intervento, risorse complessive e costi previsti”, nella quale è espressamente indicato, tra l'altro, il titolo, gli obiettivi e la descrizione dell’intervento, i territori coinvolti, il numero degli interventi, il numero degli utenti destinatari, il sog-getto attuatore, gli altri soggetti coinvolti, il valore complessivo, la copertura finanziaria prevista, i tempi di realizzazione previsti ed il referente del progetto”;

- Allegato B) parte integrante e sostanziale della presen-te deliberazione, recanpresen-te il “Quadro finanziario di sinpresen-tesi della

“Proposta progettuale” denominata GECO 8 – Giovani evoluti e consapevoli”, nel quale sono descritti il titolo dell'intervento, i soggetti coinvolti, la quota a carico del Fondo Nazionale Politi-che giovanili 2018, la quota e la percentuale di cofinanziamento, il totale dell'area (comprendente la quota a carico del Fondo Na-zionale Politiche giovanili 2018, la quota di cofinanziamento) precisando che:

- l’ammontare complessivo della proposta progettuale è pari ad Euro 190.880,00;

- l’ammontare della quota di finanziamento derivante dal Fon-do nazionale per le Politiche giovanili 2018, è di Euro € 152.704,00 (pari circa al 80% del totale);

- la quota di cofinanziamento regionale derivante da risorse proprie ammonta complessivamente ad Euro 38.176,00 (pa-ri circa al 20% del totale);

Viste inoltre le Leggi regionali approvate in data 27 dicem-bre 2017:

- n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabi-lità per il 2018”;

- n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previ-sione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2018)”;

- n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Roma-gna 2018-2020”;

Richiamata la propria Deliberazione n. 2191 del 28 dicembre 2017 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagna-mento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

Dato atto che, per quanto concerne la quota di cofinanziamen-to derivante da risorse proprie, pari a complessivi Euro 38.176,00, essa trova copertura finanziaria sul capitolo 71570 “Contributi a EE.LL. per la promozione e lo sviluppo dei servizi e attività ri-volte ai giovani (art. 4, comma 1, lett. a), L.R. 25 giugno 1996, n. 21 abrogata; artt. 35, comma 2, 40, commi 4 e 6, 44, comma 3, lett. b), c) e d), 47, commi 5 e 7, L.R. 28 luglio 2008, n. 14)” del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2018-2020; inseriti nella propria Deliberazione Prot. n. GPG/2018/670, avente per og-getto: “Approvazione dell'avviso per la concessione di contributi a sostegno di interventi rivolti ai giovani promossi dalle Unioni di Comuni e dai Comuni capoluogo di provincia non inclusi in unioni. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2018 (L.R. n. 14/2008 " norme in materia di politiche per le giovani generazioni";

Dato atto quindi del cofinanziamento del progetto con risor-se finanziarie di codesta Regione, il prerisor-sente provvedimento sarà inviato entro il 1 ottobre 2018 al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, in ottemperanza dall'art. 2, com-ma 8, della predetta Intesa al fine della sottoscrizione in forcom-ma digitale dell'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm. entro 60 gg. dal suo ricevimento, come previsto al comma 10 del medesimo articolo della più volte cita-ta intesa, nel quale saranno disciplinate, tra l'altro, le modalità di realizzazione e di monitoraggio degli interventi e il trasferimen-to delle risorse finanziarie;

Considerato che il presente provvedimento, ai sensi della Co-municazione della Commissione Europea (C/2016/2946) sulla nozione di aiuto di Stato, paragrafo 34, non costituisce un regi-me di Aiuti di Stato, in quanto attività non economica;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compa-tibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- le Linee guida delle Regioni e delle Province Autonome per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 19 febbraio 2015;

- la Comunicazione della Commissione 2016/c262/01 sul-la nozione di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato;

Richiamati:

- la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001 “Ordinamento conta-bile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 23;

- la propria deliberazione n. 93 del 29/01/2018 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020” ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

- la propria deliberazione n. 121/2017 "Nomina del respon-sabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emi-lia-Romagna”;

- le proprie deliberazioni n. 56/2016 “Affidamento degli inca-richi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.

43 della L.R. 43/2001”, n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”, n. 622/2016

“Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con De-libera 2189/2015”, n.1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015” e n. 52/2018 “Approvazione

incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni gene-rali: Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa; Cura della persona, salute e welfare; nell'ambito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura – AGREA, nonché la determina-zione dirigenziale n. 20831/2017;

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presi-dente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei con-trolli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiara-to di non trovarsi in situazione di conflitdichiara-to, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, la “Proposta pro-gettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2018”, in coerenza a quanto previsto all’art. 2, commi 5 e 8, dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. n. 6/CU del 24 gen-naio 2018, denominata GECO 8 – Giovani evoluti e consapevoli, in continuità con gli Accordi annuali 2015, 2016 e 2017 denomi-nati GECO 5, 6 e 7 costituita da:

- Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente de-liberazione, “Scheda intervento, le risorse complessive e i costi previsti”, nella quale è espressamente indicato, tra l'altro, il titolo, gli obiettivi e la descrizione dell’intervento, i territori coinvolti, il numero degli interventi, il numero degli utenti destinatari, il sog-getto attuatore, gli altri soggetti coinvolti, il valore complessivo, la copertura finanziaria prevista, i tempi di realizzazione previsti ed il referente del progetto;

- Allegato B) parte integrante e sostanziale della presente de-liberazione, recante il “Quadro finanziario di sintesi della proposta progettuale denominata GECO 8 – Giovani evoluti e consape-voli”, che descrive il titolo dell'intervento, i soggetti coinvolti, l’ammontare complessivo della proposta progettuale, l’ammon-tare della quota di finanziamento derivante dal Fondo nazionale per le Politiche giovanili 2018 e l’ammontare della quota di co-finanziamento regionale derivante da risorse proprie;

2) di dare atto che il valore complessivo della “proposta progettuale in materia di politiche giovanili per l’anno 2018”

denominata GECO 8 – Giovani evoluti e consapevoli, corrispon-dente al costo totale dell'intervento previsto nell’allegato B) parte integrante e sostanziale della presente delibera ammonta ad Eu-ro 190.880,00 così suddiviso:

- Euro 152.704,00 - quota di finanziamento derivante dal Fondo nazionale per le Politiche Giovanili 2018, (pari circa al 80% del totale);

- Ero 38.176,00 - quota di cofinanziamento regionale (pari circa al 20% del totale), che trova copertura sul capitolo 71570

“Contributi a EE.LL. per la promozione e lo sviluppo dei servizi e attività rivolte ai giovani (art. 4, comma 1, lett. a), L.R. 25 giu-gno 1996, n. 21 abrogata; artt. 35, comma 2, 40, commi 4 e 6, 44, comma 3, lett. b), c) e d), 47, commi 5 e 7, L.R. 28 luglio 2008, n.

14)” del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, inseriti nella propria Deliberazione Prot. n. GPG/2018/670, avente per ogget-to: “Approvazione dell'Avviso per la concessione di contributi

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a sostegno di interventi rivolti ai giovani promossi dalle Unioni di Comuni e dai Comuni capoluogo di provincia non inclusi in unioni. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2018 (L.R. n. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni");

3) di dare inoltre atto che, considerato il cofinanziamento del progetto con risorse finanziarie di codesta Regione, il presente provvedimento sarà inviato entro il 1 ottobre 2018 al Dipartimen-to della Gioventù e del Servizio civile nazionale, in ottemperanza dall'art. 2, comma 8, della predetta Intesa al fine della sottoscri-zione in forma digitale dell'accordo di collaborasottoscri-zione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm. entro 60 gg. dal suo ricevimento, come previsto al comma 10 del medesimo artico-lo della più volte citata intesa, nel quale saranno disciplinate, tra l'altro, le modalità di realizzazione e di monitoraggio degli

3) di dare inoltre atto che, considerato il cofinanziamento del progetto con risorse finanziarie di codesta Regione, il presente provvedimento sarà inviato entro il 1 ottobre 2018 al Dipartimen-to della Gioventù e del Servizio civile nazionale, in ottemperanza dall'art. 2, comma 8, della predetta Intesa al fine della sottoscri-zione in forma digitale dell'accordo di collaborasottoscri-zione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm. entro 60 gg. dal suo ricevimento, come previsto al comma 10 del medesimo artico-lo della più volte citata intesa, nel quale saranno disciplinate, tra l'altro, le modalità di realizzazione e di monitoraggio degli