Qualche dubbio di compatibilità con il dettato costituzionale suscita, anche, l‟art. 4, 1° comma della legge 140/2003, il quale, nel precisare quali atti debbano considerarsi coperti dalla garanzia di cui all‟art. 68, 2° e 3° comma, Cost., e dunque quali atti non possano essere adottati dall‟Autorità giudiziaria senza una previa autorizzazione della Camera di appartenenza, indica anche l‟acquisizione “di tabulati di comunicazioni”, cioè la documentazione relativa ai cosiddetti dati “esteriori” delle conversazioni (utenza da cui proviene la telefonata, numero chiamato, data, ora e durata della conversazione). Tali documenti servono essenzialmente a fini commerciali: anzitutto, com‟è ovvio, per tenere il conto delle telefonate da addebitare all‟utente a fine periodo (solitamente il bimestre) e per provare il rapporto di fornitura in eventuali contenziosi; in secondo luogo, se si tratta di apparecchi mobili, i tabulati consentono di apprendere e individuare anche il cosiddetto “tracciamento”, vale a dire le localizzazioni e gli spostamenti dei soggetti detentori dell‟apparecchio.
Accade così che il gestore sia depositario di informazioni che possono rivelarsi preziose per l‟autorità inquirente, la quale potrebbe maturare l‟intenzione di richiedere i tabulati in questione per finalità investigative e probatorie: da qui la scelta del legislatore ordinario di assoggettare la loro acquisizione alle stesse regole previste per le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
Di una simile garanzia, però, nel testo costituzionale non vi è traccia: il terzo comma dell‟art. 68 Cost. menziona esclusivamente le “intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni” e “il sequestro di corrispondenza” (e in maniera del tutto analoga al dettato costituzionale, peraltro, si esprimevano anche i precedenti decreti-legge).
La domanda che sorge spontanea è allora se sia possibile “interpretare” estensivamente tale comma dell‟art. 68 Cost., considerando magari l‟acquisizione dei tabulati assimilabile alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. A questo interrogativo, in qualche modo, ha risposto, già da tempo la Corte costituzionale, la quale, pur riconoscendo che gli strumenti con cui si consente l‟individuazione dei dati “esteriori” della comunicazione rappresentano una forma di limitazione della libertà di comunicazione ex art. 15 Cost., ha avuto modo di chiarire che la disciplina per l‟acquisizione delle intercettazioni, di cui agli articoli 266 e seguenti c.p.p., non può
176 Sul punto avrà modo di esprimersi la stessa Corte costituzionale con la sent. n. 390/2007 (v. infra, par. 2.3.).
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essere estesa per via interpretativa ai tabulati, poiché diversa è la capacità intrusiva nella sfera di segretezza delle comunicazioni: mentre attraverso le intercettazioni viene pregiudicata la segretezza del contenuto delle conversazioni, al contrario, con i tabulati ci si limita ad acquisire la documentazione del fatto storico consistente nelle conversazioni intercorse tra determinati soggetti in determinate circostanze177.
A questo orientamento ha aderito anche la Corte di cassazione, la quale ha affermato che per l‟acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio, non occorre un provvedimento del giudice, come è previsto per l‟acquisizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni dagli artt. 266 ss. c.p.p., ma è sufficiente il decreto motivato del pubblico ministero178.
Solo successivamente il legislatore ha subordinato anche tale acquisizione investigativa ad un‟espressa autorizzazione dell‟Autorità giudiziaria, non ritenendo più sufficiente l‟adozione di un decreto da parte del pubblico ministero179
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Prima dell‟entrata in vigore della l. 140/2003, invero piuttosto curiosamente, la prassi ha fatto registrare casi nei quali l‟autorità giudiziaria ha inteso ricondurre i tabulati alla nozione di intercettazioni e dunque richiedere al Parlamento l‟autorizzazione al loro utilizzo. Investite di simili richieste, le Camere si sono ben guardate dal declinare la propria competenza e hanno deliberato, talora per l‟autorizzazione, talora per il diniego. Ancor più curiosamente, in una circostanza l‟autorità giudiziaria (nella specie la Procura di Palermo) ha chiesto un‟autorizzazione ad acquisire e a utilizzare i tabulati relativi al traffico telefonico dell‟utenza in uso ad un deputato e, vistasela negare dalla Camera180, ha interposto ricorso per conflitto d‟attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale. Quest‟ultima, condivisibilmente, ha dichiarato inammissibile il ricorso, per l‟intrinseca contraddittorietà della condotta della magistratura: dapprima questa aveva chiesto
177 Cfr. le sentenze n. 81 del 1993, 281 del 1998 e 372 del 2006, C. cost. 178 Cfr. Cass. pen., sez. un., 23 febbraio 2000.
179 Cfr. l‟art. 3, comma terzo, della legge n. 45 del 2004, secondo il quale i tabulati telefonici “sono
acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell‟imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private” entro e non oltre il termine generale di ventiquattro mesi dalla loro formazione. Disposizione
così inserita nel codice per la protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196 del 2003), all‟interno della disciplina generale relativa alla conservazione dei dati relativi al traffico telefonico (art. 132).
180 Atti parl. Camera, XIII Legislatura, Doc. IV, n. 15, su cui l‟Assemblea ha deliberato il 15 luglio 1998.
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un‟autorizzazione, implicitamente riconoscendo alla Camera il relativo potere, e poi lo aveva contestato avutane una risposta non confacente alle proprie aspettative181.
Successivamente, la disinvolta assimilazione tra intercettazioni e tabulati che il legislatore ha operato nella legge 140/2003 (art. 4), in attuazione dell‟art. 68, terzo comma, Cost., non è apparsa giustificata alla dottrina prevalente182, stante l‟inesistenza all‟interno della norma costituzionale di alcun riferimento ai tabulati183
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In questo caso il legislatore sembra più animato dall‟esigenza di una particolare protezione della riservatezza del parlamentare, che persegue con una norma che forse travalica i limiti previsti dal dettato costituzionale. Sarebbe opportuno, infatti, trattando di queste tematiche, non perdere mai di vista il fatto che le immunità garantite dalla Costituzione rivestono, nell‟ambito di uno Stato democratico, una natura eccezionale, poiché proteggono una funzione (l‟attività parlamentare) a scapito di altre funzioni previste dalla Costituzione stessa, in particolare di quella giurisdizionale. Ne consegue che dovrebbero essere interpretate ed attuate legislativamente avendo sempre la preoccupazione di attenersi strettamente alla lettera della Costituzione, evitando quindi di annoverare tra esse anche attività, come appunto l‟acquisizione o l‟utilizzabilità dei tabulati telefonici, non espressamente previste. Quindi, pare difficile ammettere che una legge ordinaria possa estendere la portata delle immunità ed introdurre ulteriori limitazioni al fondamentale principio di uguaglianza, oltre che al potere/dovere dell‟Autorità giudiziaria di accertare la verità e perseguire in giudizio coloro che
181 Cfr. sent. C. cost. n. 57 del 2000 in cui, per l'appunto, la Corte afferma che “il Procuratore della
Repubblica di Palermo, elevando il conflitto, non denuncia un cattivo esercizio del potere da parte della Camera dei deputati, ma, con atteggiamento intimamente contraddittorio, nega in radice a quest‟ultima il potere stesso di deliberare (sia negativamente, sia positivamente) in ordine all‟autorizzazione ex art. 68, terzo comma, Cost., proprio da lui medesimo fatta oggetto di formale richiesta”. Ebbene, secondo i
giudici costituzionali, “a stregua del principio di non contraddizione (…) un‟autorità che prima si rivolga
formalmente ad altra per ottenere l‟emissione di un certo atto, non può poi (secundum eventum) lamentare la lesione della propria sfera di attribuzioni adducendo, come unico motivo in sede di conflitto, non già il cattivo esercizio, ma addirittura la carenza assoluta del potere stesso di deliberare in merito a una cotale richiesta”.
182 Si vedano in proposito le osservazioni di A. GIORGIS, Le immunità parlamentari nella legge di
attuazione, in L. Carlassare (a cura di), Diritti e responsabilità dei soggetti investiti di potere, Padova,
2003, p. 154 ss; M. CERASE, Art. 68, cit., p. 1319; C. MARTINELLI, Le immunità costituzionali, cit., p. 133 ss; T.F. GIUPPONI, Le immunità della politica, cit., p. 350 ss.
183 C‟è stato anche chi ha riconosciuto la necessità della preventiva autorizzazione della Camera competente per l‟acquisizione dei tabulati, facendoli rientrare nell‟alveo del “sequestro di corrispondenza”, sul presupposto che il riferimento contenuto nell‟art. 68, comma 3 Cost. non possa ritenersi circoscritto all‟istituto ex art. 254 c.p.p. ma debba, al contrario, essere esteso ad ogni provvedimento acquisitivo con esso fungibile. A sostegno di questa tesi è stato, altresì, rilevato che la protezione fornita dall‟ordinamento alla corrispondenza riguarderebbe sia il contenuto che l‟involucro esterno della medesima, dunque, pure le informazioni circa gli interlocutori entrati in contatto tra loro, il momento e la durata della telefonata: tutte notizie, queste, suscettibili di compromettere il libero esercizio del mandato parlamentare (talvolta) non meno del tenore della conversazione (così D. NEGRI, Immunità
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delinquono, garantendo così di riflesso l‟effettività dei diritti costituzionali di ogni cittadino184.
Dal canto loro le Camere non hanno, però, mai messo in dubbio la loro competenza a deliberare in tema di concessione all‟acquisizione di tabulati telefonici: così quando è stata ritenuta necessaria l‟acquisizione degli stessi, la relativa richiesta è stata avanzata alla Camera competente e questa si è pronunciata185.
Non solo, si è avuto anche un caso in cui l‟Autorità giudiziaria (Tribunale di Palermo) prima ha stabilito l‟inutilizzabilità dei tabulati sulla base della nuova legge e poi ha acquisito gli stessi sulla base della considerazione che questa inutilizzabilità era stata sanata grazie al consenso all‟acquisizione espresso dal parlamentare imputato, in evidente spregio a tutte le tradizionali ricostruzioni della prerogativa come baluardo delle funzioni delle Camere e quindi indisponibili alla volontà del parlamentare interessato186.
Dubbi di costituzionalità ancora più marcati solleva, poi, la disposizione dell‟art. 6, l. 140/2003 laddove estende la disciplina delle intercettazioni indirette ai dati sul traffico telefonico, introducendo così la nozione paradossale di “tabulato indiretto”187.
Ne deriva che gli artt. 4 e 6 della legge 140 del 2003, nella parte in cui estendono, senza alcuna copertura a livello costituzionale, le garanzie dettate per l‟attuazione dell‟art. 68 Cost. anche all‟acquisizione, ed alla conseguente utilizzazione, dei tabulati telefonici, risultano illegittimi ex art. 3 e 68 Cost. Sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, per via della indebita disparità di trattamento in questo modo introdotta tra i membri del Parlamento e gli altri soggetti; sia anche sotto il profilo della irragionevolezza di una simile scelta normativa, per via della ingiustificata omologazione così propiziata, per tale aspetto, tra la disciplina dei suddetti tabulati e la ben diversa disciplina delle intercettazioni di comunicazioni, alle quali soltanto si riferisce l‟art. 68, comma 3
184 In questo senso C. MARTINELLI, op. cit., p. 135.
185 Si vedano a titolo esemplificativo , Atti parl. Camera, XIV Legislatura, Docc. IV, n. 6 e 10, in cui l‟Assemblea ha deliberato per la concessione dell‟autorizzazione nelle sedute rispettivamente del 3 dicembre 2003 e del 3 agosto 2004; nonché Atti parl. Senato, XV Legislatura, Doc. IV, n. 1, in cui l‟Assemblea ha invece negato l‟autorizzazione nella seduta del 21 dicembre 2007: decisione che porterà l‟autorità giudiziaria a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinnanzi alla Corte Costituzionale (sul punto v. infra par. 2.5.).
186 Cfr. Trib. Palermo, 12 gennaio 2004, Dell'Utri, in Cass. pen., 2004, p. 4256.
187 Per una concreta applicazione della norma v., ancora, Atti parl. Senato, XV Legislatura, Doc. IV, n. 1, in cui l‟Assemblea ha negato l‟autorizzazione ad “utilizzare” tabulati telefonici relativi ad una utenza in uso ad un soggetto non parlamentare, nella parte relativa ai contatti avvenuti con altra utenza in uso, invece, ad un senatore (seduta del 21 dicembre 2007).
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Cost.188 Ciononostante, ad oggi, non sono mai state sollevate questioni di legittimità costituzionale relative alla disposizione in esame.