• Non ci sono risultati.

Il divieto di dazi doganali e di tasse ad effetto equivalente

Nel documento La tassazione ambientale (pagine 33-36)

4. Le competenze degli Stati membri ed i vincoli derivanti dal Trattato

4.1. Il divieto di dazi doganali e di tasse ad effetto equivalente

confine da parte di una merce è una forma remota di prelievo fiscale. Il mutamento profondo del concetto di frontiera dovuto alla aderenza all’Unione Europea ed il progresso della politica doganale comune degli Stati membri hanno portato ad una significativa trasformazione della disciplina dei dazi doganali.

Anzitutto, nell’art 3 punto a) del TFUE è previsto che l’Unione Europea ha competenza esclusiva nel settore dell’unione doganale. Negli

84 In cui il presupposto è direttamente correlato al pregiudizio ambientale e la base

imponibile è costituita da un’unità fisica di uno specifico agente inquinante, calcolata misurandone le emissioni, anche attraverso valori stimati. FICARI. V., I nuovi elementi di

capacità contributiva, Roma, 2018, p. 19.

85 Materia armonizzata ai sensi della Direttiva n. 2003/96/CE, al centro di una radicale

proposta di modifica. Cfr. FICARI V., I nuovi elementi di capacità contributiva, cit., p. 19.

86 Che si riferiscono a un prodotto correlato con il deterioramento del bene ambiente

inteso come bene pubblico, costituzionalmente rilevante, in ragione della sua fabbricazione, consumo o smaltimento dopo l’esaurimento della sua utilità (es. concimi, pesticidi, pneumatici, sacchetti di plastica, oli esausti, batterie). FICARI. V., I nuovi

elementi di capacità contributiva, cit., p. 19.

87 Ibidem.

88 MICELI R. Tassazione ambientale e sistema tributario nazionale: nuove linee guida

artt. 2889 e ss. del TFUE vengono individuati quali principi fondamentali

dell’ordinamento comunitario, l’abolizione delle barriere doganali e la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri dell’Unione Europea90.

In altre parole, nell’art 28 del TFUE, viene imposto il principio del divieto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente che si applica sia alle importazioni che alle esportazioni91.

Le tasse ad effetto equivalente costituiscono l’oggetto di un palese divieto contenuto nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, mentre i dazi doganali sono stati aboliti espressamente dalla Comunità Europea. Il divieto di tasse ad effetto equivalente è una disposizione fondamentale, in quanto costituisce il corollario essenziale dell’unione doganale fra gli Stati membri, perseguita con la fondazione dell’Unione Europea.

Il Trattato dell’Unione Europea non definisce la nozione di tasse ad effetto equivalente, esso si è limitato a proibire l’istituzione ed a prevedere la graduale soppressione di quelle esistenti. La nozione di tassa ad effetto equivalente è stata invece elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, quest’ultima ha individuato determinato l’essenza di tale nozione nella circostanza che l’onere pecuniario, imposto unilateralmente dallo Stato, colpisce i beni per il solo fatto che attraversano la frontiera92.

Riguardo alle pronunce di maggior importanza in merito alla determinazione della definizione esatta di tassa di effetto equivalente ai dazi

89 Articolo 28 del TFUE (ex articolo 23 del TCE), 1 - L'Unione comprende un'unione

doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

90Così BORIA P., Diritto Tributario Europeo, cit., p. 372. Si tratta peraltro di una

prestazione tributaria decisamente agevole quanto alle modalità di riscossione che si correla ad un atto economico ben individuato (quale è costituito dalla movimentazione delle merci oltre un determinato confine) e dunque di comoda gestione da parte dell’amministrazione finanziaria. Inoltre, tali prestazioni tributarie ben si conciliano con l’esigenza di procedere ad un controllo alla frontiera delle merci immesse sul mercato nazionale quale funzione indeclinabile per lo Stato in considerazione di finalità extratributarie (come ad es. la sicurezza nazionale, l’igiene e la sanità, nonché eventuali interessi economici protezionistici).

91 CALAMIA A.M. - VIGIAK V., Manuale breve. Diritto dell’Unione Europea, Milano,

2018, p.170.

92 MICELI R., Indebito comunitario e sistema tributario interno. Contributo allo studio

doganali, va ricordata la sentenza Steinike93, causa 78/76 del 22 marzo

1977, con la quale la Corte di Giustizia ha precisato che il divieto di tasse di effetto equivalente ai dazi doganali è rivolto a “qualsiasi tributo riscosso in

occasione o in ragione dell’importazione, che colpendo specificamente la merce importata, ad esclusione della merce nazionale similare, ne alteri il costo ed abbia quindi, sulla libera circolazione delle merci la stessa influenza restrittiva di un vero dazio doganale”.

La Corte di Giustizia con la nota sentenza Van Gend & Loos del 5 febbraio 1963 causa 26/62, ha invece riconosciuto efficacia diretta all’obbligo di esimersi dall’imposizione di dazi doganali e tasse di effetto equivalente, si tratta dell’obbligo di stand still stabilito nell’art 30 del TFUE, il quale prevede che “i dazi doganali all’importazione o

all’esportazione o le tasse di effetti equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale”94.

Per quanto riguarda i tributi ambientali in generale, ipotesi di discipline ricadenti nel divieto possono essere rilevate in casi di imposizione tributaria su merci che cagionano impatto ambientale per il fatto di attraversare confini nazionali all’interno del territorio europeo oppure in casi di imposizione fiscale su beni che provengono da Paesi stranieri, al solo fine di compensare svantaggi competitivi, provenienti da una normativa ambientale gravante soltanto sul ciclo produttivo di similari prodotti nel territorio nazionale95.

93 “Nel caso oggetto della sentenza Steinike, l’Ufficio federale tedesco per

l’alimentazione e le foreste reclamava da un’impresa, in relazione alla trasformazione di succo d’agrumi importato dall’Italia, il pagamento di un contributo obbligatorio, destinato ad alimentare un fondo per la promozione della vendita dei prodotti agricoli, forestali ed alimentari tedeschi. Secondo la normativa applicabile, il contributo veniva riscosso anche per determinate operazioni di trasformazione, indipendentemente dall’origine dei prodotti impiegati. Steinike si opponeva alla pretesa dell’Ufficio, sostenendo che il contributo costituiva una tassa d’effetto equivalente perché gravante su un prodotto (succo d’agrumi), di cui non esisteva alcuna produzione nazionale”. Cfr. in tal senso DANIELE L., Diritto del mercato unico europeo. Cittadinanza – Libertà di

circolazione – Concorrenza – Aiuti di stato, Milano, 2006, p. 47.

94 BONANNO M., Diritto dell’Unione Europea, Milano, 2019, p. 305.

95 FICARI V. – SCANU G., “Tourism Taxation”. Sostenibilità ambientale e turismo fra

Nel documento La tassazione ambientale (pagine 33-36)