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Il tributo speciale regionale per il deposito dei rifiuti solidi in

Nel documento La tassazione ambientale (pagine 82-85)

2. I tributi ambientali regionali

2.2. Il tributo speciale regionale per il deposito dei rifiuti solidi in

Il tributo speciale regionale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica fu istituito dall’art 3, commi 24 seguenti, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, denominato ecotassa, dalla giurisprudenza e

dalla prassi amministrativa. Si tratta di un tributo ambientale proprio, attesa la relazione tra l’imponibile del tributo e l’unità fisica che determina il danneggiamento, volto a favorire la minore produzione di rifiuti, il risanamento di aree deteriorate e la bonifica di luoghi inquinati232.

È bene precisare che tale tributo non è un tributo proprio della Regione, ma è un tributo statale; la Regione non può legiferare in quanto rimane vincolata ai criteri ed ai parametri affermati con la legge n. 549 del 1995.L’art 3, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 24 stabilisce che “Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il Recupero dagli

stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915”.

Tale legge contiene gli elementi fondamentali del tributo speciale regionale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica quali il presupposto, l’aliquota, i soggetti e le sanzioni. Il presupposto dell’imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili, mentre il soggetto passivo dell’imposta è il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo con

231 Art 90 comma 1 della Legge nr 342 del 21 novembre 2000 : A decorrere dall’anno

2001 è istituita l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle zone A e B dell’intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministero dell’ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.L’imposta stabilita nella misura di cui all’art 92 è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell’aeromobile civile negli aeroporti civili.

obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. Per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione233.

Diversamente, invero, si riscontrerebbe un’ingiustificata invasione nella sfera statale da parte della Regione in violazione del dettato costituzionale di cui all’art. 117, secondo comma234.

In base all’art. 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29, l’ammontare dell’imposta è stabilita annualmente dalla regione235.

Per quanto riguarda le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione sono demandate ad apposita normativa regionale (Art 3, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 30) 236.

Successivamente, dopo l’entrata in vigore del D.lgs n. 22/1997, la gestione dei rifiuti è stata assegnata ai Comuni i quali possono essere i

233 Art 3, commi 24 seguenti, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.

234 PIERBON A., Nuovo manuale di diritto e gestione dell’ambiente. Analisi giuridica,

economica, tecnica e organizzativa, Sant’Arcangelo di Romagna, 2012, p. 1204.

235Art 3, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29.L'ammontare dell'imposta è

fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

236 Art 3, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 30. Il tributo è versato alla

regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione.

gestori della raccolta dei rifiuti, sia direttamente, sia conferendo l’esercizio a terzi237.

In ossequio del principio “chi inquina paga”, con il D.Lgs n. 152/2006, l’art 205 comma 3 ha istituito un’addizionale regionale del 20% per i Comuni appartenenti ad ATO238, che non riescano a raggiungere

determinate aliquote di raccolta differenziata. L’art 8, numero 1 del D.Lgs 6 maggio 2011, n. 68 ha trasformato una serie di tributi istituiti dallo Stato ma riferiti alla Regione, in tributi propri regionali, anche se la dottrina239 ha esposto l’idea di collocare il tributo speciale per il conferimento in discarica fra i tributi propri regionali, il suddetto tributo non fu ricompreso fra i tributi propri regionali, ma deve essere ricompreso invece fra i tributi propri derivati240.

Attualmente il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è ancora in vigore e la Corte Costituzionale ha ribadito con la Sentenza n.85 del 13 aprile 2017, che “la disciplina del tributo speciale

237 Cfr. ALFANO R., Tributi ambientali. Profili interni ed europei, cit., p.251-254.

Soggetto passivo del tributo è il gestore della ricarica per i rifiuti conferitivi senza recupero di energia. Il tributo si riferisce però a più soggetti distinti: accanto al gestore dell’impresa di stoccaggio tenuto al versamento in favore dello Stato vi sono i soggetti che materialmente conferiscono i rifiuti ivi compreso l’Ente comunale interessato territorialmente, sui quali il gestore attua la rivalsa del prelievo, ossia la Regione e le Province interessate che beneficiano dell’entrata patrimoniale. La soggettività passiva del tributo è legata al fatto materiale di sversare i rifiuti in discarica, a prescindere da qualsiasi altra considerazione e senza che vi sia una specifica correlazione fra provenienza del rifiuto ed obbligo del pagamento. Il soggetto passivo però si identifica non solo con colui che legalmente o abusivamente gestisce una discarica oppure abbandona, scarica o effettua un deposito incontrollato di rifiuti, ma anche con il proprietario del terreno cui viene attribuita una responsabilità per l’inquinamento del suolo per la mera sussistenza del titolo di proprietà indipendentemente da dolo o colpa o di comportamenti casualmente connessi con l’evento inquinante. Presupposto del tributo è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili provenienti da attività di bonifica e smaltimento. La base imponibile è rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti e le aliquote sono differenziate in ragione del diverso impatto ambientale dei rifiuti.

238 Art. 201 Codice dell'ambiente, comma 2 - ATO (Autorità d’ambito territoriale

ottimale) è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

239 Così F. GALLO., Federalismo fiscale e ripartizione delle basi imponibili tra Stato,

Regioni ed Enti locali, in Rass. Trib., 2002, n. 6, p. 2008. A. GIOVANNINI, Normazione regionale in materia tributaria, in Rass. Trib, 2003, n.4, p. 1173.

per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e, di conseguenza, l’esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale; si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l’attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale”.

Nel documento La tassazione ambientale (pagine 82-85)