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L’Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, salvo proroga di cui all’articolo che precede. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2022 il Comune di Modena dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.

Articolo 11

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Modena, lì

Per la Regione Emilia-Romagna Il Presidente

Per il Comune di Modena Il Sindaco

Piano d'Azione ambientale per il futuro sostenibile. Bando per la distribuzione gratuita di piante forestali. Estensione alle annualità 2022 e 2023 dell'efficacia del bando di cui alla delibera di Giunta regionale n. 597/2020 e riapertura dei ter-mini di presentazione delle richieste di accreditamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Viste le proprie deliberazioni:

- n. 597 del 3 giugno 2020 con la quale è stato approvato il

“Bando per la distribuzione gratuita di piante forestali nell’ambito del progetto Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna”, di seguito de-nominato “Bando”, con il quale è stata avviata la prima azione del progetto, diretta alla valorizzazione e qualificazione del territo-rio al fine di migliorare il benessere abitativo nelle aree urbane e potenziare i servizi ecosistemici prodotti dagli alberi e dalle fo-reste nell’intero territorio regionale;

- n. 1125 del 7 settembre 2020, avente ad oggetto “Bando per la distribuzione gratuita di piante forestali. Integrazioni e modifi-che della delibera di Giunta regionale n. 597/2020”;

- n. 2030 del 28 dicembre 2020 con la quale è stata este-sa l’efficacia del Bando all’annualità 2021 ed è stato stabilito il proseguimento dell’attività progettuale, senza soluzione di con-tinuità, fino al 15 aprile 2021 per le 18 aziende vivaistiche già accreditate che hanno confermato di voler continuare l’iniziativa;

Preso atto che dal 1 ottobre 2020 al 15 aprile 2021 sono state distribuite 587.220 piante corrispondenti ad un investimen-to della Regione pari a € 505.580,50, dimostrazione concreta e fattuale del successo e della partecipazione conseguite dall’ini-ziativa, che hanno confermato la validità della strategia e della modalità operativa scelta come strumento per veicolare impor-tanti messaggi ambientali, educativi e culturali. Al fine, quindi, di consolidare e rafforzare i risultati raggiunti è opportuno incre-mentare la disponibilità delle aziende vivaistiche interessate alla attività progettuale e facilitare, quindi, il reperimento delle pian-te per tutti i soggetti beneficiari;

Considerato che:

- nel Bando è stato disposo di condizionare l’estensione della sua efficacia, alle annualità 2021/2023, all’interesse dei benefi-ciari finali rispetto all’iniziativa e allo stanziamento delle risorse necessarie sul Bilancio regionale e che ove entrambe le condizio-ni si perfeziocondizio-nino, con specifico provvedimento verrà disposta la prosecuzione dell’efficacia previo assenso da parte delle aziende già accreditate a continuare l’iniziativa e assegnazione del rela-tivo budget;

- ai fini dell’estensione dell’efficacia del Bando alle annua-lità 2021 - 2023 sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2021 – 2023 un ammontare complessivo risorse pari a € 4.369.419,50 sul capitolo 38354 nella misura di € € 1.119.419.50 per l’esercizio finanziario 2021 e € 1.625.000,00 per ciascun esercizio finanzia-rio 2022 e 2023;

- le 18 aziende vivaistiche già accreditate hanno comunica-to, con note acquisite e conservate agli atti del Servizio Giuridico dell’Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali, la loro disponibilità a proseguire l’iniziativa;

Ritenuto, pertanto, che con la presente deliberazione si

pos-- per l’annualità in corso e previa conferma delle modalità di attuazione dell’iniziativa da parte della Giunta regionale per le due annualità successive, la riapertura dei termini di presen-tazione delle richieste di accreditamento alle attività del Bando dalle ore 14.00 del giorno 16 giugno 2021 alle ore 16 del gior-no 3 luglio 2021 , ricogior-noscendo la possibilità ad eventuali altre aziende vivaistiche interessate, oltre quelle già accreditate, di effettuare la manifestazione d’interesse a partecipare alla distri-buzione delle piante;

Precisato che:

- la partecipazione all’iniziativa da parte delle nuove aziende vivaistiche interessate, in possesso dei requisiti nel Bando, avver-rà alle stesse condizioni previste dallo stesso;

- la presentazione della manifestazione d’interesse dovrà av-venire attraverso l’applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione sulla pagina web dedicata al Bando all’indirizzo:

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bando-per-la-distribuzione-gratuita-di-piante-forestali , nel rispetto dei criteri e secondo le modalità stabilite dal Bando;

- a seguito dell’attuazione dell’iniziativa nella prima par-te dell’anno 2021, l’ammontare delle risorse ancora disponibili, sul capitolo 38354 del Bilancio di Previsione 2021–2023, anno di previsione 2021, per la campagna di distribuzione autunnale che riprenderà dall’1 ottobre 2021 è di € 1.119.419,50. Tali risor-se sono suddivirisor-se nel risor-seguente modo:

- quanto a € 242.419,50 risorse ripartite tra le 18 aziende vi-vaistiche già accreditate, con le proprie deliberazioni n. 2030/2020 e n. 294/2021 e la determinazione dirigenziale n. 5737/2021, che hanno confermato la loro volontà a continuare l’attività di di-stribuzione delle piante. Secondo quanto disposto dalla propria deliberazione n. 2030/2020 tali risorse, non distribuite nel cor-so della campagna di distribuzione svoltasi dal 1 gennaio al 15 aprile 2021, restano nella disponibilità delle stesse aziende per l’attuazione dell’iniziativa nell’autunno 2021;

- quanto a € 877.000,00, importo rideterminato con la propria deliberazione n. 294/2021. Tali risorse sono state ripartite sui ter-ritori provinciali con la deliberazione sopra citata negli importi indicati nella tabella che segue:

Provincia Superficie km2 Popolazione Importo per territorio Piacenza 2.585,89 287.657 78.711,30 € Parma 3.447,51 452.015 111.656,50 € Reggio nell'Emilia 2.291,25 533.158 97.032,30

€ Modena 2.688,00 708.199 121.946,31 € Bologna 3.702,32 1.016.792 172.018,23 € Ferrara 2.635,14 346.563 85.449,82 € Ravenna 1.859,43 391.185 74.676,23 € Forlì-Cesena 2.378,40 395.530 85.237,72 € Rimini 864,90 340.386 50.271,59 € EMI-LIA-ROMAGNA 22.452,84 4.471.485 877.000,00 €

Nel rispetto, inoltre, delle regole di cui alla propria delibera-zione n. 2030/2020, tali risorse verranno ripartire tra le aziende già accreditate e quelle che risulteranno idonee in esito alla nuo-va fase di accreditamento sulla base dei criteri di cui alle proprie deliberazioni n. 597/2020 e n. 1125/2020;

- all’attribuzione dei budget del valore delle piante da distri-buire alle aziende accreditate si provvederà con atto del Dirigente competente;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di

to contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

- il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di pro-tezione dei dati personali”;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilan-cio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi anti-mafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e cor-rettive al D.Lgs. n. 159/2011;

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina ri-guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione del 29 dicembre 2008 n. 2416 co-sì come integrata e modificata dalla propria deliberazione del 10 aprile 2017 n. 468;

- la L.R. n. 12 del 22 dicembre 2020 “Disposizione per la formazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 (Legge di sta-bilità Regionale 2021)”;

- la L.R. n. 13 del 22 dicembre 2020 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 “Ap-provazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emi-lia-Romagna 2021–2023”;

- la propria deliberazione n. 2013/2020 avente ad oggetto

“Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità am-ministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comu-nitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- la propria deliberazione n. 2018/2020 avente ad oggetto

“Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 415/2021 “Indirizzi organiz-zativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione co-munitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 recante

sono stati prorogati al 31 maggio 2021 gli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente del-la Giunta regionale PG.2017.0660476 del 13 ottobre 2017 e PG.2017.0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscri-vere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi delibera

1. di estendere l’efficacia del Bando approvato con propria de-liberazione n. 597/2020 all’annualità 2022 e 2023;

2. di disporre, per l’annualità in corso e previa conferma delle modalità di attuazione dell’iniziativa da parte della Giunta regionale per le due annualità successive, la riapertura dei termini di presentazione delle richieste di accreditamento, di cui al paragrafo 6 del Bando, dalle ore 14.00 del giorno 16 giugno 2021 alle ore 16 del giorno 3 luglio 2021 ;

3. di dare atto che le aziende vivaistiche interessate, in posses-so dei requisiti nel Bando, presenteranno la manifestazione interesse attraverso l’applicativo informatico messo a dispo-sizione dalla Regione sulla pagina web dedicata al Bando all’indirizzo: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/

bandi/bando-per-la-distribuzione-gratuita-di-piante-forestali ; 4. di rinviare ad un successivo atto del Dirigente regionale com-petente l’attribuzione dei budget del valore delle piante da distribuire alle aziende vivaistiche accreditate;

5. di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto alle disposizioni tecnico-procedurali ed am-ministrativo-gestionali indicate nelle proprie deliberazioni n. 597/2020, n. 1125/2020 e n. 2030/2020;

6. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblici-tà, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richia-mate in parte narrativa e, in particolare, a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 ess.mm.ii.;

7. di pubblicare il presente atto nel sito ER-Ambiente della Regione Emilia-Romagna e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Deroga temporanea ai termini di cui al punto 5.3 della deli-bera di Giunta regionale n. 1197/2020, riguardanti le istanze relative alle manifestazioni temporanee rumorose

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inqui-namento acustico";

- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 (di seguito Legge)

"Disposizioni in materia di inquinamento acustico", in specifico l’art. 11, comma 1, relativo alle "autorizzazioni per particola-ri attività";

- la propria deliberazione n. 1197 del 21/9/2020 (di seguito Direttiva) "Criteri per la disciplina delle attività rumorose tem-poranee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art.

11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15.", con la quale, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 11 sono stati sta-biliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere tempo-raneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose;

Visto, altresì il D.L. 21 aprile 2021, n. 52, art. 10, commi 1 e 2, che ha reiterato fino al 31 luglio 2021:

- le misure, disposte dall’art. 1, comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, "Per contenere e contrastare i rischi sanitari deri-vanti dalla diffusione della virus COVID-19 su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di es-so, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per perio-di predeterminati, ciascuno perio-di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di mo-dularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus";

- le misure disposte dall’art. 3, comma 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, tra le quali il divieto di cui all’art. 1, comma 8: "È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qual-siasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni atti-vità convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’an-damento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-leg-ge n. 19 del 2020";

Preso atto che tali disposizioni hanno delineato condizioni di incertezza per la ripresa delle attività, in funzione dell’evolu-zione della pandemia;

Preso atto, altresì, che, ai sensi del punto 9 dalla Direttiva:

- entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore i Comuni provve-dono a dotarsi di un regolamento (di seguito Regolamento) sulle attività temporanee rumorose, o ad adeguare il regolamento vi-gente, sulla base delle prescrizioni, dei criteri e degli indirizzi ivi

proprio territorio, fatti salvi i limiti acustici in essa previsti, che hanno carattere prescrittivo;

- nelle more dell’adozione del Regolamento, di cui alla Di-rettiva, i Comuni provvisti di proprio regolamento ai sensi della previgente D.G.R. n. 45/2002, cessata, possono continuare ad ap-plicare le disposizioni ivi previste;

- per i Comuni sprovvisti di proprio regolamento, quanto sta-bilito dalla Direttiva è da ritenersi immediatamente applicabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività rumorose temporanee, ai sensi dell’art. 11 della Legge. In questo caso i Comuni applicano le Tabelle A e B, adeguando, eventual-mente, il solo numero massimo di eventi l’anno consentiti in ogni singolo sito, sulla base della valutazione dell’attitudine del medesimo ad ospitare manifestazioni e della "sostenibilità acu-stica" dello stesso;

- decorsi 12 mesi dell’entrata in vigore della Direttiva, i Co-muni sprovvisti di Regolamento, o provvisti di regolamento non adeguato alla stessa, autorizzano le manifestazioni, per singolo sito, secondo i vincoli e i limiti acustici di cui alle Tabelle A e B;

Considerato che, ai sensi dei criteri previsti al punto 5.3 del-la Direttiva:

- lo svolgimento delle manifestazioni nel territorio comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e B, co-sì come assunte nel Regolamento, necessita di comunicazione da inoltrare allo SU almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività;

- le manifestazioni che per motivi eccezionali e documen-tabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e di tipo B, così come assunte nel Regolamento, possono richiedere allo SU un’autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell’inizio;

Tenuto conto che i termini riportati al punto 5.3 della Di-rettiva sono tempi massimi, derogabili dal Regolamento entro il 15/10/2021, in funzione delle necessità, dell’organizzazione, della vocazione territoriale e delle esigenze istruttorie dei Comuni, do-podiché divengono prescrittivi fino all’adozione del Regolamento;

Tenuto conto, altresì, che:

- i Comuni non dotati del Regolamento sono soggetti ai vincoli e ai limiti della Direttiva, ai sensi del punto 9.2, fino all’adozione dello stesso;

- i Comuni dotati di un proprio regolamento ai sensi della previgente D.G.R. n. 45/2002, cessata, sono soggetti a termini pro-cedurali più lunghi di quelli indicati nella Direttiva, in relazione alle istanze di autorizzazione per le manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici normativi;

Considerato che:

- la persistente situazione eccezionale determinatasi a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, seppur attualmen-te atattualmen-tenuata, ha avuto evidenti ripercussioni su diversi settori sia pubblici che privati;

- i Comuni, impegnati prevalentemente a gestire le conse-guenze socio-sanitarie dell’emergenza epidemiologica, per lo più non sono riusciti, per la corrente stagione, a dotarsi tempestiva-mente del Regolamento, la cui scadenza è comunque prevista il 15/10/2021;

Considerato, inoltre, che:

za determinata dal protrarsi dell’evento pandemico COVID-19;

- i Comuni che hanno un regolamento basato sulla previgente D.G.R. n. 45/2002, cessata, dispongono termini ancora più lun-ghi di quelli indicati dalla Direttiva;

- i Comuni privi di regolamento sono soggetti obbligatoria-mente ai termini previsti dalla Direttiva, ai sensi del punto 9.2 della stessa, non compatibili con la gestione dell’incertezza de-terminata dal protrarsi dell’evento pandemico COVID-19;

Valutato che:

- per fronteggiare tale situazione di incertezza in diversi casi si è resa necessaria la sospensione di certe attività che ha, con-seguentemente, condizionato l’attuazione di alcuni adempimenti posti in capo alle pubbliche amministrazioni, ai cittadini e alle imprese operanti sul territorio regionale;

- il protrarsi dell'emergenza COVID-19 ha ricompreso, tra le attività sospese, anche quelle relative agli eventi, alle manife-stazioni e agli spettacoli di qualsiasi natura, la cui ripresa è stata per lungo tempo incerta e indeterminata in funzione dell’evolu-zione pandemica;

- tale situazione straordinaria e imprevedibile ha creato diffi-coltà e condizionato il rispetto di adempimenti e termini, previsti in vari ambiti, tra cui quelli di cui al punto 5.3 della Direttiva, non consentendo in alcuni casi, ai soggetti interessati, di program-mare per tempo l’organizzazione di manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici disposti dalla legge, specialmente in questo frangente transitorio in cui i Comuni devono dotarsi di un proprio Regolamento entro il 15/10/2021;

Ritenuto necessario, nell’ottica di limitare gli effetti della con-trazione economica e del disagio sociale provocati dall’emergenza sanitaria COVID-19, ridare fiato alle comunità provate dalla pan-demia e, quindi, consentire di derogare, per un periodo di tempo definito e limitato, fino al 15/10/2021, ai termini procedurali per le autorizzazioni delle manifestazioni temporanee in deroga ai li-miti di legge, previsti al punto 5.3 della Direttiva, ancor quando già adottati nel Regolamento;

Ritenuto, altresì, che i termini massimi indicati al punto 5.3 della Direttiva, la cui determinazione effettiva è demandata ai Comuni in fase di adozione del Regolamento, come da attribu-zione della Direttiva, possano essere derogati in via eccezionale sin da subito e fino al 15/10/2021, per le manifestazioni che si svolgono entro tale data;

Considerato, pertanto, che la deroga ai termini massimi indi-cati al punto 5.3 della Direttiva possa essere rivolta sia ai Comuni che hanno adottato il Regolamento ai sensi della Direttiva, sia ai Comuni che hanno adottato un regolamento ai sensi della pre-vigente D.G.R. n. 45/2002, cessata, nonché ai Comuni privi di regolamento, soggetti alle previsioni della Direttiva, fino all’ado-zione del Regolamento, ai sensi del punto 9.2 della stessa;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "In-dirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e

aggiornamen-- la deliberazione della Giunta regionale n. 2018 del 28/12/2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Genera-le della Giunta regionaGenera-le, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/01 e ss.mm.ii.";

- la determinazione n. 5517 del 30/3/2021 ad oggetto "Pro-roga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente";

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente del-la Giunta regionale, PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 111/2021 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichia-rato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendo-no integralmente richiamate:

1. di approvare, fino al 15/10/2021, la misura eccezionale di deroga temporanea dei termini massimi indicati al punto 5.3 dal-la propria deliberazione n. 1197/2020, inerenti le procedure per le manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici di legge;

2. di disporre la deroga temporanea di cui al precedente pun-to 1.:

- per i Comuni dotati di regolamento ai sensi della D.G.R.

n. 45/2002, cessata;

- per i Comuni dotati del Regolamento, ai sensi della Diret-tiva, vigente, redatto in previsione di applicazione in condizioni socio-sanitarie non eccezionali;

- per i Comuni privi di regolamento, per i quali si applicano direttamente le disposizioni della Direttiva, ai sensi del punto 9.2;

3. di demandare ai Comuni, coerentemente con lo spirito di

3. di demandare ai Comuni, coerentemente con lo spirito di