• Non ci sono risultati.

Ebbene, la posizione già espressa dalla dottrina maggioritaria 68 circa la natura ordinamentale del sistema sportivo, riscontrandosi in

esso tutti gli elementi costitutivi degli ordinamenti giuridici

(normazione, pluralità dei soggetti ed organizzazione), è stata

formalmente accolta, prima dal c.d. Decreto Melandri

69

e,

68

Correttamente ritengono si parli di pluralità degli ordinamenti giuridici, L.

CANTAMESSA - G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE, ibidem, pg. 13, per i quali,

seppure i vari ordinamenti federali, uno per ogni sport, si riferiscono tutti all‟unico ordinamento sportivo mondiale facente capo al C.I.O., ogni ordinamento sportivo di ogni singolo sport, costituisce sicuramente una struttura autonoma qualificabile come “Istituzione” o “Ordinamento” in quanto dotata dei requisiti individuati dalla dottrina per essere riconosciuto come tale, ovvero plurisoggettività, organizzazione e normazione.

69

Decreto Legislativo, 23 luglio 1999, n. 242 recante “Riordino del Comitato olimpico sportivo nazionale – C.O.N.I.”, a norma dell‟art. 11, Legge, 15 marzo 1997, n. 59, in G. U., 29 luglio 1999, n. 176. In merito a tale legge si rinvia ai contributi dottrinari di S. N. CALZONE, Osservazioni sul C.O.N.I., le federazioni

34

successivamente, dalla Legge, 17 ottobre 2003, n. 280

70

. Quest‟ultima,

nel tentativo di rispondere all‟incertezza giuridica sul diritto alla tutela

giurisdizionale nello sport

71

, da un lato ha confermato il

riconoscimento dell‟autonomia dell‟ordinamento sportivo nazionale,

in quanto articolazione dell‟ordinamento sportivo internazionale ma

dall‟altro, nel disciplinare il rapporto tra autonomia dell‟ordinamento

sportivo e supremazia di quello statale, ha delimitato l‟autonomia del

primo rispetto alle facoltà del secondo di sindacare, attraverso i propri

organi

giurisdizionali,

l‟operato

dell‟ordinamento

sportivo,

nell‟intento di frenare quella spinta autonomistica dell‟ordinamento

sportivo a cui si accennava

72

.

sportive nazionali e le società sportive alla luce del d.lgs. n. 242 del 1999, in Riv. dir. sport., 2000, II, pg. 583; G. NAPOLITANO, La nuova disciplina

dell’organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul Decreto Legislativo, 23 luglio 1999, n. 242, di riordino del C.O.N.I., in Riv. Dir. Sport.

1994, 4; G.NAPOLITANO, La riforma del C.O.N.I. e delle federazioni sportive, in

Giorn. di dir. amm., 2000, I, pg. 113.

70

Tale legge rappresenta il traguardo di un lungo percorso durante il quale differenti sono state le posizioni assunte dallo Stato nei confronti delle istituzioni sportive e delle vicende che nascono all‟interno del mondo dello sport. L‟art. 1, comma 2, Legge, 17 ottobre 2003, n. 280, infatti, prevede che «I rapporti tra l‟ordinamento sportivo e l‟ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l‟ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l‟ordinamento sportivo». Al riguardo si rinvia anche ai commenti di L. GIACOMARDO, Autonomia

per le Federazioni ed una delega in bianco al C.O.N.I., in Dir. e Giust., 31, 2003,

pp. 9 ss.; P.MORO -A. DE SILVESTRI -E.CROCETTI BERNARDI -E.LUBRANO, La

Giustizia Sportiva – analisi critica della Legge, 17 ottobre 2003, n. 280, Forlì,

2004.

71

L‟inesistenza di regole certe, provenienti cioè da fonte legislativa, circa la proponibilità dell‟azione da parte dei soggetti dell‟ordinamento sportivo innanzi all‟autorità giurisdizionale statale, aveva causato una grave incertezza giuridica sotto diversi profili: dalla configurabilità della giurisdizione del giudice statale in materia sportiva, alla individuazione del tipo di giurisdizione eventualmente competente a decidere le questioni sportive (se quella ordinaria o amministrativa), dall‟individuazione del giudice territorialmente competente, alla vincolatività o meno delle decisioni assunte dalla giustizia statale in materia sportiva.

72

L‟ordinamento statale riconosce l‟autonomia dell‟ordinamento sportivo nazionale, in quanto diretta emanazione dell‟ordinamento sportivo internazionale

35

E così, nel rispetto effettivo dei diritti inviolabili dell‟uomo, il

Legislatore ha posto un forte limite ad un‟insostenibile assoluta

autonomia dell‟ordinamento sportivo, ampliando l‟area di intervento

del giudice statale, statuendo in particolare al secondo comma dell‟art.

1 della già citata legge che «I rapporti tra l‟ordinamento sportivo e

l‟ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di

autonomia, salvi i casi di rilevanza per l‟ordinamento giuridico della

Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con

l‟ordinamento sportivo»

73

.

dal quale promana; un‟autonomia che si esplica liberamente nell‟ambito della gestione degli interessi prettamente sportivi, ma che trova un limite laddove, nell‟espletamento dell‟attività sportiva, rilevino interessi giuridicamente rilevanti anche per l‟ordinamento statale. Ed invero, i provvedimenti emanati dagli ordinamenti sportivi non sono sindacabili dai giudici dell‟ordinamento statale soltanto nel caso in cui essi coinvolgano interessi meramente sportivi dei tesserati. Ove, invece, essi coinvolgano interessi dei tesserati che assumono un rilievo anche per l‟ordinamento statale, come posizioni giuridico-soggettive rilevanti in quanto costituenti diritti soggettivi o interessi legittimi, tali provvedimenti diventano impugnabili dinanzi al giudice statale, per il fatto di non ledere solo gli interessi sportivi del tesserato come cittadino dell‟ordinamento sportivo, ma anche gli interessi giuridicamente rilevanti del tesserato come cittadino dell‟ordinamento statale. In tal senso, L.CANTAMESSA -G.M.RICCIO -G. SCIANCALEPORE,ibidem,

pg. 35. Più precisamente, la giurisprudenza ha chiarito che sono suscettibili di essere assoggettati al controllo giurisdizionale dello Stato, quegli atti delle Federazioni sportive che incidono direttamente sull‟interesse del cittadino a fare ingresso e a permanere nell‟ordinamento sportivo (come ad esempio tesseramenti ed affiliazioni) e non lo sono, invece, i c.d. interna corporis, quegli atti, cioè, la cui rilevanza si svolge tutta all‟interno dell‟ordinamento sportivo (svolgimento tecnico delle competizioni, risultati e conseguenze disciplinari delle stesse, attribuzioni di punteggi ecc.). Sul discrimine tra atti a rilevanza meramente interna e atti incidenti su posizioni giuridiche rilevanti nell‟ordinamento statale, si veda Tar Lazio, Sez. III, 22 agosto, n. 7331.

73

Questa disposizione è riportata anche nell‟art. 1 dei princìpi di giustizia sportiva (approvati con delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 22 ottobre 2003, n. 1250 e successivamente modificata e integrata dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. del 20 novembre 2003, n. 539), ove si afferma che «Gli statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei princìpi dell‟ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell‟ordinamento sportivo internazionale facente capo al C.I.O. e salvi i casi di effettiva rilevanza per l‟ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni

36

Le situazioni giuridiche soggettive dei singoli laddove sono

rilevanti per l‟ordinamento statale

74

, perché evidentemente meritevoli

di tutela, ben possono e devono limitare il pur riconosciuto principio

generale di autonomia e la conseguente totale separazione dei due

ordinamenti e delle due giustizie, quella statale e quella sportiva. Esse

vanno, quindi, esaminate allo scopo di individuarne la natura e, così,

tenendo conto di esse, i limiti di operatività degli ordinamenti giuridici

coinvolti.

La scelta deve essere allora quella di abbandonare posizioni