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Eccezioni e difficoltà applicative della

2.2 Le usure in diritto romano

2.2.3 Eccezioni e difficoltà applicative della

Poste le opportune premesse storiografiche sui provvedimen- ti normativi emessi in tema di saggio usurario nel diritto ro- mano pregiustinianeo, tuttavia, quello che importa rilevare ai fini del presente studio è come la fissazione di una rego- la monolitica, con un unico tasso-soglia valido per tutte le operazioni ad interesse praticate nel composito e sterminato territorio dell’Impero, non si realizzò mai del tutto, né uffi- cialmente né nella prassi. Se, infatti, per operazioni ”sicure“ (i cd. bona nomina: e.g. prestiti di denaro garantiti, a lunga scadenza, a debitori facoltosi, etc.) era comunque invalso un tasso (4-6%) ben più basso del limite legale290, non altrettan-

to si verificò per prestiti più rischiosi (non garantiti, richiesti da soggetti poco solvibili, etc.), che venivano concessi a saggi alquanto più elevati291.

Per quanto ci consta, inoltre, i limiti che abbiamo analiz- zato in precedenza non sono mai stati emanati con efficacia

289I sedici libri del Codice Teodosiano confluiranno nella Lex Romana

Visigothorum, mentre la sola pena della perdita del capitale sarà ripor- tata nella Lex Romana Burgundionum (L. Rom. Burg. 31.4) e nell’Editto di Teodorico o Lex Romana Ostrogothorum (Ed. Th. 134).

290M. Solidoro Maruotti, Sulla disciplina, cit., p. 181; G. Cervenca,

Usura, cit., p. 1127.

generale per tutto l’Impero292. Numerosissime, al contrario,

sono le fonti che testimoniano la sopravvivenza di consue- tudini difformi nelle varie regioni293, per inevitabili ragio-

ni economiche di cui Gaio dà conto in maniera sintetica ed efficace:

[D. 13.4.3] (Gai IX ad ed. prov.) «Ideo in arbitrium iu- dicis refertur haec actio, quia scimus, quam varia sint pretia rerum per singulas civitates regionisque, maxi- me vini olei frumenti: pecuniarum quoque licet videa- tur una et eadem potestas ubique esse, tamen aliis locis facilius et levibus usuris inveniuntur, aliis difficilius et gravibus usuris».

Ragioni di natura più probabilmente politica che econo- mica spinsero invece Alessandro Severo nel III secolo a di- sciplinare la concessione di prestiti ad interesse da parte dei senatori, con un divieto assoluto poi temperato dallo stesso imperatore294, consentendo la percezione di un interesse del 6%, con la proibizione di qualunque altra remunerazione e liberalità.

L’eccezione più vistosa e significativa al limite della cen- tesima fu però quella imposta dalla prassi commerciale. Il progresso economico e l’apertura ai commerci videro la na- scita di nuovi tipi negoziali funzionalmente o intrinsecamen-

292Cfr. M. Solidoro Maruotti, La disciplina, pp. 183-184.

293D. 13.4.3; D. 17.1.10.3; D. 22.1.1 pr.; D. 22.1.11 pr.; D. 22.1.37;

D. 26.7.7.10; D. 27.4.3.1; D. 30.39.1; D. 33.1.21 pr.; Inst. 4.6.33.

te fruttiferi295, che – differentemente dal prestito al consumo

cui era istituzionalmente finalizzato il mutuum – realizzava- no un conferimento in denaro a fini di investimento o finan- ziamento. Ebbene, per quanto riguarda l’applicazione delle restrizioni generali sul tasso d’interesse, solo alcuni di questi negozî (depositi irregolari e bancarî, conti correnti, altre atti- vità creditizie degli argentarii) vi furono sottoposti296, pur se

con scarso successo297; altri negozî squisitamente commer- ciali, invece, sfuggivano del tutto ai limiti stabiliti per legge: è il caso del fenus nauticum.

Il fenus nauticum o pecunia traiecticia era un negozio con il quale si conferiva una somma di denaro ad un sogget- to esercente attività commerciali per mare, finanziandone un’operazione mercantile e partecipandovi nei rischi e nei guadagni: in caso di naufragio o altra sciagura navale, in- fatti, il finanziatore perdeva il diritto anche alla restituzione del capitale; se, al contrario, l’affare fosse andato in porto, egli percepiva il capitale con gli interessi298. Il prestito ma-

rittimo, che era già noto in ambiente ellenico299, era quindi

295Cfr. A. Petrucci, Diritto commerciale romano, cit., p. 135 e ss.

296Così si ritiene da parte di A. Petrucci, Diritto commerciale romano,

cit., p. 146 e ss; Id., Prime riflessioni su banca ed interessi nell’esperienza romana, in S. Tafaro (a cura di), L’usura ieri ed oggi, Bari 1997, p. 92 e ss. Il momento a partire dal quale i banchieri sarebbero stati sottoposti alle restrizioni generali in tema di interessi è comunque oggetto di disputa: cfr. A. Cherchi, Ricerche, cit., pp. 4-6.

297Stando ad un colorito passaggio del Curculio plautino (Pl. Curc.

v. 506.511.), ove i banchieri vengono paragonati ai lenoni, i professio- nisti del credito riuscivano sistematicamente ad aggirare le proibizioni cui erano sottoposti quanto agli interessi. A. Petrucci, ibidem.

298A. Petrucci, Diritto commerciale romano, cit., p. 288 e ss.

299I Greci, infatti, distinguevano già il prestito comune o ”terrestre“

molto differente dal mutuum, al quale pure cominciò ad esse- re assimilato età classica300; mentre in quest’ultimo contratto

la consegna della sors realizzava il passaggio della proprietà in capo al mutuatario a tutti gli effetti (ivi compreso il ”peri- mento“ della somma), nel fenus nauticum il condizionamento della restituzione del capitale al felice esito del viaggio finiva per scaricare sul finanziatore il rischio che il patrimonio così destinato perisse in mare. Proprio a causa dell’elevato peri- colo che incombeva sul creditore, secondo la celebre senten- za paolina, nessun limite era imposto per legge agli interessi che questi avrebbe potuto percepire, se l’operazione avesse avuto successo: «Traiecticia pecunia propter periculum credito- ris, quamdiu navigat navis, infinitas usuras recipere potest»301;

le usure, inoltre, non necessitavano di un’apposita stipulatio per essere validamente convenute: la loro debenza era come presunta in virtù della natura stessa del fenus nauticum e la pretesa del creditore diretta al conseguimento degli interes- si era tutelata con un’azione propria del prestito marittimo, l’actio pecuniae traiecticiae302, sicché le parti potevano anche

limitarsi a pattuire il quantum debeatur303.

La natura quasi imprenditoriale dell’operazione, l’elevata

2320.

300[D. 22.2.6] (Paul. 25 Quaest.) ”faenerator pecuniam usuris mutuam

dando. . . ; A. Petrucci, Diritto commerciale romano, cit., p. 291.

301PS. 2.14.3.

302A. Petrucci, Diritto commerciale romano, cit., p. 291.

303Il fatto che la pecunia traiecticia fosse ”in qualche modo” naturalmen-

te fruttuosa era stato intuito sempre da Giulio Paolo: «usurae debentur quemadmodum per stipulationem» (D. 22.2.7). Ciò non toglie, ovviamen- te, che le parti avrebbero comunque potuto convenire gli interessi con stipulatio. A. Petrucci, Diritto commerciale romano, cit., pp. 290-291.

pericolosità dell’affare e gli ingenti guadagni che il debitore avrebbe realizzato portando a termine con successo i propri commerci per mare hanno suggerito al legislatore di esimersi da qualunque intervento regolatore e calmieristico sul pre- stito marittimo: differente, com’era, dai contratti di credito al consumo, il fenus nauticum rimase del tutto indifferente ai massimi che la legge aveva fissato a tutela dei più deboli. Il commercio per mare, fino all’età di Giustiniano, rimase il regno dei mercanti e dei loro avventurosi finanziatori.

Per concludere, infine, sono d’uopo alcune considerazio- ni in tema di effettività delle restrizioni. Abbiamo avuto modo di apprezzare come le usure siano state soggette ad interventi repressivi ripetuti nel corso di tutta la storia del diritto romano; quella delle limitazioni del prestito ad in- teresse nell’antica Roma, tuttavia, non dovette essere una storia di successo. Alcuni tra i divieti più rigidi, approva- ti in fasi convulse di grandi tensioni sociali, dovettero essere frutto di mera demagogia e furono sistematicamente disap- plicati, come il divieto di prestito ad interesse del plebisci- to Genucio304. I limiti ai tassi d’interesse, alle usurae supra

duplum ed all’anatocismo, inoltre, potevano essere agevol- mente elusi dalla pratica305, malgrado gli sforzi della giuri- sprudenza di reprimere le usure palliate con interpretazioni antiformalistiche306.

304v. supra p. 84 e ss.

305Cfr. supra, in n. 297, l’invettiva plautina contri i banchieri.

306I giureconsulti classici considerarono in frode alla “legge“ («in frau-

La possibilità di costituire un’obbligazione con un con- tratto verbale astratto, prescindendo da qualunque presup- posto giustificativo esterno ed ulteriore alla semplice valida perfezione formale della stipulatio, fornì alle parti un como- do viatico per aggirare il divieto: il debitore si impegnava genericamente con una stipulatio a corrispondere una som- ma comprensiva della sors maggiorata dagli interessi, e il creditore agiva per il recupero del tutto con un’unica azione, limitandosi ad affermare che tot gli fosse dovuto ex stipulatu, senza che fosse necessario specificare quanto fosse dovuto a titolo di interessi307.

Per quanto attiene, invece, alla repressione penale, es- sa dovette svolgersi in maniera effettiva in età repubblicana, con l’irrogazione di multe da parte degli edili curuli308, men-

tre della concreta comminazione della pena in quadruplum in età postclassica non è fatta, dalle fonti, alcuna menzione. La ragione è probabilmente da ricercarsi nella natura priva- ta della legittimazione ad agire penalmente contro l’usura- io: l’attribuzione dell’iniziativa processuale esclusivamente in capo alla parte debole del rapporto si sarebbe tradotta, in altri termini, nell’impunità de facto degli imbrobi feneratores309.

rente ogni mese dalla conclusione del mutuo a un tasso superiore alla centesima. Cfr. D. 19.1.13.26; A. Cherchi, Ricerche, cit., p. 129 e ss.

307M. Solidoro Maruotti, Sulla disciplina, cit., pp. 182-183;

F. Fasolino, L’anatocismo, cit., p. 188.

308v. supra p. 91.

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