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L’elemento soggettivo

È opinione pacifica in dottrina che la riforma del 1996, so- prattutto con la fattispecie di usura presunta, abbia operato una drastica semplificazione dei presupposti oggettivi crimi- ne di usura, che si sarebbe riverberata in un corrispondente depauperamento del rilievo dell’elemento soggettivo127.

In effetti, mentre la fattispecie previgente – richiedendo il dolo diretto dell’approfittamento dello stato di bisogno del soggetto passivo128 – legava l’elemento psicologico della

condotta del soggetto attivo all’elemento che esprimeva tutta la carica di disvalore della fattispecie incriminatrice, nell’u- sura ex lege il dolo deve investire semplicemente il semplice

127A. Fiorella, Appunti sulla struttura del delitto di usura, in F. Macario,

A. Manna (a cura di), Mercato del credito e usura, Milano 2002, pp. 233- 234; S. Prosdocimi, La nuova disciplina, cit., p. 776; A. Manna, Usura, cit., p. 664; Id., La tutela penale contro l’usura, in AA. VV., Usura e attività creditizia-finanziaria, Milano 2000, p. 57; A. Boido, Usura e diritto penale, cit., p. 296; C. Baccaredda Boy, Usura, cit., p. 4678; F. Mucciarelli, Commento, cit., p. 518.

dato del superamento del tasso-soglia129. Ciò, da un lato,

rimuove l’ostacolo della probatio diabolica dell’approfittamen- to dello stato di bisogno, che era stata ritenuta fortemente limitativa delle potenzialità repressive della fattispecie origi- naria130 (a tacer del fatto che tale impasse venisse superato

con apparente nonchalance dalla giurisprudenza, presumen- do in pratica lo stato di bisogno dall’entità stessa degli in- teressi131); dall’altro lato, tuttavia, non si può non rilevare come il disvalore di condotta – e con esso la consistenza del- l’elemento soggettivo – si riduca al fatto stesso della stipula- zione di un negozio, prescindendo dalla volontà di danneg- giare o trarre profitto ingiustamente da altri ed appiatten- dosi sulla semplice rappresentazione del superamento di un quantum altrove astrattamente preconfezionato. L’indice di riprovevolezza della condotta nel reato di usura presunta, insomma, rischia di essere quello del dolus in re ipsa132, quasi

la consapevolezza di aver valicato una linea tracciata sulla sabbia.

L’elemento soggettivo nell’usura presunta, i.e. il dolo, de- ve pertanto investire – sul fronte del momento intellettivo133

– l’esorbitanza degli interessi rispetto al tasso soglia (oltre, s’intende, agli elementi normativi della dazione, della pro-

129M. Bellacosa, Usura, cit., p. 156. 130C. F. Grosso, Usura, cit., p. 1146.

131C. F. Grosso, ibidem; P. Pisa, Lotta all’usura: Giurisprudenza in difficoltà

nell’attesa di nuove norme(nota a Cass. Sez. II 27/2/1995 e 24/3/1995), in Diritto Penale e Processo, 1995, 11, p. 1282 e ss.

132A. Boido, Usura e diritto penale, cit., pp. 297-298. 133T. Padovani, Diritto penale, cit., p. 200.

messa e della corrispettività) e – sul fronte del momento voli- tivo134– la conclusione del negozio135. La dimensione dell’e-

vento (dannoso o pericoloso che lo si voglia intendere) risul- ta così avulsa rispetto ai referenti dell’elemento soggettivo, da apparire più ultronea che ulteriore: si allunga sull’usura l’ombra del reato di mera condotta.

Senza voler in questa sede ripercorrere il dibattito sulla ”giuridicità“ o ”materialità“ dell’evento dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione136, e rimandando al luogo di questo scritto dedicato specificamente alla que- stione dell’offensività per ciò che riguarda l’identificazione del bene giuridico137, ci si vuole qui meramente limitare a

notare come il piano del dolo ed il piano dell’offesa paia- no separati da una cesura decisamente netta. La vaghezza del referente assiologico della tutela penale (il patrimonio individuale? il patrimonio collettivamente inteso? la libera determinazione della volontà contrattuale? la ”regolarità“ del mercato del credito?) e, per conseguenza, l’incerta qua- lificazione del tipo stesso di reato (di danno? di pericolo concreto? di pericolo astratto?), se poi sommate al mute- vole atteggiamento del legislatore penale nel tempo e nello spazio, inducono il ragionevole dubbio che la partecipazione

134T. Padovani, Diritto penale, cit., p. 201.

135M. Bellacosa, Usura, cit., p. 156; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto

penale, cit., p. 229; D. Manzione, Usura e mediazione creditizia, cit., p. 39; F. Mucciarelli, Commento, cit., p. 518; V. Manes, Diritto penale, cit., p. 697.

136Per il quale si consenta ancora una volta il rimando a T. Padovani,

Diritto penale, cit., p. 197 e ss.

psicologica del soggetto al delitto di usura si sia degradata a poco più che una mera e astratta condotta negoziale. Il referente criminologico dell’usura presunta è come formale, distante, burocratizzato, ”’polveroso“; il soggetto attivo, più che parteciparne, sembra prenderne atto.

Fuor di metafora, non è un caso che la quasi totalità del- la trattazione dottrinale in tema di elemento soggettivo del- l’usura presunta si concentri precipuamente sulla questione dell’errore.

Con l’intento più o meno consapevole o dichiarato di ridimensionare la rilevanza penale della mera condotta, la dottrina si è diffusamente interrogata sulla configurabilità dell’errore sui decreti trimestrali del Ministero dell’Econo- mia come errore sulla legge extrapenale, riverberantesi sul fatto138. Cionondimeno la dottrina è stata facile profeta nel

prevedere che – stante l’imperante teoria giurisprudenziale dell’incorporazione139 – la giurisprudenza avrebbe qualifica-

to l’errore sul decreto come errore sul precetto140; il dolo di

condotta non può dunque essere escluso, salvo che l’erro- re sulla legge extrapenale non venga riconosciuto ”scusabile perché inevitabile” (ad esempio, per oggettiva oscurità della

138A. Manna, La nuova legge, cit., pp. 82-83; G. Fiandaca, E. Musco,

Diritto penale, cit., p. 229; V. Manes, Diritto penale, cit., p. 697; P. Capoti, Usura presunta, cit., p. 640.

139Cfr. T. Padovani, Diritto penale, cit., pp. 227-228.

140M. Bellacosa, Usura, cit., p. 156; A. Manna, La nuova legge, cit.,

pp. 82-83; D. Manzione, Usura e mediazione creditizia, cit., p. 40; A. Boido, Usura e diritto penale, cit., p. 300; C. Baccaredda Boy, Usura, cit., p. 4678; P. Cavallo, Una nuova disciplina, cit., p. 3213 e ss.; S. Prosdocimi, La nuova disciplina, cit., p. 776.

normativa secondaria in tema di calcolo del TAEG o di cate- gorie di operazioni, o secondo alcuni anche per contradditto- rie indicazioni della disciplina regolamentare di settore141),

in ossequio al temperamento apportato al rigore draconia- no dell’art. 5 c.p. dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988142.

Si dà invece – ovviamente – errore di fatto e sul fatto laddove l’operatore del credito erroneamente si rappresen- ti la situazione materiale (sussumendo conseguentemente l’operazione ad una categoria piuttosto che all’altra143).

Concludendo sulla tematica dell’errore rispetto alla fat- tispecie di usura presunta, notiamo sommessamente come la presunzione assoluta di rimproverabilità dell’errore com- piuto da professionisti del settore di riferimento144 finisca

di fatto – e, si badi, per i soli ”colletti bianchi“ del mercato creditizio autorizzato ed ufficiale – per appiattire il dato psi- cologico della colpevolezza al mero fatto della conoscibilità ex legedei decreti ministeriali de quibus145.

Per quanto attiene, invece, all’usura in concreto, il dolo deve investire anche gli altri elementi tipizzanti della fatti- specie, ovvero la sproporzione rispetto al tasso medio per

141P. Capoti, ibidem, porta l’esempio delle istruzioni di Bankitalia in

tema di CMS.

142In Il foro italiano, 1988, I, 1385 e ss., con nota di G. Fiandaca. 143S. Prosdocimi, ibidem; C. Baccaredda Boy, ibidem; M. Bellacosa,

Usura, cit., p. 156.

144C. Cost. 364/1988, cit.; A. Boido, Usura e diritto penale, cit., p. 298. 145A. Boido ha parlato a tal proposito di un ”dolo di funzione [. . . ]

che si colloca a mezza via rispetto alla colpa“ (Usura e diritto penale, cit., p. 304 e ss.).

le operazioni similari ed alle concrete modalità del fatto146

e – secondo la dottrina maggioritaria147 – le condizioni di

difficoltà economica e finanziaria del soggetto passivo. In merito proprio alle suddette condizioni di difficoltà economica e finanziaria è opinione diffusa che esse possano essere oggetto di dolo eventuale148.

Una notazione non secondaria in tema di colpevolezza nell’usura in concreto riguarda, infine, il possibile ruolo da attribuirsi alle direttive interne degli istituti di credito. Se- condo la migliore dottrina149, la presenza di istruzioni pro- tocollari sulle pratiche creditizie, provenienti dai vertici del- l’istituto, è presuntivamente idonea ad escludere il dolo nei funzionarî che vi si siano attenuti, laddove non ricorrano in- teressi comunque superiori al tasso soglia. A tal proposito viene inoltre rilevato come un difforme orientamento potreb- be indurre gli impiegati del settore, in quanto unici soggetti esposti alla sanzione penale per tale fattispecie, a «escludere dal finanziamento tutte le situazioni genericamente colloca- bili nella zona grigia vicina a quella (comunque non ogget- tivamente definibile) della ”difficoltà economica e finanzia- ria“. Con l’ulteriore, certo non desiderato, effetto di spingere

146F. Mucciarelli, Commento, cit., pp. 527-528; M. Bellacosa, Usu-

ra, cit., p. 156; F. Mantovani, Diritto penale - Parte speciale, cit., p. 233; V. Manes, Diritto penale, cit., p. 698; A. Manna, Usura, cit., p. 664; S. Prosdocimi, La nuova disciplina, cit., p. 776.

147Cfr., in aggiunta ai luoghi da ultimo citati, P. Cavallo, Una nuova

disciplina, cit., p. 3212 e ss.

148S. Prosdocimi, ibidem; A. Manna, ibidem; P. Cavallo, ibidem;

F. Mucciarelli, ibidem. Contra, A. Boido, Usura e diritto penale, cit., p. 310; F. Mantovani, Diritto penale - Parte speciale, p. 233.

verso il mercato clandestino e illegale del credito un’ulteriore fascia di clienti150.

1.4 Apparato sanzionatorio e aggravan-

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